Gazzetta n. 252 del 28 ottobre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 45, che prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;
Visto altresi' l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che prevede, tra l'altro, la destinazione in misura omogenea ai quattro Dipartimenti del Ministero delle risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, concernente la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, registro n. 3, foglio n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro n. 5, foglio n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per procedere alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 3, foglio n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010, registro n. 14, foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2010, concernente l'individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' la rideterminazione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al secondo periodo, il numero: «945» e' sostituito dal seguente: «789»;
2) al terzo periodo, il numero: «17» e' sostituito dal seguente: «16» e il numero: «36» e' sostituito dal seguente: «34»;
b) all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, le parole: «dal Direttore del Secit,» sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' abrogata;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «per un numero complessivo di 14 posizioni dirigenziali» sono soppresse;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, il numero: «8» e' soppresso;
2) al comma 2, il numero: «13» e' soppresso;
3) al comma 3, il numero: «13» e' soppresso;
4) al comma 4, il numero: «9» e' soppresso;
5) al comma 5, il numero: «8» e' soppresso;
6) al comma 6, il numero: «12» e' soppresso;
7) al comma 7, il numero: «5» e' soppresso;
8) al comma 8, il numero: «4» e' soppresso.
f) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera c) le parole: «e raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;
1.2) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»;
1.3) alla lettera o) le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 5:
2.1) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
2.2) le parole: «ed un altro per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi» sono soppresse;
3) al comma 6, il numero: «5» e' soppresso;
g) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) il numero: «22» e' soppresso;
1.2) le parole: «di cui due con funzioni di consulenza, studio e ricerca» sono soppresse;
1.3) il numero: «152» e' soppresso;
1.4) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»;
2) al comma 2, il numero: «16» e' soppresso;
3) al comma 3, il numero: «17» e' soppresso;
4) al comma 4, il numero: «12» e' soppresso;
5) al comma 5, il numero: «14» e' soppresso;
6) al comma 6, il numero: «14» e' soppresso;
7) al comma 7, il numero: «11» e' soppresso;
8) al comma 8, il numero: «11» e' soppresso;
9) al comma 9, il numero: «7» e' soppresso;
10) al comma 10, il numero: «11» e' soppresso;
11) il comma 11 e' abrogato;
h) all'articolo 11, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «6» e' soppresso;
2) alla lettera b), il numero: «8» e' soppresso;
3) alla lettera c), il numero: «6» e' soppresso;
4) alla lettera d), il numero: «8» e' soppresso;
5) alla lettera e), il numero: «13» e' soppresso;
6) alla lettera f), le parole: «i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, che si articola in 7» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in»;
7) alla lettera g), il numero: «4» e' soppresso;
8) alla lettera h), il numero: «4» e' soppresso;
9) alla lettera i):
9.1) le parole: «i Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»;
9.2) il numero: «7» e' soppresso;
10) alla lettera l), le parole: «i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarieta' sociale, che si articola in 4» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in»;
1l) alla lettera m) il numero: «4» e' soppresso;
12) alla lettera n) le parole: «i Ministeri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in»;
13) alla lettera o) il numero: «4» e' soppresso;
i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «complessivamente» e: «3» sono soppresse;
l) all'articolo 14:
1) al comma 1, lettera o), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 2, secondo periodo, il numero: «20» e' soppresso;
3) al comma 3:
3.1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;»;
3.2) la lettera e) e' abrogata;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.»;
m) all'articolo 15:
1) al comma 1, il numero: «12» e' soppresso;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale» ed il numero «19» e' soppresso;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al comma 5»;
4) al comma 3, il numero: «14» e' soppresso;
5) al comma 4, il numero: «10» e' soppresso;
6) al comma 5:
6.1) le parole: «La Direzione federalismo fiscale si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2,»;
6.2) alla lettera c), le parole: «, in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria,» sono soppresse;
6.3) alla lettera d), le parole: «collabora con la Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalla seguente: «provvede»;
7) al comma 6, il numero: «9» e' soppresso;
8) al comma 7:
8.1) il numero: «9» e' soppresso;
8.2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale.»;
9) al comma 8:
9.1) nell'alinea, il numero: «7» e' soppresso;
9.2) alla lettera d), le parole: «i 19», sono sostituite dalla seguente: «gli»;
n) all'articolo 16:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «e indirizzo generale della rappresentanza dei singoli dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Direzione centrale del personale» e la lettera d) e' abrogata;
3) al comma 4, le parole: «E' assegnato al dipartimento un posto», sono sostituite dalle seguenti: «Sono assegnati al Dipartimento due posti»;
4) al comma 5:
4.1) al primo periodo, le parole: «per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento per un numero complessivo di 28 posizioni dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attivita' trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonche' sulle modalita' del passaggio di consegne conseguente ai citati decreti ministeriali, sullo scarto di atti d'archivio effettuato sugli atti delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica»;
4.2) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento; controllo di gestione; sicurezza sul posto di lavoro; coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo; analisi dei processi e comunicazione;» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nonche' comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo;»;
5) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), svolge contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca storica.».
o) all'articolo l7:
1) al comma l:
1.1) dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;
1.2) il numero «12» e' soppresso;
1.3) prima delle parole: «gestione degli spazi» sono inserite le seguenti: «sicurezza sui luoghi di lavoro;»;
2) al comma 2:
2.1) il numero «13» e' soppresso;
2.2) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonche' organizzazione delle competenze; mobilita' del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.» e il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 5:
4.1) il numero: «17» e' soppresso;
4.2) le parole: «, coordinamento delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia» sono soppresse;
4.3) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
p) all'articolo 19:
1) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 3, le parole: «ed ai direttori delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono soppresse;
q) all'articolo 20:
1) al comma 2, le parole: «nel numero complessivo di 63» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero complessivo non inferiore a 63». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi»;
2) al comma 3, il numero: «116» e' soppresso. E' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale»;
r) l'articolo 21 e' abrogato;
s) all'articolo 22 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
t) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «n. 296,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
u) all'articolo 24, il comma 3 e' abrogato.
