Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2011
Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Avola» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori provinciale di Siracusa, Federazione provinciale Coldiretti sezione di Siracusa e Unione provinciale agricoltori sezione di Siracusa, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Avola»;
Visto il parere favorevole della regione Sicilia sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Avola» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta l'Indicazione geografica tipica dei vini «Avola» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. L'Indicazione geografica tipica «Avola» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 i vini con l'Indicazione geografica tipica «Avola», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 20 settembre 2010, n. 17897, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a indicazione geografica tipica.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini ad Indicazione geografica tipica «Avola» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'Indicazione geografica tipica «Avola» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «AVOLA»
Art. 1.

1. L'Indicazione geografica tipica «Avola» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, per le seguenti tipologie:
bianco;
rosso, anche nella tipologia novello;
rosato.

Art. 2.

1. I vini a Indicazione geografica tipica «Avola» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell' ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della regione Siciliana, a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'Indicazione geografica tipica «Avola» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione geografica tipica «Avola», a tonnellate 13 per i vini rossi e rosati e a tonnellate 15 per i vini bianchi.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Avola» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
«Avola» rosso: 11,50% vol;
«Avola» rosato: 11,00% vol;
«Avola» novello: 11,00% vol;
«Avola» bianco: 10,50% vol.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere eseguite in tutto il territorio della regione Sicilia.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

1. I vini a Indicazione geografica tipica «Avola» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcoli metrici volumici totali minimi:
«Avola» rosso: 11,50% vol;
«Avola» rosato: 11,50% vol;
«Avola» novello: 11,00% vol;
«Avola» bianco: 11,00% vol.

Art. 7.

1. All'Indicazione geografica tipica «Avola» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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