Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 settembre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Cavallini Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile

Vista l'istanza della sig.ra Cavallini Laura, nata il 31 ottobre 1980 a Cavarzere (VE), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente sig.ra Cavallini e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7.2.2007 in Italia presso la Universita' degli studi di Ferrara;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rovigo;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8.9.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);
Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati di attivita' presso studi legali italiani, prodotti dall' interessata, ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta di attivita' analoga a quella che puo' essere svolta durante la pratica forense, gia' tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa;
Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalita' e', specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione "professionale" dell'"abogado" spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di "avvocato" in Italia;
Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";
Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;
Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale della richiedente;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cavallini Laura, nata il 31 ottobre 1980 a Cavarzere (VE), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 28 settembre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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