Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
REGOLAMENTO 10 ottobre 2011 |
Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita'. |
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IL CONSIGLIO
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata Autorita', per migliorare la qualita' dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente; Visto il Regolamento di organizzazione sul funzionamento dell'Autorita' approvato in data 6 aprile 2011; Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorita' approvato in data 16 febbraio 2010; Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'adozione di un regolamento disciplinante le modalita' di svolgimento delle consultazioni volte alla definizione di atti di regolazione dell'Autorita'
Emana il seguente Regolamento
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento delle consultazioni volte all'adozione di atti regolatori di competenza dell'Autorita', quali determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee guida, e delle audizioni periodiche degli operatori del mercato. |
| Art. 2 Avvio del procedimento
1. L'Autorita', al fine di migliorare la qualita' dei propri atti regolatori e valutarne preventivamente l'impatto sul mercato, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici. 2. La deliberazione di avvio della procedura di consultazione e' adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente. 3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal Consiglio, contenente: a) gli elementi essenziali del progetto di atto di regolazione; b) le questioni sulle quali l'Autorita' sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte; c) le modalita' e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza; d) eventualmente un progetto di atto di regolazione. 4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito i nternet dell'Autorita' (www. avcp.it). |
| Art. 3 Audizioni in Consiglio
1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione. 2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorita' provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi. 3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua sulla base, fra l'altro, delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta puo' essere accolta dall'Autorita', ove ne sussistano le condizioni. 4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresi' presentare contributi ed osservazioni, in conformita' con quanto previsto dall'art. l, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sara' fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalita' telematiche. 5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorita'. 6. L'attivita' di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio. |
| Art. 4 Consultazioni on-line
1. Su espressa indicazione del Consiglio puo' essere altresi' avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line. 2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate. |
| Art. 5
Tavoli Tecnici
1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, puo' deliberare la costituzione e la composizione, senza carattere stabile, di tavoli tecnici di consultazioni espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici e delle societa' di attestazione, ovvero delle pubbliche amministrazioni. 2. I tavoli tecnici di consultazione, privi di carattere stabile, sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. 11 Consiglio ne determina la durata nell'atto di costituzione. 3. Il tavolo tecnico e' convocato su impulso del Consigliere relatore o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio competente. 4. I tavoli tecnici permanenti esistenti sono aboliti. |
| Art. 6 Audizioni periodiche
1. L'Autorita' convoca, con cadenza di norma annuale, i rappresentanti delle associazioni delle imprese e delle stazioni appaltanti, in audizione congiunta o in audizioni separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte particolarmente rilevanti concernenti la disciplina ed il mercato dei contratti pubblici. Alle audizioni possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorita' ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno. 2. L'avviso di convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione, le modalita' per il suo svolgimento e per la partecipazione, e' pubblicata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'audizione, sul sito internet dell'Autorita'. 3. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorita', almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato. 4. L'Autorita', sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione. 5. I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorita'. 6. L'audizione e' pubblica. L'Autorita' si riserva la facolta' di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni. |
| Art. 7 Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente f.f.: Sanotoro Il relatore: Calandra
Depositato presso la segreteria del consiglio in data 10 ottobre 2011 Il segretario: Esposito |
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