Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Rosso Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Castel del Monte Rosso Riserva»;
Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;
Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Rosso Riserva e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;
Tenuto conto che e' in corso la campagna vendemmiale 2011/2012, e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni derogatorie per consentire la rivendicazione della DOCG a partire dalla corrente vendemmia;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» gia' tipologia della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» riconosciuta con D.M. 19 maggio 1971.
2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva».
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012-2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Le scorte di vino della tipologia della DOC «Castel del Monte» Rosso Riserva, di cui al disciplinare approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate con la Denominazione di Origine Controllata fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 3, la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
Inoltre, i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» Rosso Riserva, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di pubblicazione del presente decreto, trovansi in fase di elaborazione, gia' confezionati o in corso di confezionamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Nero Rosso Riserva», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», sono riportati nell'Allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2011

Il Capo Dipartimento: Alonzo
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografia

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Nero di Troia minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto. Tale zona e' cosi' delimitata:
Dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.
All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla localita' Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e controspalliera, fatti salvi i diritti acquisiti per altre forme di allevamento; i sesti d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» non deve essere superiore a tonnellate 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata al limite di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, fine;
sapore: di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 26 g/l,
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimenti a comuni, frazioni, aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» e' obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.
 
Allegato 1
LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE
ROSSO RISERVA»

1) Tafuri, Agro di Andria;
2) Torre di Bocca, Agro di Andria;
3) San Domenico, Agro di Andria;
4) San Vittore, Agro di Andria;
5) Quadrone, Agro di Andria;
6) Zagaria, Agro di Andria;
7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria,
8) Zecchiniello, Agro di Corato
9) Piano Mangieri, Agro di Corato
10) San Magno, Agro di Corato;
11) Sansanello, Agro di Corato;
12) Pedale, Agro di Corato;
13) Pezza Piana, Agro di Corato
14) Pezza Regina, Agro di Corato
15) San Giuseppe, Agro di Corato
16) Bosco Comunale, Agro di Corato;
17) La Difesa, Agro di Corato;
18) Torrevento, Agro di Corato
19) La Murgetta, Agro di Corato
20) La Cacchiola, Agro di Corato
21) Monte Castigliola, Agro di Corato
22) Santa Lucia, Agro di Corato;
23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;
24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;
25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;
26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;
27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;
28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;
29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;
30) Lama di Carro, Agro di Andria;
31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;
32) Rivera, Agro di Andria;
33) Petrone, Agro di Andria.
 
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