2. La tabella relativa alle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero, richiamata dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, e' sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.
3. Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 3 dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 1, lettera l), numero 3), punto 3.2), nonche' dal comma 1, lettera n), numero 2), punto 2.2), dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 6.
5. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 5), del presente regolamento, il titolare dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 assume le funzioni di direzione della Biblioteca storica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede ad adeguare, in conformita' con le previsioni dello stesso, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.
7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale, degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 194



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
- Si riporta il testo del comma 404 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Si riporta il testo del comma 359 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
«359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica,
possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008,
incarichi di livello dirigenziale generale a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art.
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e comunque per un numero non
superiore a quattro unita'. Ove tale facolta' venga
esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello
dirigenziale non generale effettivamente coperti per
ciascun incarico conferito.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
«1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione
finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane
previste ai sensi dell'art. 1, comma 359, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, da destinare, in misura omogenea, ai
quattro dipartimenti, tenuto conto che sono ancora in corso
le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la
allocazione delle predette risorse in funzione delle
finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle
funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa
pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008,
stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre
2008. Considerata l'impossibilita' di concludere entro il
termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio
2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di
verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione
delle risorse umane in funzione delle finalita' di
potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo,
analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e'
autorizzato, altresi', il completamento del programma di
cui al quarto periodo dell'art. 1, comma 481, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto
ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria
entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 74 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 45 (Soppressione del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la
finanza pubblica). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data,
le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il
relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al
Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o
restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con
quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile
1980, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'art. 22 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1,
lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 287, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'organismo previsto dall'art. 1, comma
474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.
Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del
medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione
del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le variazioni degli assetti
organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione
del predetto organismo e si provvede anche con riferimento
al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui
al comma 480 del medesimo art. 1.».
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
2008:
«2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di
livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con
decreti ministeriali di natura non regolamentare si
provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, alla
individuazione dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali
relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e
ricerca nel numero massimo di 945. In tale numero sono
comprese 17 posizioni dirigenziali relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni
dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni
tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, nonche' 36 posizioni dirigenziali relative agli
Uffici di diretta collaborazione.».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito dalla legge 28 febbraio
2009, n. 14, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre
2008, n. 304.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 41 del
citato decreto-legge n. 207 del 2008:
«10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "dei relativi compiti"
sono inserite le seguenti: ", nonche' la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,";
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in
deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero".».
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto art.
74.».
- Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.
2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra
l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori), convertito dalla legge 22
maggio 2010, n. 73:
«1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della
maggiore efficienza e funzionalita' dell'amministrazione
economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto
dall'art. 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti gia'
appartenenti alle diverse categorie di personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso
quello di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze
e professionalita', possono essere trasferiti, a domanda,
nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero
dell'economia e delle finanze, con provvedimento adottato
dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata,
d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa
verifica della disponibilita' di organico e valutate le
esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza
maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a
legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto
all'atto dell'inquadramento. Per le finalita' indicate al
presente comma, all'art. 83, comma 12, primo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le
parole: "Agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ",
nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero
dell'economia e delle finanze,"; nello stesso periodo, dopo
le parole: "fascia in servizio" sono inserite le seguenti:
"presso il Ministero ovvero"; nel secondo periodo, dopo le
parole: "di lavoro in essere presso" sono inserite le
seguenti: "il Ministero ovvero presso". La presente
disposizione non si applica al personale in servizio a
tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria,
potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art.
40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II
del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione
delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non
generale e di livello non dirigenziale derivante dal
presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati
dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate
prioritariamente presso gli uffici centrali del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
al momento della cessazione dal servizio a qualunque
titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali
dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art. 4-septies
del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e
successive modificazioni. Nei confronti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono apportate le modifiche all'assetto
organizzativo interno del Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 luglio 2010 (Individuazione delle strutture e dei posti
di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche'
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia
e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero
dell'economia e delle finanze), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 11 ottobre 2010, n. 238.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
2008, come modificato dal presente decreto:
«2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di
livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con
decreti ministeriali di natura non regolamentare si
provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, alla
individuazione dei compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali
relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e
ricerca nel numero massimo di 789. In tale numero sono
comprese 16 posizioni dirigenziali relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, 19 posizioni
dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni
tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, nonche' 34 posizioni dirigenziali relative agli
Uffici di diretta collaborazione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
2008, come modificato dal presente decreto:
«3. E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto
dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia
tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto in via
permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo
presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai
direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, dal Comandante
generale della Guardia di finanza, nonche', ove invitati,
dai responsabili di Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia
S.p.A. e di altri soggetti e organismi operanti nel settore
fiscale.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Organi collegiali, altri organismi ed
istituzioni). - 1. Operano nell'ambito del Ministero:
a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
fino al momento della istituzione dell'Agenzia fiscale di
cui all'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222;
b) la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;
c.
d (abrogata).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Competenze del Dipartimento del tesoro). - 1.
Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della
politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare,
nelle seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni ed internazionali; elaborazione delle
linee di programmazione economica e finanziaria, in
funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita'
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla
base dei dati forniti dal Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, ricorso al mercato finanziario,
gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie,
nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri, del Ministero per il commercio
internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema
creditizio e rapporti con le competenti Autorita'
indipendenti;
e) adempimenti in materia valutaria e per il
contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;
prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi
dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
f) interventi finanziari del tesoro a favore di enti
pubblici e di attivita' produttive; garanzie pubbliche;
monetazione;
g) gestione finanziaria delle partecipazioni
azionarie dello Stato; esercizio dei diritti
dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato
finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e
relativa attivita' istruttoria e preparatoria;
h) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello
Stato;
i) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le
attivita' amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi;
l) informatica dipartimentale; comunicazione
istituzionale e relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Direttore generale del tesoro".
3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione I - analisi economico-finanziaria;
b) Direzione II - debito pubblico;
c) Direzione III - rapporti finanziari
internazionali;
d) Direzione IV - sistema bancario e
finanziario-affari legali;
e) Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario per fini illegali;
f) Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso
comunitario;
g) Direzione VII - finanza e privatizzazioni;
h) Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del
patrimonio dello Stato.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi
internazionali nelle materie di competenza del
Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto
previsto nel comma 1, lettere a) e c), nonche' per il
supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e
nella formulazione delle proposte che il Ministero
sottopone al CIPE.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento due posti
di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno
per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.
6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del
tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale,
nonche' un corpo di ispettori per le verifiche nelle
materie di competenza del Dipartimento. Le competenze degli
uffici di livello dirigenziale non generale sono:
coordinamento dell'ufficio del direttore generale del
tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica
dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti
trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa,
attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore
generale del tesoro, comunicazione istituzionale e
relazioni esterne, coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
nelle materie di cui al comma 1, lettera i).».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento
del tesoro). - 1. La Direzione I - analisi
economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione dei documenti di programmazione
economica e finanziaria;
b) analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni ed internazionali;
c) informazione statistica e monitoraggio sugli
andamenti del sistema economico;
d) analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei
conti pubblici.
2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno
ed estero;
b) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, del
conto "Disponibilita' del tesoro per il servizio di
tesoreria" previsto dall'art. 4 della legge 26 novembre
1993, n. 483, del fondo previsto dall'art. 2, comma 5, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e
delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del
debito pubblico;
c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del
debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei
mercati finanziari;
d) coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati
finanziari di enti pubblici, enti locali e societa'
controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato;
e) rapporti con gli organismi internazionali, ivi
inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, per le tematiche relative
alla gestione del debito pubblico e per la procedura di
controllo dei disavanzi eccessivi;
f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito
di credito.
3. La Direzione III - rapporti finanziari
internazionali - si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) affari economici e finanziari europei e
internazionali;
b) analisi del sistema economico, monetario e
finanziario internazionale e delle politiche economiche
delle principali aree;
c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi
inclusi il G7, il G10, il G20;
d) rapporti con gli organi delle istituzioni
internazionali a carattere economico, monetario e
finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e
i Fondi di sviluppo, la BEI;
e) partecipazione a comitati istituiti presso le
organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF,
l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;
f) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di
accordi e trattati internazionali aventi contenuto
economico e finanziario;
g) interventi riguardanti il sostegno pubblico
all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e
i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
h) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.
4. La Direzione IV - sistema bancario e
finanziario-affari legali - si articola in uffici
dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, regolamentazione e vigilanza del sistema
bancario e finanziario, e dei pagamenti dei mercati
finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi
pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel
testo unico bancario e l'attivita' finanziaria delle
imprese di assicurazione;
b) rapporti con le autorita' indipendenti e di
vigilanza;
c) vigilanza sulle fondazioni bancarie;
d) vigilanza, spettante al Ministero in base a
speciali disposizioni, sulla Banca d'Italia e su altri enti
operanti nei settori di competenza del Dipartimento;
e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie
di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni
giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello
Stato, i processi di dismissione e la disciplina dei
mercati. Cooperazione giuridica internazionale.
5. La Direzione V - prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario per fini illegali - si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) analisi delle vulnerabilita' del sistema
finanziario, rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro,
usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del
rafforzamento della rete di protezione del medesimo
sistema. Irrogazione di sanzioni amministrative, anche
avvalendosi delle Direzioni territoriali dell'economia e
delle finanze, per violazioni connesse a fattispecie di
riciclaggio, usura, mancata dichiarazione di trasferimento
all'estero di denaro contante e titoli al portatore,
finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari; gestione
del relativo contenzioso;
b) attivita' connesse alla prevenzione del fenomeno
dell'usura: definizione dei tassi soglia; gestione del
fondo antiusura, rapporti con i soggetti destinatari;
c) attivita' funzionali e di supporto al comitato di
sicurezza finanziaria;
d) attivita' concorrenti alla realizzazione degli
embarghi finanziari;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle
materie di competenza della direzione, ivi inclusi l'Unione
europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo
monetario internazionale e il Gruppo d'azione finanziaria
internazionale.
6. La Direzione VI - operazioni finanziarie-contenzioso
comunitario - si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari del tesoro a favore di enti
pubblici e attivita' produttive;
b) garanzie pubbliche;
c) concorrenza e aiuti di Stato;
d) contenzioso comunitario nelle materie di
competenza del Dipartimento;
e) regolamento delle differenze di cambio per
pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti
correnti valuta tesoro;
f) monetazione;
g) vigilanza e controllo sulla produzione di carte
valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
h) indennizzi per i beni perduti all'estero.
7. La Direzione VII - finanza e privatizzazioni - si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le
seguenti funzioni:
a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni
azionarie dello Stato;
b) esercizio dei diritti dell'azionista;
c) gestione dei processi di societarizzazione,
privatizzazione e dismissione, compresa la relativa
attivita' istruttoria e preparatoria;
d) regolamentazione dei settori in cui operano le
societa' partecipate in relazione all'impatto su queste
ultime.
