Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 ottobre 2011 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Bombino Nero» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Castel del Monte Bombino Nero»; Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra; Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Bombino Nero e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzionidaparte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal citato Comitato; Tenuto conto che e' in corso la campagna vendemmiale 2011/2012, e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni derogatorie per consentire la rivendicazione della DOCG a partire dalla corrente vendemmia;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero» gia' tipologia della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» riconosciuta con decreto ministeriale 19 maggio 1971. 2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero». 3. La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. Le scorte di vino della tipologia della DOC «Castel del Monte» Bombino Nero, di cui al disciplinare approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1971 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate con la Denominazione di Origine Controllata fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. 3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 3, la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. Inoltre, i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» Bombino Nero, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1971 e successive modifiche,provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di pubblicazione del presente decreto, trovansi in fase di elaborazione, gia' confezionati o in corso di confezionamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa. |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica. |
| Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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