Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171
Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 55-octies, inserito dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell'infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di trattamento di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 20 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonche' proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente regolamento

Art. 1

Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneita' psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle universita', delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- La legge 10 gennaio 1957, n. 3 (Disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n.
22, S.O.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento dell'infermita' da causa
di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il
funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5.
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della
disciplina della invalidita' pensionabile), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di trattamento di dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'Amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
- L'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti
anti crisi, nonche' proroga dei termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 55-octies del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
(Art. 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
«Art. 55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). -
1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica
al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione puo'
risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per
il personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' degli enti pubblici non
economici:
a) la procedura da adottare per la verifica
dell'idoneita' al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di
pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato
nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli
utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare
dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di
idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione del
dipendente alla visita di idoneita', in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico
della sospensione di cui alla lettera b), nonche' il
contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi
adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione
della visita di idoneita';
d) la possibilita', per l'amministrazione, di
risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita
di idoneita'.».



 
Art. 2

Inidoneita' psicofisica

1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneita' psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):
a) inidoneita' psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa;
b) inidoneita' psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilita' permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.
 
Art. 3

Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura
di verifica dell'idoneita' al servizio

1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneita' psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura e' attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il dipendente puo' presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneita' psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneita' psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio.



Note all'art. 3:
Si riporta il testo degli articoli 11 e 22 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalita' per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.».
«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i
soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attivita' istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di
regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere
c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita'
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari
indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».



 
Art. 4

Organi di accertamento medico

1. L'accertamento dell'inidoneita' psicofisica e' effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.



Note all'art. 4:
Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001:
«Art. 6 (Commissione). - 1. I compiti e la composizione
della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro
I del codice dell'ordinamento militare.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche
sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i
criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli
organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9
ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche
per le trasmissioni in via telematica, con le
specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari
eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.».
«Art. 9 (Ricorso alternativo ad altro organismo di
accertamento medico). - 1. In alternativa all'invio alla
Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in
relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della
Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche
territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la
domanda e la documentazione prodotta dall'interessato
all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente
secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del
codice dell'ordinamento militare, per l'accertamento
sanitario da parte della Commissione medica di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n.
295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente
secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del
codice dell'ordinamento militare.
2. La Commissione medica procede all'accertamento
sanitario, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare; si applicano, anche per la
procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di
cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare,
ed all'articolo 7.
3. Per le visite relative a militari o appartenenti a
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai
sensi del presente articolo, la Commissione medica e' di
volta in volta integrata con un ufficiale medico o
funzionario medico della forza armata, del corpo o
amministrazione di appartenenza.».
«Art. 15 (Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di
inabilita'). - 1. Ai fini dell'accertamento delle
condizioni di idoneita' al servizio, l'Amministrazione
sottopone il dipendente a visita della Commissione
territorialmente competente, con invio di una relazione
recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 198
del codice dell'ordinamento militare.
3. In conformita' all'accertamento sanitario di
inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione,
l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla
ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione
del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari
per la concessione di trattamenti pensionistici alle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia,
fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento
civile.».



 
Art. 5

Procedura per la verifica dell'idoneita' al servizio

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneita' psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilita' di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneita' permanente psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione puo' chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneita' relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneita' psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di accertata inidoneita' permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.
5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformita' a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente puo' chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato e' inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.



Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82
del 2005, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6

Misure cautelari

1. L'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneita' psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita';
b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneita';
c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato motivo.
2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneita' psicofisica del dipendente.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione puo' disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione e' preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni puo' presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione e' disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.
5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneita' psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumita' del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.
6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione e' valutabile ai fini dell'anzianita' di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneita', l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articol0 55-bis del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravita',
per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se
il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale,
si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale
o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu'
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della
struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione
di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di
comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza
di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato,
se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il
responsabile della struttura conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In
caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a
difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura
corrispondente. Il differimento puo' essere disposto per
una sola volta nel corso del procedimento. La violazione
dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare
ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu'
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto,
all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e'
piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella
quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di
cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la
decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna
a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un
numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilita'. In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresi' della
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente
ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi
o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura
o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione
del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino
ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la
sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i
termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per
l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e' stata disposta la
sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni
del presente articolo e le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.».



 
Art. 7

Trattamento giuridico ed economico

1. Nel caso di inidoneita' permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
2. Nel caso di inidoneita' a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione puo' adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalita' adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
4. Se il dipendente e' adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
5. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, puo':
a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneita' in corso;
b) nel caso di indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneita' permanente relativa e' collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico.
6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
7. Se l'inidoneita' psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneita' risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.
8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non e' possibile a causa di carenza di disponibilita' in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilita', anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilita', si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.



Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 19, 23 e 33 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Art.
19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998).
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - (Art. 23 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15
del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del
1998).
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.».
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998).
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze
di personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi
1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze delle unita' di personale, ai
sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della
responsabilita' per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell' ambito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni
sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di
ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un
utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un' indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 127, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«127. Per le medesime finalita' e con i medesimi
strumenti di cui al comma 124, puo' essere disposta la
mobilita', anche temporanea, del personale docente
dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di
insegnamento. A tali fini detto personale e' iscritto in un
ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione
del contratto collettivo nazionale quadro per la
equiparazione dei profili professionali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in
via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione
con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento
in profili professionali amministrativi, nonche', con le
modalita' di cui al comma 125, gli appositi percorsi
formativi finalizzati alla riconversione professionale del
personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma
124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al
trattamento giuridico ed economico del personale
interessato, nonche' i profili finanziari, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica.».



 
Art. 8

Risoluzione per inidoneita' permanente

1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennita' sostitutiva del preavviso.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Le disposizioni oggetto del presente decreto di attuazione dell'articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano in via automatica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilita', ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresi', quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonche' di gravi patologie in stato terminale del dipendente.
5. Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'articolo 55-octies del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 1.
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000,
n. 50.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Per i riferimenti alla citata legge n. 68 del 1999,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 68
 
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