Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 11 ottobre 2011 |
Assegnazione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (Decreto n. 91). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge n. 626 del 19 settembre 1994, successivamente trasfusa nel Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs 81/2008, come integrato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 recante disposizioni integrative e correttive; Vista la legge 1 gennaio 1996, n.23 ed, in particolare, l'articolo 3 (competenze degli Enti locali); Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Preso atto che sui capitoli di bilancio 7545, 7625, 7645 e 7785, denominati "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole", facenti capo alla Direzione scrivente e dedicati alle spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole per il corrente esercizio finanziario 2011, sono iscritte - rispettivamente - le seguenti somme: euro 1.025.160, euro 3.168.676, euro 2.143.516 ed euro 2.982.284; Considerato che - a fronte degli accantonamenti effettuati per euro 961.217 e della richiesta di variazione di bilancio dal capitolo 7110 "Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" ai suddetti capitoli, per un importo di euro 1.305.314, gia' al netto del relativo accantonamento - gli importi effettivamente disponibili ammontano, nell'ordine, ad euro 1.063.009,37, euro 3.285.669,84, euro 2.222.658,16, euro 3.092.395,62 per un totale complessivo di euro 9.663.733,00; Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2011, prot. n. 1201/GM del 28 gennaio 2011, registrata dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, registro 6, foglio 10; Considerato il prioritario interesse che l'attivita' scolastica si svolga in ambienti adeguati e sicuri, con particolare riferimento all'eliminazione di eventuali rischi collegati alla presenza di amianto nelle strutture dove tale attivita' viene esercitata, nonche' alla sussistenza in esse delle necessarie certificazioni in materia di idoneita' statica e di prevenzione incendi; Ritenuta l'opportunita' - ferme restando le autonome competenze, attribuzioni e responsabilita' degli Enti locali direttamente obbligati al riguardo - di favorire il piu' tempestivo raggiungimento, da parte degli Enti citati, delle prefate finalita' e, pertanto, di destinare ad esse le suindicate risorse, procedendo alla loro concreta ripartizione tra le istituzioni scolastiche interessate; Considerata, altresi', l'opportunita', che - per massimizzare gli interventi ed accelerarne la conclusione - dette risorse si pongano come aggiuntive rispetto a quelle impiegate, al riguardo, dai competenti Enti locali e, comunque, in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo di ciascuna opera attivata,
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, interamente richiamate nel presente dispositivo di cui costituiscono parte integrante, le risorse disponibili sui capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2011 - finalizzate alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole pubbliche statali dell'istruzione prescolastica, dell'istruzione primaria, dell'istruzione secondaria di I° grado e dell'istruzione secondaria di II° grado e pari, rispettivamente, ad euro 1.063.009,37, euro 3.285.669,84, euro 2.222.658,16, euro 3.092.395,62 - saranno assegnate alle Istituzioni scolastiche, come successivamente individuate sulla base di quanto indicato nel presente decreto, per cofinanziare i competenti Enti locali nell'attuazione, in esse, di interventi edilizi finalizzati alla bonifica dell'amianto ovvero necessari per l'ottenimento della prevista certificazione in materia di idoneita' statica o di prevenzione incendi. 2. Il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del presente decreto non puo' superare l'importo di euro 300.000/00 per ciascun intervento ammesso al beneficio; ciascun Ente non puo' richiedere piu' di due interventi. Tali interventi dovranno essere attivati entro il 31-12-2012. |
| Art. 2
Le quote di cofinanziamento di cui al precedente articolo 1, riferite ai competenti Enti locali rispettivamente interessati, sono attribuite a fronte degli adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e secondo le modalita' ed i termini in essi indicati. |
| Art. 3
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente articolo 2, i Comuni e le Province sono tenuti a compilare - per ciascuno degli interventi che intendono attivare per le finalita' di cui al presente decreto - l'attestazione indicata nell'allegato modello A), che ne fa parte integrante. 2. L'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, deve contenere l'indicazione dell'intervento che si intende attivare, il relativo importo complessivo, la quota facente capo all'Ente medesimo, l'Istituzione scolastica destinataria dell'intervento, l'importo del contributo richiesto e la precisazione che esso sara' puntualmente dedicato a cofinanziare l'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, la formale attestazione della congruita' della spesa prevista e della sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'attribuzione del cofinanziamento, nonche' l'espressa dichiarazione che l'Ente richiedente non ha gia' beneficiato di analoghi finanziamenti per il medesimo intervento. |
| Art. 4
La richiesta di contributo, corredata dall'attestazione di cui al precedente articolo 3, a pena di nullita' dovra' pervenire al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - Dipartimento per la Programmazione, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) - esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dgbilancio@postacert.istruzione.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Ogni altra modalita' di trasmissione comportera' l'inammissibilita' della domanda. |
| Art. 5
1. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, dopo il ricevimento - entro i termini e con le modalita' fissati dal precedente articolo 4 - delle attestazioni previste dall'articolo 3 e la verifica della relativa regolarita' e completezza, provvede alla conseguente erogazione, direttamente a favore degli Istituti scolastici individuati come destinatari degli interventi edilizi, dei rispettivi importi. 2. Il finanziamento sara' assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata indicata nel precedente articolo 4; l'elenco degli Enti locali ammessi al beneficio sara' consultabile sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it). 3. Gli Istituti scolastici di cui al comma 1 del presente articolo provvederanno al concreto trasferimento all'Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalita' previsti, previa presentazione, da parte dello stesso, della necessaria documentazione giustificativa, in ragione dello stato d'avanzamento dei lavori e successivamente all'utilizzo, da parte dell'Ente medesimo, della quota di spesa ad esso facente capo, dandone contestuale comunicazione a questo Ministero all'indirizzo di cui al precitato articolo 4. |
| Art. 6
Non si da' luogo all'assegnazione delle quote dei contributi individuati nel precedente articolo 1 qualora i rispettivi Enti beneficiari non provvedano al puntuale adempimento di tutti gli oneri posti a loro carico sulla base del presente decreto. |
| Art. 7
1. Gli Enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali e' stata disposta la conseguente erogazione - alle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi edilizi, delle somme assegnate e da queste loro trasferite - entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, all'indirizzo e con le modalita' di cui al precedente articolo 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovra' essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalita' dei contributi statali attribuiti, della contabilita' finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici. 2. Qualora i contributi statali assegnati risultino superiori alle reali necessita' di spesa degli Enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza rimarra' nei bilanci delle Istituzioni scolastiche interessate, che ne disporranno per le finalita' di propria competenza dirette all'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nelle scuole, dandone puntuale comunicazione a questo Ministero. |
| Art. 8
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2011
Il Ministro: Gelmini |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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