Gazzetta n. 246 del 21 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art.73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della Legge 7 luglio 2009 n.88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC "Castel del Monte" per il tramite della Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castel del Monte";
Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 23 agosto 2011- supplemento ordinario - n. 193;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castel del Monte" in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art.2 comma 3.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Le scorte di vino della DOC "Castel del Monte", di cui al disciplinare approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art.1, comma 1, la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente preVisto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici preVisto dall'art.18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 ottobre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "CASTEL DEL MONTE"
Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Castel del Monte": Bianco, anche Frizzante e Spumante;
"Castel del Monte": Rosso, anche Novello;
"Castel del Monte": Rosato, anche Frizzante e Spumante;
"Castel del Monte": Bombino Bianco, anche Frizzante e Spumante;
"Castel del Monte": Chardonnay, anche Frizzante;
"Castel del Monte": Sauvignon, anche Frizzante;
"Castel del Monte": Nero di Troia;
"Castel del Monte": Cabernet, anche Riserva;
"Castel del Monte": Aglianico, anche Riserva;
"Castel del Monte": Aglianico Rosato, anche Frizzante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Castel del Monte": Bianco, anche Frizzante e Spumante: Pampanuto (o Pampanino) fino al 100%; Chardonnay fino al 100%; Bombino bianco fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011;
"Castel del Monte" Rosso, anche Novello: Nero di Troia fino al 100%; Aglianico fino al 100%; Montepulciano fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35% anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", come sopra identificati;
"Castel del Monte" Rosato, anche Frizzante e Spumante: Bombino Nero fino al 100%; Aglianico fino al 100; Nero di Troia fino al 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35% anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", come sopra identificati.
I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", con le seguenti specificazioni:
Bombino Bianco, anche Frizzante e Spumante;
Chardonnay, anche Frizzante;
Sauvignon, anche Frizzante;
Nero di Troia;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon) , anche Riserva
Aglianico, anche Riserva;
Aglianico Rosato, anche Frizzante;
devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10% anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto. Tale zona e' cosi' delimitata: dal punto di partenza dell'antico ponte romano sul fiume Ofanto, si segue ad est, il deflusso del fiume che segna confine con la provincia di Foggia, fino ad arrivare ai confini comunali di Canosa e Barletta; si prosegue in direzione sud, sempre lungo la linea di confine fino a raggiungere il punto d'incontro dei confini comunali di Andria e Canosa di Puglia (q.234). Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex s.s. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231,232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.
All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente 162 la strada provinciale 231 (ex s.s. n. 98 Andriese-Coratina) che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Torrito e Grumo (contrada dei Gendarmi). Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla localita' Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimita' della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, si raggiunge la localita' denominata Coppe di Maltempo; tagliando in direzione nord si raggiunge la masseria Battaglini e la s.s 93 Appulo Lucano, percorrendola in direzione Canosa si giunge al torrente Locone che si immette nel fiume Ofanto, segnando nuovamente il confine con la provincia di Foggia, seguendo la direzione di scorrimento delle acque si giunge all'antico Ponte Romano, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. Tuttavia consentita l'irrigazione solo come mezzo di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Castel del Monte" di colore bianco e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, e' di tonnellate 14; per i vini "Castel del Monte" di colore rosso, con o senza la specificazione del vitigno, e' di tonnellate 13.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta delle viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini "Castel del Monte": Bianco; Rosato; Bombino Bianco; Chardonnay; Sauvignon; Aglianico Rosato, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%;
Le uve destinate alla vinificazione dei vini "Castel del Monte": Rosso; Nero di Troia; Aglianico; Cabernet, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini "Castel del Monte" Aglianico e "Castel del Monte" Cabernet aventi diritto alla menzione "Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
Le uve unicamente destinate alla produzione dei vini delle tipologie "Spumante" di cui all'art. 1, purche' oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%.
La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e anche nei comuni di Barletta e Canosa.
L'elaborazione dei vini Spumanti e Frizzanti deve avvenire nell'ambito della Regione Puglia.
La produzione dei vini Spumanti puo' essere ottenuta con la rifermentazione del vino base o per fermentazione dei mosti; la presa di spuma potra' essere ottenuta in autoclave o in bottiglia.
La resa massima delle uve in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi il limite massimo sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini "Castel del Monte" Aglianico e "Castel del Monte" Cabernet aventi diritto alla menzione "Riserva" debbono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
E' consentito per i vini "Castel del Monte" bianchi e rossi, con o senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in recipienti di legno.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Castel del Monte" Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: fresco, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Bianco Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all'amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 35 g/l.
"Castel del Monte" Rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: gradevole,caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Rosso Novello:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
zuccheri riduttori residui massimi: 10 g/l;
"Castel del Monte" Rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato piu' o meno tenue;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all'amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 35 g/l;
"Castel del Monte" Bombino Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Bombino Bianco Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Bombino Bianco Spumante:
spuma fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all'amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 35 g/l.
"Castel del Monte" Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Chardonnay Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Sauvignon Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
"Castel del Monte" Nero di Troia:
colore: rosso da rubino granato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Cabernet:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Cabernet Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico anche Riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico Rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fragrante, di buona intensita';
sapore: da secco ad abboccato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
"Castel del Monte" Aglianico Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Castel del Monte", ad esclusione delle tipologie Frizzante e Spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente Art. 3 - cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" possono essere confezionati, ai sensi della normativa vigente, in contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a due litri.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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