8. La Direzione VIII - valorizzazione dell'attivo e del
patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) razionalizzazione, valorizzazione e cessione
dell'attivo dello Stato e degli enti pubblici non
territoriali con riferimento a crediti, concessioni ed
altri attivi, ad esclusione delle partecipazioni azionarie
e dei beni immobili, nonche' attivita' di indirizzo nei
confronti delle amministrazioni dello Stato cui e'
attribuita la gestione diretta di porzioni dell'attivo;
b) definizione delle linee guida generali per la
valorizzazione degli immobili degli enti pubblici non
territoriali;
c) definizione delle linee di indirizzo per i piani
di cessione degli immobili degli enti pubblici non
territoriali;
d) gestione, attraverso convenzioni con le regioni,
gli enti locali e gli enti pubblici interessati, dei
programmi di dismissione di immobili pubblici non statali
da realizzare, anche tramite operazioni di
cartolarizzazione o di costituzione di fondi immobiliari,
mediante predisposizione e realizzazione delle operazioni
di cessione e di cartolarizzazione e delle attivita' ad
esse collegate sui mercati, curando in relazione ad esse il
rapporto con le societa' di rating e con le altre entita'
coinvolte;
e) elaborazione del rendiconto patrimoniale dello
Stato a prezzi di mercato finalizzato alla gestione e
valorizzazione degli attivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Competenze del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato). - 1. Il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore
delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica
degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita
il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato
"decreto-legge n. 194 del 2002", i controlli e le verifiche
previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni
ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e
contabile. Provvede alla valutazione della fattibilita' e
della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e
delle iniziative di innovazione normativa, anche di
rilevanza comunitaria, nonche' alla relativa verifica della
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli
obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica.
Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in
particolare, nelle seguenti materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione
dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni
pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione
trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria per quanto di
competenza; verifica delle relazioni tecniche dei
provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di
spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato,
definizione del rendiconto generale dello Stato, nonche'
predisposizione del budget e del consuntivo economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi
studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche
settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale;
integrazione e consolidamento della gestione per cassa del
bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria,
previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni
internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e
con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilita' finanziaria
e la contabilita' economica prevista dalla disciplina
dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche
d'interesse del Sistema statistico nazionale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica;
definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e
modalita' operative dei sistemi informativi per lo
svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo
in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della
contabilita' economica, anche analitica, e patrimoniale,
anche ai fini del controllo di gestione da parte delle
amministrazioni pubbliche in ordine alla loro
armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione
europea; individuazione degli strumenti per il controllo di
economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio
e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita' delle
amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e
valutazione degli andamenti generali della spesa sociale;
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei
contratti collettivi in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del
lavoro pubblico; consulenza per l'attivita' predeliberativa
del CIPE nonche' relativi adempimenti di attuazione, per
gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione
all'attivita' preparatoria del Consiglio dei Ministri e
supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di
gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi
ispettivi del dipartimento, secondo criteri di
programmazione e flessibilita' nonche' in relazione allo
svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale;
monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi
finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati
dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la
legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita' e dei criteri per
l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi
di contabilita' economica, e per la trasmissione dei
bilanci in via telematica da parte di enti pubblici,
regioni ed enti locali;
n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di
revisione legale dei conti;
o) definizione delle esigenze del Dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le
attivita' amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, rapporti con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".
3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato si articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali di bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici
centrali di livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l'informatizzazione della
Contabilita' di Stato;
i) Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e
ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al
presente articolo sono assegnati al Dipartimento sei posti
di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno
posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale per
il coordinamento delle attivita' del suo ufficio.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale
dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non
generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, con competenze nelle seguenti materie:
coordinamento dell'Ufficio del Ragioniere generale dello
Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento
e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento
dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di
supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato,
comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto
di competenza del Dipartimento, coordinamento con il
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera o) del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato). - 1. L'Ispettorato generale di
finanza si articola in uffici dirigenziali non generali e
posizioni dirigenziali destinati allo svolgimento di
servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e
proficuita' della gestione amministrativo-contabile delle
pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici,
tenuto conto anche della Direttiva annuale per l'azione
amministrativa e la gestione del Ministero, nonche' sul
sistema delle Ragionerie;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle
attivita' del sistema delle Ragionerie;
c) attivita' di vigilanza istituzionale sulle
pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e
contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali di enti, societa' ed
organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica;
e) attivita' concernente la designazione alle
funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso
enti, societa' ed organismi pubblici, nonche' altri
incarichi autorizzati;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del
regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai
revisori;
f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di
revisione legale dei conti;
g) attivita' diretta ad assicurare, mediante
opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle
scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte
dei soggetti obbligati;
h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo
e coordinamento in materia di ordinamenti
amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni,
al fine anche di curare l'esatta ed uniforme
interpretazione ed applicazione delle disposizioni della
contabilita' pubblica; esame del regolamento di
amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi
pubblici;
i) vigilanza sull'attivita' di liquidazione degli
enti e cura delle operazioni di dismissione del patrimonio
immobiliare degli enti soppressi;
l) istruttoria e predisposizione, d'intesa con il
Dipartimento del tesoro, degli atti relativi
all'approvazione delle concessioni di costruzione ed
esercizio di autostrade.
