Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 agosto 2011
Disposizioni per la presentazione delle istanze di adesione volontaria al programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n.L 203 del 3 agosto 1999;
Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 30 del 31 gennaio 2002;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 di attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2003, e in particolare l'art. 3, lettera b) che vieta l'utilizzo di gabbie non modificate dal 1° gennaio 2012;
Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministro della salute recante modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2006;
Visto l'art. 37, comma 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008, recante modifica del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009 e in particolare l'art. 17, comma 3, relativo all'obbligo di inserimento nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN), entro il 31 gennaio di ogni anno, della rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti nell'allevamento;
Visto il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul settore delle galline ovaiole nell'UE: divieto di utilizzo di gabbie in batteria a decorrere dal 2012;
Considerato l'ordine del giorno della Conferenza delle regioni e province autonome 10/139/CR10b/C10 sull'attuazione della direttiva 1999/74/CE e 2002/04/CE relativa al benessere delle galline ovaiole allevate in gabbia;
Ritenuto che occorre adottare misure per accompagnare il processo di cambiamento dei sistemi di allevamento mediante l'introduzione di nuove gabbie e metodi di allevamento alternativi;
Considerato che e' necessario favorire l'accesso ai finanziamenti per i produttori che intendono mettersi a norma sulla base di un programma volontario di investimenti da realizzare nel periodo 2011-2014;
Ritenuto che gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi di allevamento possono essere incentivati mediante i programmi di sviluppo rurale e altri strumenti di finanziamento regionali e nazionali, quali il rilascio di garanzie dirette e di garanzie sussidiarie da parte di ISMEA, i contratti di filiera di cui al decreto interministeriale 22 novembre 2007 e i piani di settore;
Considerato che, in conformita' con quanto disposto dal regolamento n. 1698/2005, art. 26, qualora gli investimenti siano effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno puo' essere concesso solo agli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione e in tal caso all'azienda agricola puo' essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti affinche' la stessa possa conformarsi ad esso;
Considerato che si rende necessaria una ricognizione degli investimenti che i singoli allevamenti dovranno realizzare e dei relativi costi di investimento e tempi di esecuzione;
Ritenuto opportuno realizzare un registro informatico degli investimenti per singolo allevamento da mettere a disposizione delle amministrazioni centrali e regionali per programmare l'attivita' di competenza;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente decreto definisce modalita', criteri e procedure per la presentazione dell'istanza di adesione volontaria al programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale, mediante l'introduzione di nuove gabbie e metodi di allevamento alternativi conformi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le istanze di adesione al programma di adeguamento, presentate dai soggetti di cui al successivo comma 4, contenenti gli investimenti programmati per conformare gli allevamenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2003, sono inserite in un elenco nazionale da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con articolazione regionale. L'istanza deve contenere altresi' la dichiarazione di aver inserito nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) i dati relativi al numero di galline ovaiole presenti in allevamento, aggiornati alla data di presentazione dell'istanza stessa.
3. L'inserimento dell'allevamento nell'elenco di cui al precedente comma 2, potra' costituire condizione per l'accesso ai programmi di sviluppo rurale e ad altri strumenti di finanziamento regionali e nazionali.
4. Sono abilitati a presentare l'istanza di adesione di cui al comma 1, i proprietari o detentori di galline ovaiole che siano iscritti al registro degli allevamenti di galline ovaiole istituito presso il Servizio veterinario ASL territorialmente competente e si impegnino formalmente al rispetto di una densita' minima di 750 centimetri quadrati di superficie per ogni gallina ovaiola (allegato D, art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2003 e successive modifiche ed integrazioni) a partire dal 1° gennaio 2012.
5. In conformita' con quanto previsto dalla legge n. 241/1990, tutte le istanze intese a conformare gli allevamenti avicoli alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2003 presentate alle amministrazioni regionali od ai rispettivi organismi pagatori e dai medesimi enti ritenute ammissibili entro il 31 dicembre 2011 vengono inserite d'ufficio da parte delle amministrazioni medesime nel programma disciplinato dal presente decreto, rimanendo in capo alle medesime regioni ogni adempimento di carattere procedurale ed istruttorio.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli allevamenti di galline ovaiole e di galline riproduttrici del genere «Gallus» non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 267/2003.
 
Art. 2
Modalita' di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di adesione volontaria al programma di ristrutturazione e' presentata dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 4.
2. L'stanza deve essere redatta in conformita' all'allegato n. 1 che riproduce il facsimile del modulo scaricabile dal sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it nell'area dedicata ai servizi on line) e deve essere inoltrata, dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 4 o, se delegate, dalle organizzazioni di rappresentanza degli allevatori, in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica programma_ovaiole@politicheagricole.gov.it.
3. La presentazione dell'istanza puo' essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fino al 31 ottobre 2011.
4. Il modulo di domanda (allegato n. 1) deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato, a pena di esclusione, dalla documentazione di seguito elencata:
a) scheda contenente il crono programma degli investimenti programmati, suddivisi per anno e totali, necessari per rendere conformi gli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme del decreto legislativo n. 267/2003 entro il 31 dicembre 2014;
b) attestazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte del legale rappresentante, che autocertifica la correttezza dei dati riportati nel modulo di domanda e gli impegni di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale.
 
Art. 3
Istituzione e gestione del registro delle istanze

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle istanze del programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura la disponibilita', nell'ambito del SIAN, dei dati contenuti nel registro di cui al precedente comma 1 alle amministrazioni centrali e regionali per l'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.
 
Art. 4
Variazioni di titolarita' e del programma di investimenti

1. La variazioni soggettive del detentore e proprietario se diverso dal detentore dell'allevamento devono essere comunicate entro il 31 dicembre di ciascun anno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le medesime modalita' previste all'art. 2 del presente decreto.
2. I soggetti detentori e proprietari di allevamenti di galline ovaiole o, se delegate, le organizzazioni di rappresentanza degli allevatori devono comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le variazioni del crono programma degli investimenti entro il 31 dicembre di ciascun anno in modo da rendere possibile la verifica del rispetto degli impegni assunti con la presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.
 
Art. 5
Comitato tecnico di monitoraggio

1. Il Comitato tecnico di monitoraggio si compone di almeno sei rappresentanti, di cui uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno del Ministero della salute e quattro delle regioni e province autonome, di cui due competenti per il settore agricolo e due per quello della sanita' animale. La presidenza del comitato e' assunta dal rappresentante del MIPAAF. Il comitato puo' avvalersi del supporto di rappresentanti delle associazioni di categoria.
2. Il Comitato tecnico di monitoraggio ha il compito di:
a) verificare il raggiungimento degli obiettivi del presente decreto;
b) elaborare le indicazioni utili a facilitare l'attuazione del programma di adeguamento;
c) favorire il coordinamento degli adempimenti di rispettiva competenza nella materia, propri dei due Ministeri coinvolti e delle regioni;
d) valutare complementarieta' e sinergie tra l'attuazione del programma di adeguamento e il regime sanzionatorio ai sensi della direttiva 199/74/CE.
3. Il Comitato tecnico di monitoraggio a conclusione di ogni incontro elabora una Relazione di monitoraggio nella quale indica lo stato di attuazione del programma e definisce i compiti, con relativa scadenza temporale.
4. Ai componenti del suddetto comitato non spetta alcun emolumento.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse finanziarie, strumentali e di personale gia' previste a legislazione vigente.
 
Art. 7
Norma transitoria

1. Al fine di consentire la riduzione complessiva dell'eccedente numero di capi, l'allevatore, che abbia stipulato con il mattatoio un contratto di ritiro degli animali in data antecedente al 31 ottobre 2011, ha l'obbligo di portare a compimento tale processo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Romano
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 8, foglio n. 150
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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