Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 3 ottobre 2011
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), addetto alla linea Napoli-Piedimonte Matese, concluso in data 8 gennaio 2003 dall'azienda con le Segreterie provinciali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL. (Pos. 11369). (Delibera n. 11/540).


LA COMMISSIONE

Premesso che:
la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico anche nelle provincie di Napoli e Caserta;
in data 8 gennaio 2003, la Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli e le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, addetto alla linea Napoli-Piedimonte Matese;
in data 28 febbraio 2003, prot. n. 2054, il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';
in data 24 dicembre 2004, prot. n. 16055, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
in data 4 gennaio 2005, l'Unione nazionale consumatori ha espresso, al riguardo, parere favorevole;
nessuna altra delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;
Considerato che:
lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.
l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 26 aprile 2006 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi;
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (assorbita dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli dal 16 marzo 2005), addetto alla linea Napoli-Piedimonte Matese, concluso in data 8 gennaio 2003 con le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL;

Dispone
la comunicazione della presente delibera alla azienda Ferrovia Alifana e Benevento a r.l. di Napoli (presso l'azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli), alle segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Caserta, al Prefetto di Napoli, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2011

Il Presidente: Pitruzzella
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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