IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda dell'11 giugno 2009 presentata dall'Impresa PROPLAN - Plant Protection Company, SL con sede legale in Madrid (Spagna), via de Las Castillas, 11 3° 1°, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ABALAR contenente la sostanza attiva esfenvalerate; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto del 3 aprile 2001 di inclusione della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2011 in attuazione della direttiva 2000/67/EC della Commissione del 23 ottobre 2000; Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva esfenvalerate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Plinto, registrato al n.14750; Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/95, all'Impresa PROPLAN - Plant Protection Company, SL per la registrazione del prodotto fitosanitario ABALAR; Vista la nota dell'Ufficio in data 2 maggio 2011 prot. 14116 con la quale e' stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; Vista la nota pervenuta in data 8 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa in indirizzo ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio; Ritenuto di autorizzare il prodotto ABALAR fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva esfenvalerate; Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa PROPLAN - Plant Protection Company, SL con sede legale in Madrid (Spagna), via de Las Castillas, 11 3° 1°, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ABALAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 0,250 - 1 - 5. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera Laboratorios Sirga SA - Massalfassar, Valencia (Spagna). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.14751. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2011
Il direttore generale: Borrello |