Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2011
Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";
Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" e il successivo regolamento (CE) n. 1204 del 4 luglio 2003 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 20 del 25 gennaio 2006, con il quale l'organismo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano", per un periodo di tre anni;
Visto il decreto 22 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 5 dell'8 gennaio 2009, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che "IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 12 luglio 2011 e considerato che la documentazione corretta e' stata trasmessa in data 30 settembre 2011;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato "IS.ME.CERT.-Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" con sede in Napoli, C.so meridionale n. 6, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'Organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Caciocavallo Silano" venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06".
 
Art. 5

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Caciocavallo Silano" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT.- Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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