Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 luglio 2011
Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici - a.s. 2011/2012. (Decreto n.59).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8, comma 4, lett. a);
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010 n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, le terze, quarte e quinte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lett. a);
Considerato che ai sensi del citato comma 2, lett. a) la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 4, e' effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;
Visto il decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 61, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio 252, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'a.s. 2010/2011;
Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2010, n. 95, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Reg. 19, foglio 253, che nell'esplicitare le motivazioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di non poter condividere le osservazioni espresse dal CNPI nell'adunanza del 26 agosto 2010, ha confermato le disposizioni e le tabelle allegate al citato decreto interministeriale del 26 luglio 2010, n. 61, relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'a.s. 2010/2011;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, anche per l'a.s. 2011/2012, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lett. a) alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C e delle relative quantita' orarie da assoggettare a riduzione riferite alle classi quinte e confermare le riduzioni orarie e le classi di concorso delle classi terze e quarte gia' stabilite dal citato D.I. del 26 luglio 2010, n. 61;
Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 30 marzo 2011, con il quale il citato consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si riassumono: - a) riduzione delle ore di insegnamento non adeguatamente bilanciate tra le diverse classi di concorso non assicurano la necessaria efficacia dei piani di studio e penalizzano le materia ad indirizzo professionale; -b) non rispetto delle competenze del collegio dei docenti in ordine alla individuazione delle ore da ridurre in presenza di classi di concorso con piu' insegnamenti; - c) il decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 dispone solo la rideterminazione dei quadri orari degli istituti sulla base di 32 ore settimanali e pertanto la riduzione anche le ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici (tabella «C») in caso di corrispondente riduzione di ore della tabella «A» va oltre il petitum; - d) le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali sono state affidate, anche per l'a.s. 2011/2012, alle istituzioni scolastiche senza il supporto di criteri generali e di una griglia di indicatori da poter utilizzare;
Ritenuto di poter accogliere l' osservazioni di cui al punto b) e di cui al punto d) limitatamente alla parte relativa alla individuazione di criteri generali da adottare da parte delle scuole per le riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali;
Ritenuto, di contro, di non poter accogliere le osservazioni formulate dal predetto Consiglio con riferimento ai punti a), c) e d) limitatamente all'affidamento alle istituzioni scolastiche delle riduzioni orarie da apportare ai percorsi maxisperimentali, per le ragioni di seguito esplicitate: a) adeguato bilanciamento tra i carichi orari delle diverse classi di concorso: I criteri adottati per declinare le riduzioni orarie tra le classi di concorso, sono quelli fissati dall'art. 8, comma 2, lett. a) decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010, e puntualmente adottati dall'Amministrazione unicamente sulle classi di concorso con il maggior numero di ore di lezioni settimanali, ed evitando di apportare riduzioni alle classi di concorso con orario settimanale di sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie professionalizzanti, con orario piu' consistente (soprattutto nei trienni) hanno subito riduzioni orarie piu' consistenti; c) riduzione oltre la previsione normativa delle ore settimanali di lezione della tabella «C»): la riduzione delle classi di concorso della tabella «C» e' stata operata intervenendo sull'orario settimanale della compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era infatti possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione delle classi di concorso della tabella «A»in quanto il docente sarebbe rimasto a disposizione e non impegnato in attivita' di insegnamento con la classe; d) riduzioni orarie dei percorsi maxisperimentali lasciati alle scuole: l'ammontare delle riduzioni riferite alle maxisperimentazioni e' stato affidato alla competenza delle istituzioni scolastiche interessate, essendo queste le sole in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere. Gli organici degli istituti maxisperimentali sono sempre stati determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si e' ritenuto di lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni piu' idonee, e piu' coerenti con le previsioni del POF, approvato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi riportati in premessa, nell' allegata tabella «A», che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano, per ogni indirizzo di studio ordinamentale e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2011/2012, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi terze, quarte e quinte. A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantita' orarie ridotte. Con riferimento alle classi di concorso con piu' insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con il POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.
 
Art. 2

L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi puo' trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilita' e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o dalla disponibilita' di eventuali risorse aggiuntive.
 
Art. 3

La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorche' soggette alle riduzioni.
 
Art. 4

Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 per l'anno scolastico 2011/2012, il competente direttore regionale, tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche interessate, provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali.
 
Art. 5

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste dalle norma vigenti, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non possono comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra sino a 18 ore puo' essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.
 
Art. 6

Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste nel sistema informativo un piano orario predefinito, il direttore regionale, nella costituzione delle cattedre, dovra' fare riferimento alle riduzioni di orario delle classi di concorso delle classi terze, quarte e quinte previste per i corrispondenti indirizzi di ordinamento, adeguando i piani orari delle citate classi terze, quarte e quinte a 32 ore settimanali. L'adattamento dell'orario deve essere effettuato in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Qualora la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti, il dirigente scolastico, sulla base della delibera del collegio dei docenti e in coerenza con la previsione del POF, individua le ore degli insegnamenti da ridurre, assicurando che gli stessi abbiano un carico orario non inferire a 2 ore settimanali.
Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca:
Gelmini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 11, foglio n. 309.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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