2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale
e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni,
nonche' del budget economico;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento
del bilancio, della revisione del budget, nonche' del
rendiconto generale dello Stato e del consuntivo economico;
predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al
bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle
amministrazioni interessate;
c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge
finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli
altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell'ambito dell'attivita'
prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione
della congruita' e degli effetti delle coperture
finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla
valutazione della clausola di salvaguardia;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di
bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto
di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini
dell'elaborazione degli altri documenti di finanza
pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i
conti nazionali;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa
e delle entrate; coordinamento delle attivita' istruttorie
e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da
adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle
metodologie della contabilita' economica e patrimoniale;
attuazione degli strumenti per il controllo
dell'economicita' e dell'efficienza in particolare mediante
analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi
delle funzioni, dei servizi e delle attivita' delle
medesime amministrazioni pubbliche.
3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del
personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti
attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del
2001;
b) attivita' di supporto per la definizione delle
politiche retributive ed occupazionali del personale delle
pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di
finanza pubblica e per la verifica della compatibilita'
economico-finanziaria della contrattazione collettiva,
anche integrativa, per il personale delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
c) trattazione delle questioni e degli affari di
competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti,
strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di
trattamenti economici fondamentali ed accessori dei
dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche'
di quelle relative al trasferimento di personale in
attuazione del federalismo.
4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) attivita' normativa, di consulenza e di
coordinamento in materia di interventi pubblici nei diversi
settori dell'economia e di politiche degli investimenti
pubblici, ai fini della valutazione dell'impatto sulle
politiche finanziarie e di bilancio e relativo
monitoraggio;
b) consulenza e coordinamento - per quanto di
competenza del Dipartimento - ai fini dell'attivita'
pre-deliberativa del CIPE e connessi adempimenti di
attuazione; partecipazione in rappresentanza del
Dipartimento alle relative riunioni;
c) valutazione degli effetti in ambito nazionale
delle norme e delle politiche comunitarie ed
extracomunitarie nelle materie di competenza;
d) valutazione della fattibilita' ed impatto
economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa
di attuazione delle materie di competenza;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle
materie di competenza;
f) attivita' di raccordo con le altre strutture di
livello dirigenziale generale ai fini dello svolgimento
dell'attivita' prelegislativa di competenza del
Dipartimento.
5. L'Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria;
rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di
cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni
per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica;
coordinamento del Sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi
dallo Stato;
b) monitoraggio del patto di stabilita' interno e dei
flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche
amministrazioni;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della
tesoreria unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di
quelli di cui al comma 6, lettera g) e di quelli affidati
in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del
conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti
decentrati di spesa;
g) attivita' di supporto alla verifica della
legittimita' costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita' normativa, interpretativa e di
coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli
enti territoriali; rapporti con la Conferenza
Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza
Stato-citta';
i) attivita' di supporto all'attuazione del
federalismo.
6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con
l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione,
esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione
europea e relativi adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio
derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea e quantificazione degli oneri a carico della
finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della
normativa e delle politiche in sede comunitaria e
coordinamento del processo di recepimento della normativa
comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di
competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti
tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio
dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli
interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi
strutturali;
e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli
interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle
relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di
cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle
Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria
riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea.
7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali
e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della
valutazione del relativo impatto sulle politiche
finanziarie e di bilancio;
b) attivita' normativa, di consulenza e di
coordinamento in materia di protezione sociale, nonche'
supporto delle delegazioni italiane presso organismi
internazionali;
c) attivita' di verifica, di gestione, ove prevista,
e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale ed in materia di
assistenza sociale;
d) vigilanza sulle attivita' degli enti previdenziali
in materia di contributi e prestazioni;
e) attivita' concernente il progetto tessera
sanitaria e verifica degli andamenti della spesa
farmaceutica.
8. L'Ispettorato generale per l'informatizzazione della
Contabilita' di Stato si articola in uffici dirigenziali
non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle strategie, pianificazione,
gestione, monitoraggio e sviluppo delle attivita'
informatiche del Dipartimento, realizzate anche attraverso
rapporti operativi con la societa' dedicata di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui
flussi di entrata relativi al bilancio dello Stato.
Realizzazione di sistemi per le amministrazioni finalizzati
all'integrazione dei relativi bilanci con il Sistema
informativo della ragioneria generale dello Stato, nonche'
di sistemi informativi direzionali a supporto del
Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;
c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione
diretta e indiretta delle risorse informatiche e
strumentali del Dipartimento; gestione del patrimonio e
dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e
relativa logistica;
d) attivita' di consulenza in materia informatica.
9. L'Ispettorato generale per la contabilita' e la
finanza pubblica, che assorbe le funzioni del Centro
nazionale di contabilita' pubblica, il quale viene
contestualmente soppresso, si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge compiti di finanza
pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia
di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche;
l'Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) iniziative per l'adeguamento dei sistemi
contabili, fermo restando quanto disposto dall'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dei bilanci
pubblici alle disposizioni contenute nella normativa
nazionale e comunitaria al fine di consentire il
monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle
risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione
del conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche;
b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del
settore statale e pubblico e dell'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, monitoraggio dei flussi
giornalieri di cassa;
c) predisposizione, d'intesa con il Servizio studi
dipartimentale, di banche dati e documentali in materia
economica e finanziaria;
d) coordinamento, d'intesa con il Servizio studi
dipartimentale, dell'area modellistica del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato e gestione del
modello disaggregato di finanza pubblica e del modello
integrato con le variabili macroeconomiche;
e) coordinamento nella predisposizione delle
Relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione degli altri
documenti di previsione e consuntivi sulla finanza
pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle
dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge
attivita' di analisi metodologica, studio e ricerca a
supporto delle attivita' di tutto il Dipartimento. Il
Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e analisi metodologica in
materia di finanza pubblica e di impatto delle politiche di
bilancio, anche per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
b) collaborazione con l'Ispettorato generale per la
contabilita' e la finanza pubblica alla predisposizione di
banche dati e documentali in materia economica e
finanziaria;
c) collaborazione con l'Ispettorato generale per la
contabilita' e la finanza pubblica al coordinamento
dell'area modellistica del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, nonche' all'elaborazione e allo
sviluppo di nuovi modelli econometrici;
d) studi preliminari volti alla predisposizione di
banche dati e di modelli disaggregati in materia di finanza
pubblica;
e) studio dell'evoluzione del bilancio dello Stato e
delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle
iniziative di riforma e delle relative attivita' di
monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle
discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;
f) definizione di procedure, di metodologie e di
tecniche di rilevazione e di consolidamento dei costi dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche.
