Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 ottobre 2011
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Bologna.


IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Bologna

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall' U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;
Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro -Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25O2O/7O/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al Contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 gennaio 2011;
Visto il precedente decreto in materia n. 14/2008 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Bologna;
Considerata la necessita' di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi;
Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nel corso dei mesi di luglio e settembre 2011;

Decreta:

Art. 1
Determinazione delle tariffe e campo di applicazione

Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Bologna sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 del presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.
Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia di Bologna.
 
Art. 2
Tariffa minima per lavori di facchinaggio

Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile e' stabilita nella misura di:
prestazione comune: euro 17,81 (cosi' composto: 15,72 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora;
prestazione qualificata: euro 18,59 (cosi' composto: 16,49 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora.
Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio e' superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' nella misura della tariffa oraria per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti.
La stessa indennita' di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate.
Detto compenso sara' corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso e' stato ordinato dal committente.
 
Art. 3
Maggiorazioni e riduzioni

In caso di lavoro straordinario diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 30%.
Il lavoro prestato nella giornata di sabato (diurno) avra' una maggiorazione del 50%. Il lavoro notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) la maggiorazione sara' del 25%.
Lo straordinario feriale notturno sara' maggiorato del 50%.
In caso di lavoro diurno festivo (intendendosi per festivi i giorni riconosciuti dalla legge e dal C.C.N.L. merci logistica nell'orario dalle ore 6,00 alle ore 22,00) la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 50%.
Lo straordinario festivo diurno sara' maggiorato del 65%.
Lo straordinario festivo notturno sara' maggiorato del 75%.
In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verra' aumentata del 50%.
E' facolta' dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) o che presenti, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumita' fisica e la salute degli stessi lavoratori.
In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (carrelli elevatori, pale meccaniche ed altri mezzi speciali) e in caso di lavoro in ambienti frigoriferi, la maggiorazione della tariffa deve essere concordata di volta in volta fra le parti.
 
Art. 4
Entrata in vigore e pubblicazione

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 17 ottobre 2011.
Il presente decreto direttoriale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Bologna, 13 ottobre 2011

Il direttore provinciale: Cigala
 
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