Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 5 ottobre 2011 |
Riconoscimento, al sig. Klabin Fernando, di titolo di formazione professionale conseguito in Romania quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale e' stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista l'istanza del sig. Klabin Fernando, cittadino italiano e brasiliano, nato a San Paolo il 20 settembre 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento dei titoli di formazione professionale: «agent de turism-ghid», «ghid national de turism (touroperator)» e attestato «ghid de turism» conseguiti in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: portoghese, inglese, italiano e rumeno; Tenuto conto delle informazioni fornite dalla competente Autorita' rumena attraverso l'IMI dalle quali risulta che la qualifica posseduta dal sig. Klabin consente l'esercizio sia della professione di guida turistica che di accompagnatore turistico; Visto l'art. 22, comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo n. 206/2007; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 luglio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 10 oppure, a scelta del sig. Klabin, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dal richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa; Acquisito agli atti il conforme parere del rappresentante di categoria;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Klabin Fernando, cittadino italiano e brasiliano nato a San Paolo il 20 settembre 1972, e' riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue portoghese, inglese, italiano e rumeno. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 10 (dieci) oppure, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di valutazione finale non favorevole, la prova puo' essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma emettera' al sig. Klabin un attestato di idoneita' valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2011
Il capo del dipartimento: Cittadino |
| Allegato A
La misura compensativa - tirocinio di adatamento o prova attitudinale orale - consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Klabin Fernando, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attivita' professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale. Tenuto conto che il sig. Klabin risulta essere un «professionista» gia' qualificato in Romania, le materie oggetto della misura compensativa, per la quale e' richiesto l'uso corretto della lingua italiana, da svolgersi presso la Provincia di Roma, sono: geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea; organizzazione e legislazione turistica; tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione. Il tirocinio di adattamento avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curera' l'apprendimento da parte del richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei. Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte della Provincia. A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmettera' alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneita' del medesimo allo svolgimento professionale dell'attivita'. In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato. In caso di valutazione finale non favorevole la prova puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verra' rilasciato alla richiedente un attestato di idoneita' all'esercizio della professione. Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio il richiedente e' tenuto al rispetto delle norme regionali. |
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