Identificazione di indicatori di economicita', efficacia ed
efficienza. Supporto alla realizzazione del programma
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali di cui al comma 480 dell'art. 1
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
g) studio sulla regionalizzazione della spesa statale
e analisi dell'economia e della finanza pubblica su base
regionale;
h) analisi e studi in materia di contabilita' e
bilancio ambientale.
11. (abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Uffici centrali di bilancio). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di
seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale
generale:
a) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
degli affari esteri, che si articola in uffici dirigenziali
non generali;
b) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
c) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
d) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
e) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dello sviluppo economico, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, che si
articola in uffici dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
si articola in uffici dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in
uffici dirigenziali non generali;
l) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in
uffici dirigenziali non generali;
m) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
della salute, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
n) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si
articola in uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali, che si articola in
uffici dirigenziali non generali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
2008, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). - 1.
Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
opera fino al momento dell'istituzione dell'Agenzia fiscale
di cui all'art. 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 29 novembre 2007, n. 222, un Ufficio centrale
di ragioneria di livello dirigenziale non generale,
costituito da uffici dirigenziali non generali e svolge nei
confronti della stessa le funzioni attribuite agli Uffici
centrali di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Competenze del Dipartimento delle finanze). -
1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle
competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le
seguenti funzioni statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle
politiche economico-fiscali, in relazione alle quali:
assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni;
predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e
previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in
materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e
internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari
generati dalle misure fiscali;
b) monitoraggio sull'andamento delle entrate
tributarie e previsioni sul gettito;
c) analisi, elaborazione e valutazione delle
politiche e delle norme tributarie, in relazione alle quali
predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la
elaborazione della normativa in materia tributaria, in
campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni
dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto
all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione e predisposizione di elementi
amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli
emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato
ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie
fiscali e dagli altri enti della fiscalita';
e) emanazione di direttive interpretative della
legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza
nell'applicazione delle norme da parte degli uffici
rispetto alle esigenze di equita', semplicita' e
omogeneita' di trattamento, con particolare riguardo ai
principi fissati dallo Statuto dei diritti del
contribuente;
f) verifica della congruita' degli adempimenti
fiscali dei contribuenti e dei relativi modelli di
dichiarazione e modalita' di assolvimento rispetto alle
esigenze di semplificazione nonche' di riduzione dei costi
di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia
per l'amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi
comunitari e internazionali per le materie di competenza
del dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo
economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai
quali: elabora informazioni necessarie per la
programmazione degli obiettivi per la gestione delle
funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti
impositori; svolge attivita' propedeutica e preparatoria
per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base
degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per
preservare l'unitarieta' del sistema nell'esercizio delle
funzioni della fiscalita' e promuove la collaborazione tra
i soggetti operanti in campo fiscale;
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali:
ferma rimanendo l'attivita' del Ministro di valutazione e
controllo strategico nonche' di alta vigilanza, effettua la
verifica sui risultati di gestione delle agenzie in
relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni,
individuando le cause degli scostamenti, effettua il
monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori
gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le
conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali
con le agenzie; svolge le attivita' dirette al controllo
delle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie
di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge
le attivita' di controllo previste dalla legge nei
confronti degli altri organismi di settore, inclusi i
consorzi e le societa' partecipate;
l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma
restando l'attivita' del Ministro di alta vigilanza, le
modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali
da parte delle agenzie, e degli altri soggetti operanti nel
settore della fiscalita' di competenza dello Stato, sotto
il profilo della trasparenza, imparzialita' e correttezza
nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai
rapporti con i contribuenti nonche' a quanto previsto dalla
legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalita', in
relazione alla quale: svolge le attivita' di promozione
della conoscenza del sistema fiscale, della normativa
fiscale, della sua applicazione e dei suoi effetti, anche
coordinando le funzioni di informazione e assistenza ai
contribuenti svolte dalle agenzie; raccoglie ed elabora
notizie in merito alle aspettative e al livello di
soddisfazione dei contribuenti;
n) coordinamento del sistema informativo della
fiscalita', in relazione al quale: svolge attivita' di
supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi
strategici e delle linee guida dello sviluppo
dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro,
l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore; definizione di criteri e regole per
l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita';
o) definizione delle esigenze del dipartimento in
materia di politiche delle risorse umane e strumentali in
coerenza con le linee generali di attivita' elaborate dal
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi; relazioni sindacali con la rappresentanza
dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali
definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita' amministrative in materia di
gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di
competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi; rapporti con il Servizio
statistico nazionale.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la
denominazione di "Direttore generale delle finanze". Alle
dirette dipendenze del direttore generale delle finanze
operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui
compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, con
competenze nelle seguenti materie: coordinamento
dell'ufficio del direttore generale delle finanze;
controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e
monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento
dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di
supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze;
supporto nell'attivita' di studio, analisi e legislazione
fiscali; servizio di vigilanza per le funzioni di cui al
comma 1, lettera l), del presente articolo; coordinamento
con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1,
lettera o), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione relazioni internazionali;
e) (abrogata).;
f) Direzione comunicazione istituzionale della
fiscalita';
g) Direzione sistema informativo della fiscalita';
h) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
ricerca sono assegnati al dipartimento due posti di
funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio
dei relativi compiti, di cui uno per l'esercizio delle
funzioni di coordinamento con il Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita'
attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la
Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta
dai militari della Guardia di Finanza impiegati con
funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero.
Sino all'emanazione del decreto previsto dal presente
comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in
servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale
della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1.
La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola
in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le
funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera a). A tali
fini, la direzione:
a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i
flussi informativi necessari alle funzioni di analisi,
elaborazione e valutazione delle politiche
economiche-fiscali;
b) predispone indagini e studi economici, di analisi
fiscale, di relazione tra politica tributaria e di
bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti
dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti
fiscali;
c) fornisce al direttore generale delle finanze i
dati sull'andamento delle entrate tributarie e gli elementi
necessari per le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione
del documento di programmazione economico finanziaria e
alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della
politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di
politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati relative
alle entrate tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui
disegni di legge e sugli emendamenti.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale si articola in uffici dirigenziali non generali e
svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del
dipartimento, le funzioni di cui all'art. 15, comma 1,
lettera c). A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli
uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalita',
analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione
della normativa in materia tributaria, in campo nazionale,
comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni
illustrative, di relazioni tecnico-normative sui disegni di
legge e sugli emendamenti e di analisi di impatto della
regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni
con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l'attuazione
delle norme e per la loro interpretazione;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per
la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all'elaborazione dei testi normativi
comunitari e internazionali; assicura consulenza giuridica,
inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la
gestione del relativo contenzioso, a tutti gli uffici del
Dipartimento.
2-bis. La Direzione legislazione tributaria e
federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al
comma 5.
3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita' si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge,
anche in collaborazione con gli altri uffici del
Dipartimento, nonche' d'intesa con il Dipartimento del
tesoro, per quanto attiene alla definizione dei contenuti
dell'atto di indirizzo triennale per la parte relativa alla
valorizzazione degli immobili pubblici, le funzioni di cui
all'art. 15, comma 1, lettera h) e i). A tali fini, la
direzione:
a) svolge attivita' di preparazione e predisposizione
delle convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai
rapporti con i contribuenti, nonche' attua e gestisce le
stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle
agenzie;
b) verifica i risultati di gestione delle agenzie
rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo
le modalita' ivi stabilite, individuando le cause degli
scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni
ai fini della valutazione e controllo strategico;
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli
assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle
agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi
conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo
strategico;
d) assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il
controllo degli altri enti operanti nel campo della
fiscalita' statale;
e) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai
fini del coordinamento delle attivita' e dei rapporti con
le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel
campo della fiscalita' statale;
f) cura la raccolta di tutte le informazioni relative
agli altri enti operanti nel settore della fiscalita';
g) svolge le attivita' istruttorie e di supporto al
Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'art.
60, comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
h) svolge le attivita' di controllo previste dalla
legge nei confronti degli altri organismi di settore,
inclusi consorzi e societa' partecipate dal Dipartimento;
i) effettua analisi per la quantificazione del
fabbisogno economico finanziario delle agenzie e del
sistema degli enti della fiscalita' in sede di previsione
del bilancio dello Stato; fornisce elementi per
l'applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie
e del sistema degli enti della fiscalita'; gestisce i
capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno;
l) formula proposte al Ministro per l'individuazione
dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto
dall'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, d'intesa con il Dipartimento del tesoro per quanto
attiene alla valorizzazione degli immobili pubblici.
4. La Direzione relazioni internazionali si articola in
uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche
per le necessarie intese con il Ministero degli affari
esteri ed il Dipartimento delle politiche comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione
dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della
cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale,
curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi
comunitari e internazionali, partecipando alla formazione
degli atti e delle normative in sede bilaterale,
comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con
l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi
relativi, nonche' il coordinamento per lo sviluppo della
cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni
in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della
fiscalita' e il collegamento con le analoghe attivita'
svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni
del dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie
di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari
degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della
normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e
degli atti internazionali;
c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi,
inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di
attuazione della legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli
altri enti della fiscalita', nonche' della Guardia di
finanza, la negoziazione e le relazioni nei settori di
competenza, assistendo il Ministro nelle relative attivita'
ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno, con la
Guardia di finanza, la partecipazione dell'amministrazione
finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle
sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti
e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli
altri Stati;
e) assume le iniziative necessarie all'attuazione del
diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e
multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli
enti della fiscalita' e della Guardia di finanza alla
cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed
internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio
delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra
le agenzie;
g) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali
degli altri Paesi.
5. La Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2, cura i
rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali
per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di
decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e
promuove - per quanto di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze - la cooperazione ed il
coordinamento interistituzionale. A tali fini, la
Direzione:
a) predispone proposte, studi e analisi per lo
sviluppo del federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra
gli enti della fiscalita' statale e quelli preposti alla
fiscalita' locale, nel rispetto delle relative sfere di
autonomia;
c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed
agli enti locali;
d) provvede alla redazione di schemi di atti
normativi e delle relative relazioni illustrative,
relazioni tecniche e tecnico-normative e di analisi di
impatto della regolazione; svolge attivita' di supporto
quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle
leggi regionali;
e) assicura il monitoraggio dei dati della fiscalita'
regionale e locale e quello previsto dalla legge sui
regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi
locali;
f) cura la gestione e tenuta dell'Albo per
l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti
locali, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei
livelli di qualita' dei servizi, assegnati al Dipartimento
dai decreti attuativi delle previsioni di cui all'art. 1,
commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni
catastali.
