Gazzetta n. 246 del 21 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 giugno 2011
Attuazione della direttiva 2010/71/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza metofluthrin nell'allegato I della direttiva.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;
Vista la direttiva 2010/71/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il metofluthrin come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;
Considerato che la data di iscrizione del metofluthrin, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», e' il 1° maggio 2011 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il metofluthrin, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto che la sostanza attiva metofluthrin non era in commercio alla data del 14 maggio 2000, pertanto non e' rientrata nel programma di revisione decennale delle sostanze attive stabilite dal Regolamento 1451/2007/CE;
Considerato, pertanto, che la sostanza attiva metofluthrin non risulta iscritta nell'allegato I del Regolamento 1451/2007/CE, e va considerata come sostanza attiva nuova non presente ad oggi sul mercato per essere utilizzata in qualita' di biocida;
Ritenuto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, aventi come sostanza attiva il metofluthrin;

Decreta:

Art. 1

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza metofluthrin nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. come modificato dalla direttiva 2010/71/UE della Commissione del 4 novembre 2010.
2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza metofluthrin e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo metofluthrin come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 181.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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