Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2011
Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa nel regime di pagamento unico.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, concernente disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009 sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione dell'aiuto per la trasformazione di canapa destinata alla produzione di fibre a decorrere dal 2012;
Considerato che occorre stabilire le modalita' per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;
Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparita' di trattamento tra gli stessi, e' opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n.73/2009;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;
Considerato che ad oggi il sostegno e' stato erogato ai trasformatori e che tali importi saranno dal 2012 erogati direttamente agli agricoltori;
Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti indirettamente dagli agricoltori;
Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa disposizioni per l'integrazione dell'aiuto per la trasformazione di canapa destinata alla produzione di fibre, di cui al Capo IV, sezione I, sottosezione II del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel regime di pagamento unico.
 
Art. 2

Ammissibilita' e periodo rappresentativo

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'articolo 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per uno o piu' anni all'interno del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008.
 
Art. 3

Calcolo dei titoli all'aiuto

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori e' effettuato sulla base della media della produzione di canapa destinata alla produzione di fibre consegnata nell'ambito di un contratto di compravendita, impegno di trasformazione o contratto di trasformazione per conto terzi, di cui all'articolo 2, comma 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000, sostituito dall'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 507/2008. Per gli agricoltori, cosi' come definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attivita' agricola.
2. Il calcolo e' effettuato sulla base dei dati relativi alle fibre ottenute dal prodotto consegnato.
3. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 50.000 euro.
4. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto e' effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.
 
Art. 4

Assegnazione dei titoli all'aiuto

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.
Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.
2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli e' effettuato entro i termini previsti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.
 
Art. 5

Modalita' attuative

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 8, foglio n. 141
 
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