IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il quarto comma, lettera e), dell'art. 17-bis, che stabilisce la cancellazione di una varieta' dal registro qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; Considerato il decreto ministeriale n. 3140 del 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 2011, con il quale, si e' stabilito il rinnovo e la cancellazione di varieta' di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale rispettivamente all'art. 1 e all'art. 2 del dispositivo; Considerata la nota del 9 dicembre 2008, prot. Mipaaf n. 19777 del 29 dicembre 2008, con la quale il responsabile della conservazione in purezza della varieta' di zucchino «Giano», codice SIAN 2436, ha presentato una richiesta volta al rinnovo dell'iscrizione; Considerato che la varieta' sopracitata e' stata erroneamente inserita all'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale n. 3140 del 10 febbraio 2011 e quindi cancellata dal Registro nazionale delle varieta' di specie ortive; Ritenuto pertanto necessario modificare il sopracitato decreto ministeriale specificatamente per la parte relativa alla varieta' di zucchino «Giano», erroneamente cancellata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Decreta: Articolo unico
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione al registro nazionale della varieta' di zucchino «Giano», codice SIAN 2436, iscritta al predetto registro con il decreto ministeriale del 1º febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2000, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2020. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2011
Il direttore generale: Blasi Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |