Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 settembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Michailidou Christiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Michailidou Christiana, cittadina greca, chiede il riconoscimento del titolo di «ΦΥΣІΟΘΕΡΑΠΕІАΣ Τέχνολoγικής Εκπαίδευσής (Τ.Ε.)» conseguito in Grecia, presso l'«Istituto di educazione tecnologica di Thessaloniki» - Facolta' di professioni sanitarie e di previdenza - Dipartimento di fisioterapia - di Thessaloniki (Grecia), in data 16 novembre 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Fisioterapista»; Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Grecia con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»; Accertata, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Il titolo «ΦΥΣІΟΘΕΡΑΠΕІАΣ Τέχνολoγικής Εκπαίδευσής (Τ.Ε.)» conseguito in Grecia, presso l'«Istituto di educazione tecnologica di Thessaloniki» - Facolta' di professioni sanitarie e di previdenza - Dipartimento di fisioterapia - di Thessaloniki (Grecia), in data 16 novembre 1998, con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «ΦΥΣІΟΘΕΡΑΠΕІАΣ Τέχνολoγικής Εκπαίδευσής (Τ.Ε.)» a partire dal giorno 30 dicembre 1998, dalla sig.ra Michailidou Christiana nata a Kavala (Grecia) il giorno 15 maggio 1973, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di «Fisioterapista» (Decreto ministeriale n. 741/1994). Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2011
Il direttore generale: Leonardi |
|
|
|