Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 agosto 2011
Inapplicabilita' della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2011/2012.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 72, paragrafo 2, che, per la gestione delle quote nel settore del latte, lascia allo Stato Membro la facolta' di decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata e' riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale;
Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) del 22 luglio 2009, concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessita' di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonche' sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990);
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2010), recante l'inapplicabilita' della procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che, al comma 2 dell'art. 1, prevede le modalita' per disporre, in ragione della situazione del mercato del latte, la proroga della citata inapplicabilita';
Considerato che, per favorire una graduale uscita dal regime delle quote latte e tenuto conto dell'incertezza degli sviluppi della situazione di mercato del settore lattiero-caseario, e' opportuno disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale, anche nel caso in cui non raggiungono il prescritto livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di prorogare le misure di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2010 anche per la campagna 2011-2012;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2010 citato in premessa sono prorogate per il periodo di commercializzazione 2011/2012.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 8, foglio n. 147
 
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