Gazzetta n. 246 del 21 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terra d'Otranto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n.88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Vista domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle Organizzazioni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terra d'Otranto».
Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nel Supplemento Ordinario n.193 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;
Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover pertanto procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» ed all' approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 4

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Terra d'Otranto».
Roma, 4 ottobre 2011

Il capo Dipartimento: Alonzo
 

Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA«TERRA D'OTRANTO».

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, anche Spumante;
Rosato, anche Spumante e Frizzante;
Rosso, anche con menzione Riserva;
Chardonnay, anche Frizzante;
Malvasia Bianca, anche Frizzante;
Fiano, anche Frizzante;
Verdeca, anche Frizzante;
Aleatico;
Malvasia Nera;
Primitivo.

Art. 2.
Base ampelografia

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, senza specificazione di vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varieta' Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosso, senza specificazione di vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalle varieta' Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato senza specificazione di vitigno e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vigneti composti in ambito aziendale dalle varieta' Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Bianca, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Verdeca, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Aleatico, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Primitivo, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco nella tipologia Spumante, senza specificazione di vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varieta' Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca, Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varieta' corrispondenti per almeno il 90%. (Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca, la base ampelografica dei vigneti puo' essere composta dalle varieta' Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza specificazione di vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varieta' Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento - Arco Jonico - Salentino", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30 % come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a un metro. Non sono consentite altre forme di allevamento.
La densita' di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potra' essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. E' vietata ogni pratica di forzatura. Econsentita l'irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico



Nella produzione della tipologia Primitivo e' consentito l'uso esclusivo di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli). Sono da escludersi espressamente le uve rivenienti dalle "femminelle" (racemi).
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.
Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, siano unicamente destinate alla produzione del tipo Spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10 % vol.
Qualora le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" Bianco, con specificazione di vitigno previsti all'Art. 1, siano unicamente destinate alla produzione delle tipologie Frizzante e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol..
La regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per le tipologie Rosso, Bianco e con indicazione di vitigno.
Per la tipologia Rosato non si deve superare il limite del 50% e il vino residuo sino alla resa massima del 75% non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto", ma potra' essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Oltre il 75%, per tutte le tipologie, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto che potra' essere destinato, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini ad indicazione geografica, nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Terra d'Otranto" Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.
I vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" non possono essere immessi al consumo anteriormente alle seguenti date: Primitivo 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve, per tutte le altre tipologie 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
Per tutte le tipologie e' consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidita' e ventilazione controllate.
E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite quanto innanzi ad esclusione delle tipologie Aleatico e Primitivo.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il vino a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto"Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Terra d'Otranto" Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini
odore: caratteristico, delicato, fruttato se giovane
sapore: fresco e armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Rosato anche Frizzante:
colore: rosato piu' o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: pieno,armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo.: 12,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non ridutttore minimo: 22 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Rosso, anche Riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato con l'invecchiamento
odore: intenso
sapore: pieno, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidita' totale minima: 5 g/
estratto non riduttore minimo: 22 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Chardonnay anche Frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso
odore: intenso e caratteristico
sapore: gradevole e fruttato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Fiano anche Frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi verdolini
odore: delicato floreale
sapore: fresco e armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Verdeca anche Frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso
odore: intenso e caratteristico
sapore: armonico e delicato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%.
acidita' totale minima.: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Malvasia Bianca anche Frizzante:
colore: giallo paglierino intenso
odore: gradevole e intenso
sapore: sapido, aromatico e armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.

"Terra d'Otranto" Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: paglierino piu' o meno intenso
odore: delicato, fruttato
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Terra d'Otranto" Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: rosato piu' o meno intenso
odore: delicato, fruttato, con note di lievito
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Terra d'Otranto" Malvasia Nera:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato
con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico
sapore: pieno, asciutto, armonico.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non ridutore minimo: 22 g/l
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.

"Terra d'Otranto" Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento
odore: caratteristico, ampio e complesso
sapore: armonico, caldo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%
acidita' totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 26 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 18 g/l.

"Terra d'Otranto" Aleatico:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei, tendente
al granato con l'invecchiamento.
odore: caratteristico, delicato, ampio e complesso
sapore: pieno, vellutato e moderatamente dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13 svolti
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'Art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'Art. 1.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'Art. 1.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Per i vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" nelle tipologie "Rosato", "Chardonnay", "Malvasia Bianca", "Fiano", "Verdeca" e' altresi' consentita la menzione tradizionale "vivace".
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'Art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacita' da lt. 0,250 a lt. 15, ad esclusione di dame e damigiane.
I sistemi di chiusura consentiti, che devono corrispondere ai requisiti della normativa vigente sono i seguenti:
tappo di sughero raso bocca per i vini tranquilli e frizzanti
tappo in polimero sintetico raso bocca per i vini tranquilli
tappo in sughero con gabbietta per la tipologia spumante
tappo a vite, sulle bottiglie di capacita' non superiore a litri 1,5, per le tipologie di vini bianco, rosato e rosso e con le varie specificazioni del nome di vitigno, ad eccezione per la tipologia "Terra d'Otranto" Primitivo per la quale e' consentito l'utilizzo del tappo a vite esclusivamente per le capacita' di 0,250 litri.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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