Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 18 luglio 2011
Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto 2010. (Deliberazione n. 10/AUT/2011/INPR).



In Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 18 luglio 2011;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni»;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;
Udito, nell'adunanza del 18 luglio 2011, il relatore presidente di sezione Mario Giulio Cesare Sancetta;

Delibera
di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario ed i criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.
Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione, unitamente alle linee guida ed al questionario allegati, per i conseguenti adempimenti.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 18 luglio 2011.
Roma, 18 luglio 2011

Il presidente: Giampaolino Il relatore: Sancetta
 
Allegato
LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) PER I COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010.

1. Le disposizioni dall'art. 1, comma 170, della legge finanziaria 2006, contemplano la verifica dei bilanci degli enti del servizio sanitari nazionale, nel quadro di un controllo di carattere collaborativo.
Tale controllo si riconduce alla esigenza di disporre di strumenti utili per assicurare che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, posti dalla legge di stabilita' e dalle altre norme di coordinamento finanziario, vengano effettivamente attuate da parte delle Regioni ed anche dagli enti del servizio sanitario stesso.
Le disposizioni per il coordinamento finanziario sono infatti espressamente motivate da esigenze di tutela dell'unita' economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che il profilo di gravi irregolarita' deve riguardare questioni strettamente finanziarie e contabili e di rilievo tale da compromettere l'equilibrio di bilancio.
2. In ordine alla funzione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nella procedura di controllo relativo, e' utile, altresi', richiamare quanto chiarito in altra sede con riferimento agli organi di revisione degli enti locali (linee guida sul bilancio di previsione 2010, in Gazzetta Ufficiale n. 95 - supplemento ordinario n. 77, del 24 aprile 2010, e sul rendiconto 2009, in Gazzetta Ufficiale n. 173 - supplemento ordinario n. 166, del 27 luglio 2010), trattandosi di principi comuni ad entrambi gli ambiti. In particolare giova ribadire che «il fondamentale criterio ispiratore, cui gli Organi di revisione economico finanziario devono uniformarsi, sta nel rispondere con convinta adesione alla funzione di collaborazione che il Legislatore ha ad essi assegnato a supporto del controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti».
Il coinvolgimento degli organi di revisione e' fondamentale attuazione della funzione di controllo della Corte, essendo strumento di screening e quindi utile orientamento al perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse. Le linee guida, pertanto, si atteggiano a strumento flessibile, essendo adeguate alle diverse esigenze man mano emergenti.
Si realizza, cosi', un circuito positivo, di utilita' sia per le Sezioni regionali, che, con l'apporto dei revisori/sindaci, possono in forma piu' capillare svolgere il proprio ruolo, sia per gli Organi interni di controllo economico-finanziario, che vedono potenziata la propria missione. Ma, in particolar modo, le regioni e le loro strutture del servizio sanitario possono avvalersi proficuamente degli esiti di verifica delle Sezioni regionali.
3. Per l'elaborazione delle linee guida per il bilancio 2010, costituiscono criteri cardine l'individuazione di definizioni standard e la predisposizione del documento (questionario) in formato utile per gestirlo in un database.
Si rammenta, in proposito, che gia' in passato, e' emersa la necessita' di acquisire un nucleo di informazioni gestibile con strumenti informatici, al fine di sviluppare dei report a supporto delle verifiche svolte dalle Sezioni regionali, nella prospettiva anche di pervenire a quadri generali di raffronto, utili sia per analisi puntuali secondo il metodo del benchmarking, sia per la ricostruzione dell'andamento complessivo delle gestioni sanitarie regionali.
Tenuto conto della positiva esperienza recentemente maturata, si e' sostanzialmente mantenuto l'impianto del questionario elaborato con riferimento al bilancio d'esercizio 2009.
I prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale (inseriti rispettivamente nelle parti II e III del questionario) riprendono alcune delle voci dei modelli di rilevazione (del conto economico e dello stato patrimoniale) degli enti del servizio sanitario nazionale, approvati con decreto ministeriale 13 novembre 2007 (Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2007, n. 289, supplemento ordinario), ed integrati con successivo decreto ministeriale 31 dicembre 2007 (Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008, n. 14, supplemento ordinario), in uso per adempiere all'obbligo delle comunicazioni trimestrali al Ministero della salute.
In tal modo si ha un riferimento ad uno standard noto (al di la' delle peculiarita' di ogni regione e/o ente) per i compilatori tenuti ad attestare la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalle scritture contabili dell'ente. A tal riguardo va ricordato che il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale sopra menzionato e' preso a riferimento esclusivamente per dare delle indicazioni omogenee nella compilazione, ma i dati da inserire dovranno essere acquisiti dal bilancio d'esercizio adottato dal Direttore dell'Ente. Eventuali difformita' tra i dati di bilancio ed i dati contenuti nelle comunicazioni al S.I.S. che potrebbero emergere dovranno figurare nella terza colonna del conto economico ad hoc deputata.
L'acquisizione dei dati relativi al documento previsionale economico consentira' il confronto tra i risultati di consuntivo e quelli gia' programmati. Tale profilo e' particolarmente rilevante per le aziende presenti nelle regioni interessate dai piani di rientro. In particolare, per le regioni interessate da tali piani, nel questionario figura una «parte» apposita, la quarta, che sara' compilata a cura dei collegi sindacali delle aziende residenti in tali regioni che, a causa del disavanzo particolarmente gravoso della gestione, hanno sottoscritto l'accordo con il M.E.F., e adottato il conseguente «piano di rientro» del deficit, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per quanto riguarda gli enti di competenza delle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fini dell'inserimento nella banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale, dette Sezioni provvederanno ai rispettivi controlli sulle aziende sanitarie di competenza compatibilmente a quanto disposto dall'art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, e relative norme di attuazione e secondo le modalita' programmatiche e metodologiche di cui alla deliberazione delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/CONS/2011.
7. Il questionario e' articolato come indicato di seguito:
nota metodologica, con le istruzioni appena essenziali per la compilazione;
sommario;
dati identificativi dell'ente, la dimensione demografica e le strutture di' ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza ineludibile di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e la tipologia di ente);
la parte prima (domande preliminari) reca domande i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni regionali;
la parte seconda contiene il conto economico riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica, con approfondimenti sull'attivita' intramoenia e sulla gestione straordinaria;
la parte terza contiene lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, con approfondimenti sulle partecipazioni;
la parte quarta e' riservata agli enti delle regioni che hanno adottato il c.d. «piano di rientro»;
chiudono le attestazioni finali.
8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile che:
a) venga utilizzato esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il format originale per l'invio;
b) il file dovra' essere nominato secondo il seguente criterio: esercizio_regione_nome azienda (esempio: 10_Veneto_azienda ospedaliera Padova, 10 indica l'anno 2010);
c) il questionario dovra' essere inviato unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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