Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2011
Iscrizione della societa' Agroqualita' S.p.A. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
Vista la richiesta, prot. n. 596/11 del 22 aprile 2011, presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010, dalla societa' «Agroqualita' S.p.A.» al fine di essere inserita nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999, n. 074B rev. 13 del 21 luglio 2011, rilasciato dall'ente unico italiano di accreditamento «Accredia»;
Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo «Agroqualita' S.p.A.»;
Considerata la necessita' di evadere le richieste di iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione di cui al comma 1 del medesimo art. 13 del citato decreto legislativo;
Ritenuto che sussistono i requisiti, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di procedere all'inserimento dell'organismo di controllo denominato «Agroqualita' S.p.A.» nell'elenco di cui al comma 7 del citato art. 13;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.», con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, e' inserito nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, concernente individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13.
 
Art. 2

L'organismo «Agroqualita' S.p.A.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorita' nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61.
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca del provvedimento di iscrizione.
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2011

L'Ispettore generale capo: Serino
 
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