Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
LEGGE 23 settembre 2011, n. 169
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributi in favore della Societa' internazionale per lo studio del
medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini

1. Per sostenere le attivita' di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo, e' concesso alla Societa' internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. E' concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, sono versati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2

Contributo in favore dell'Istituto storico italiano
per il medio evo

1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
 
Art. 3

Contributo in favore del Centro italiano di studi
sull'alto medioevo

1. E' concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.
 
Art. 4

Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale
dei testi mediolatini d'Italia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 16 gennaio 2001.
2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera d), e comunicato al Ministero per i beni e le attivita' culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e puo' acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.
3. Sono organi dell'ENTMI:
a) il presidente;
b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto;
c) il segretario tesoriere;
d) la commissione scientifica.
4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed e' rinnovabile. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione motivata della commissione scientifica in carica.
5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI e' costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti piu' anziani per nomina e, a parita' di data di nomina, piu' anziani per eta'.
6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed e' rinnovabile.
7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attivita' dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso.
8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attivita', sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 aprile di ogni anno. Essa puo' nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze.
9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. E' ammesso il rimborso delle spese documentate.
10. All'ENTMI e' attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI puo' ricevere altresi' contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.
11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 1°
dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta dei
comitati nazionali e delle edizioni nazionali ), e' il
seguente:
«Art. 3 (Edizioni nazionali). - (Omissis).
7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il
Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare
convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.».



 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle attivita' di ricerca e di organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Palma


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2774):
Presentato dall'on. Emerenzio Barbieri e altri il 6 ottobre 2009.
Assegnato alle commissioni VII (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 20 ottobre 2009, con pareri delle commissioni I, V e questioni regionali.
Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il 12 novembre 2009, il 17 marzo 2010, il 14 e 29 aprile 2010, il 16 giugno 2010, il 29 luglio 2010, il 12 ottobre 2010 e il 1° e 2 dicembre 2010.
Esaminato in aula il 31 gennaio 2011 ed approvato il 2 febbraio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2548):
Assegnato alla commissione 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 9 febbraio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 7ª, in sede referente, il 16 febbraio 2011, il 1°, 9 e 23 marzo 2011, il 17 maggio 2011, il 21 giugno 2011 e il 19 luglio 2011.
Relazione scritta annunciata il 21 luglio 2011 (atto n. 2548/A) relatore on. De Eccher.
Esaminato in aula il 5 settembre 2011 ed approvato il 13 settembre 2011.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone