Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 settembre 2011 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61; Vista la richiesta presentata dalla Organizzazione di categoria Coldiretti di Asti per conto dei produttori interessati, fatta propria dalla Regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini; Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sull'istanza di cui sopra; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 20 agosto 2011; Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover pertanto procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Calosso» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Calosso» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Calosso», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Calosso» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica. |
| Art. 4
1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Calosso». Roma, 27 settembre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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