Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 4 agosto 2011
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sicilia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, che, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 2007, adotta il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ed in particolare l'art. 10, comma 2, del citato regolamento ministeriale, il quale stabilisce che possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per effettuare le operazioni di verificazione periodica sui singoli tipi di sistemi di misura, anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire da parte dei laboratori autorizzati e, nel periodo transitorio, da parte delle Camere di commercio e di integrare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel medesimo regolamento ministeriale;
Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) di Parigi R 117-1 Ed 2007, in quanto applicabile ai distributori di carburante;
Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure da seguire per le operazioni dei controlli successivi, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburante disciplinati dal citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Considerato che la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 4 aprile 2003, all'allegato II disciplina la verificazione periodica dei distributori di carburanti approvati in conformita' al Regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni e aggiunte;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;

A d o t t a
la seguente direttiva:

Art. 1
Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai controlli successivi, verificazione periodica e controlli casuali, cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, sui sistemi di misura di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, limitatamente ai distributori di carburanti, eccetto i gas liquefatti.
2. I controlli e le prove da effettuare per l'esecuzione dei controlli successivi sui sistemi di misura di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato I.
 
Art. 2
Verificazione periodica

1. L'incaricato del laboratorio effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II. Il laboratorio tiene la lista di controllo a disposizione di Unioncamere e delle camere di commercio per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso.
 
Art. 3
Controlli casuali

1. L'incaricato della camera di commercio effettua uno o piu' controlli e una o piu' prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II.
2. Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non supera il controllo per non conformita' formali, oppure viene riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, viene ordinato all'utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.
 
Art. 4
Campioni di riferimento e di lavoro

1. I campioni di prima linea (di riferimento) e i campioni di lavoro utilizzati per l'esecuzione dei controlli successivi sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze secondo quanto previsto all'art. 10, commi 3 e 4, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione biennale per i campioni di prima linea, eseguita da un laboratorio riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento mentre, per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7, foglio n. 361
 
Allegato I

(articolo 1)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato II

(articolo 2)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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