Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 ottobre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Ponsdesserre Jenny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Ponsdesserre Jenny, nata il 21 dicembre 1977 a Arles (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici di "Maitrise" conseguito nell'anno 2007 presso l'"Universite' Paris II" e di "Master" conseguito nell'anno 2008 presso 1'"Universite' Montpellier I";
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver ottenuto il "Certificat d'Aptitude a la Profession d'Avocat" e di essere iscritta all' "Ordre des Avocats de Paris" da ottobre 2009;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

Alla Sig.ra Ponsdesserre Jenny, nata il 21 dicembre 1977 a Arles (Francia), cittadina francese, e' riconosciuto il titolo professionale di "Avocat\" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone