Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, per il tramite della Regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Colline novaresi» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011;
Viste le istanze e controdeduzioni pervenute nei termini e nei modi previsti, da parte del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte in merito alla proposta di disciplinare sopra citata, intese a meglio definire le caratteristiche al consumo per la tipologia «Colline novaresi» Nebbiolo e le condizioni, di cui all'art. 7, per l'utilizzo della menzione «vigna»;
Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulle sopra citate istanze del consorzio;
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 14 e 15 settembre 2011;
Ritenuta la necessita' di dover pertanto procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colline novaresi» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi», approvato con decreto ministeriale 14 settembre 1996 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga a quanto prescritto al precedente comma 1, la base ampelografia dei vigneti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultano gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Colline novaresi» in conformita' al vigente disciplinare dovra' essere adeguata entro la decima vendemmia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data i vigneti di cui sopra potranno continuare a usufruire della denominazione medesima.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colline novaresi», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 5

A titolo di aggiornamento i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colline Novaresi»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Colline Novaresi» rosso;
«Colline Novaresi» rosato;
«Colline Novaresi» novello;
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna);
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese);
«Colline Novaresi» Barbera;
«Colline Novaresi» Vespolina;
«Colline Novaresi» Croatina;
«Colline Novaresi» bianco.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Colline Novaresi» rosso, rosato e novello: Nebbiolo (Spanna) minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011;
«Colline Novaresi» Vespolina: Vespolina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna): Nebbiolo minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese): Uva rara minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Croatina: Croatina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» Barbera: Barbera minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
«Colline Novaresi» bianco: 100% Erbaluce.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientati e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura; devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
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4. La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Barbera e Croatina, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di kg 9.000.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda novarese, Vespolina con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di kg 8,500.
Le uve destinate alla produzione del vini «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol. e devono provenire da vigneti che abbiano un'eta' di impianto di almeno 3 anni.
La produzione di uva per ettaro ammessa e' pari: al terzo anno di impianto:
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al quarto anno di impianto:
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al quinto anno di impianto:
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Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% I limiti medesimi, fermi restando i limiti: resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia tutti in provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
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Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 4.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere, seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
E' consentita la scelta vendemmiale dalla denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» alla denominazione di origine controllata «Piemonte» per le tipologie rosso, rosato e bianco a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilita' di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
5. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» i vini interamente compresi nelle zone di produzione di cui all'art. 3 e che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» possono essere altresi' riclassificati verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.
6. La possibilita' di destinare alla rivendicazione della DOC Colline Novaresigli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e' subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colline Novaresi» rosso:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» novello:
colore: da rosato a rosso piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: armonico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colline Novaresi» rosato novello:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):
colore: rosso piu' o meno intenso,talvolta rosato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese):
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fresco;
sapore: armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» Barbera:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» Vespolina:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore; asciutto. armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
«Colline Novaresi» Croatina:
colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco o amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fragrante, delicato;
sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quello previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
2. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la denominazione puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna».
L'utilizzo della menzione «vigna» e' assoggettato alle seguenti condizioni:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. In sede di designazione la denominazione «Colline Novaresi» dovra' precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione novello, bianco, rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colline Novaresi».
5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacita' non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 6.000 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacita' non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
3. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
 
Allegato A
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