Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 ottobre 2011
"Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilita' interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124 del medesimo articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto il comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione, alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;
Visto il comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;
Visto il comma 91, dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010, che prevede, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al predetto comma 91 e' ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva e che tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;
Visto il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita' interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola e che possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione del citato comma 93 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli obiettivi del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 480 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 69882 del 2011 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;
Visto il comma 109, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2019,pk220, in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici e quello del monitoraggio semestrale delle risultanze;
Visto il citato comma 109, terzo periodo, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto il comma 110, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede la trasmissione della certificazione del rispetto del patto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e stabilisce che la mancata trasmissione della stessa, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visti l'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e l'articolo 1, commi 119 e 120, della legge n. 220 del 2010, che stabiliscono le sanzioni a carico degli enti inadempienti al patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi;
Visto il comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita' interno;
Visto il comma 141, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;
Visto il comma 142, con il quale si dispone che, ai fini dell'applicazione del citato comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali del proprio territorio il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, nonche' comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica; per l'esercizio 2011, il predetto termine per la comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011;
Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - all'emanazione del decreto ministeriale recante i criteri e le modalita' per la modifica degli obiettivi posti dal legislatore nazionale;
Vista l'intesa acquisita nella seduta della Conferenza unificata del 22 settembre 2011:

Decreta:

Art. 1

Acquisizione delle informazioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati e in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che intendono operare la rimodulazione degli obiettivi dei propri enti locali le informazioni relative agli obiettivi, posti dal Legislatore nazionale, di ciascun ente locale ricadente nel territorio regionale, secondo le modalita' di cui all'allegato A.
3. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.
4. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalita' di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono facoltative.
6. Gli enti locali che non comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nei termini previsti, le richieste di rimodulazione dell'obiettivo, sono esclusi dalla compensazione.
7. Gli enti che a fine esercizio conseguono un saldo superiore a un valore percentuale, definito in sede di Consiglio delle autonomie locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con l'ANCI e l'UPI regionali, rispetto al saldo obiettivo determinato in base ai commi da 87 a 93 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e che non hanno provveduto a comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la cessione dei propri spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1, non beneficiano, nell'anno successivo, delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2

Rimodulazione degli obiettivi

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attribuiscono gli spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1 in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con l'ANCI e l'UPI regionali. I criteri privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. Nel biennio successivo all'esercizio in corso, l'attribuzione degli spazi finanziari tiene prioritariamente conto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 3.
2. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non autorizzano la rimodulazione degli obiettivi agli enti, di cui al comma 4 dell'articolo 1, se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale.
 
Art. 3

Recupero degli spazi finanziari ceduti

1. Agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.
2. Agli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.
3. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
 
Art. 4

Comunicazione dei nuovi obiettivi

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre, comunicano agli enti locali interessati dalla rimodulazione, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali, l'obiettivo dell'anno di riferimento, rideterminato ai sensi dell'articolo 2, e gli obiettivi del biennio successivo all'anno di riferimento, rideterminati ai sensi dell'articolo 3.
2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni comunicano, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalita' di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale comunicano l'obiettivo complessivo rideterminato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalita' previste al comma 2, non opera la rimodulazione degli obiettivi.
5. Gli enti locali che, ai sensi del presente decreto rideterminano i propri obiettivi sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.
 
Art. 5

Monitoraggio e certificazione

1. Ai fini della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, le regioni possono richiedere, agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, informazioni aggiuntive a quelle che i medesimi enti forniscono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dei commi 109 e 110, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che applicano il presente decreto le informazioni, di cui ai commi 109 e 110 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, utili alla valutazione dei risultati degli enti locali ricadenti nel territorio regionale, secondo le modalita' di cui all'allegato A.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza unificata, all'ANCI e all'UPI.
2. Nel rispetto dell'autonomia regionale le regioni possono adottare gli allegati di cui al comma 1, previo confronto in sede CAL e parere dell'ANCI e dell'UPI regionale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale perseguono le finalita' del presente decreto con riferimento agli enti locali del loro territorio nel rispetto dei relativi statuti speciali e delle correlate norme attuative.
4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A
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Allegato B
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Allegato
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