6. La Direzione comunicazione istituzionale della
fiscalita' si articola in uffici dirigenziali non generali
e svolge le funzioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera
m). A tali fini, la Direzione:
a) svolge le attivita' di promozione della conoscenza
del sistema fiscale, della normativa fiscale, della sua
applicazione e dei suoi effetti, anche coordinando le
funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti
svolte dalle agenzie, con particolare riferimento a quanto
stabilito dagli art. 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n.
212;
b) gestisce il portale web delle finanze nonche' la
comunicazione istituzionale del dipartimento;
c) raccoglie ed elabora notizie in merito alle
aspettative e al livello di soddisfazione dei contribuenti.
7. La Direzione sistema informativo della fiscalita' si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge,
anche in collaborazione con le altre Direzioni centrali del
dipartimento, operando in stretta collaborazione con le
agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarieta'
del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui
all'art. 15, comma 1, lettera n). A tali fini, la
Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell'evoluzione
tecnologica verificando l'adeguamento ad essa dei sistemi
informatici operanti nel campo della fiscalita' e svolge
attivita' di supporto al Ministro per la definizione degli
obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo
dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilita' delle
scelte compiute in materia dal Dipartimento e dalle
agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute
dalla Guardia di finanza, in coerenza con la strategia
assunta;
c) definisce le linee generali del piano triennale
dell'informatica e del suo aggiornamento annuale, anche ai
fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula
di eventuali convenzioni, concordando priorita', tempi,
costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per
garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei
servizi resi;
d) definisce le norme tecniche ed organizzative
necessarie per l'integrazione e l'unitarieta' del sistema
informativo della fiscalita', nonche' per la cooperazione
ed interoperabilita' con il sistema fiscale allargato e con
le altre pubbliche amministrazioni, anche ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 56 e
57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con gli enti esterni,
necessarie a garantire l'unitarieta' del sistema
informativo della fiscalita'; assicura che l'utilizzo delle
tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei
dati personali;
f) assicura che il sistema informativo della
fiscalita' sia in grado di attestare, a richiesta degli
interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di
servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in
materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonche' di
fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte le altre
informazioni acquisite attraverso il sistema informativo;
f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale.
8. La Direzione della giustizia tributaria si articola
in uffici dirigenziali non generali e provvede alla
gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione automatizzata delle
attivita' degli uffici di segreteria degli organi della
giurisdizione tributaria e delle rilevazioni statistiche
sull'andamento dei processi, comprese la formazione e la
tenuta dei ruoli, nonche' sul valore economico delle
controversie avviate e definite;
b) cura la gestione dell'Ufficio del massimario,
nonche' la rilevazione e l'esame delle questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle
controversie pendenti dinnanzi agli organi di giurisdizione
tributaria sulla base di segnalazioni periodiche dei
presidenti degli stessi;
c) analizza la giurisprudenza in materia tributaria e
fiscale, evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco
orientamento giurisprudenziale;
d) provvede all'amministrazione del personale e delle
risorse degli uffici di segreteria degli organi della
giurisdizione tributaria, inclusi gli uffici dirigenziali
non generali relativi alle segreterie delle commissioni
tributarie e del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Competenze del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, svolge attivita' di
supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli
approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e
l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il
dipartimento e' competente nelle materie di seguito
indicate:
a) amministrazione generale, spese a carattere
strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero,
servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi
compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 626/1994; gestione delle attivita'
transazionali e dei relativi sistemi informativi legati
all'amministrazione generale, alla gestione degli
approvvigionamenti e della logistica; rapporti con il
Servizio statistico nazionale;
b) elaborazione, sentiti gli altri dipartimenti,
degli indirizzi generali concernenti il personale del
Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e
circolari emanate dalle amministrazioni competenti;
programmazione generale del fabbisogno di personale del
Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza
unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo
generale della rappresentanza della parte pubblica
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata;
attuazione degli indirizzi generali e delle relative
procedure operative in materia di politiche e gestione
delle risorse umane; gestione delle attivita' transazionali
e dei relativi sistemi informativi legati alla gestione del
personale; rapporti con soggetti esterni nelle materie di
competenza; le attivita' di cui alla presente lettera e a
quella precedente, sono effettuate in coerenza con i
livelli di servizio programmati con gli altri dipartimenti;
c) servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello
Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 446, della legge del 27
dicembre 2006, n. 296, e comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli
stipendi ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni
erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;
d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e
delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che
devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi
informativi trasversali del Ministero e dei sistemi
informativi specifici per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle
infrastrutture comuni del Ministero, ivi comprese le reti
locali e geografiche, i servizi di posta elettronica,
eventuali servizi comuni e generalizzati;
e) cura dei rapporti amministrativi con la societa'
dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414, in materia di sistemi informativi e gestione, per il
tramite della medesima societa', del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti
operativi con la predetta societa' da parte degli altri
dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi
informativi di specifico interesse;
f) contenzioso e affari legali nelle materie di cui
alle lettere che precedono.
2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento,
la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche
del personale del Ministero, la programmazione delle
risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il
coordinamento del sistema informativo del personale del
Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla
gestione delle risorse e l'integrazione dei sistemi
informativi; presiede i comitati interdipartimentali di cui
all'art. 3, comma 4.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione centrale per gli affari generali, la
logistica e gli approvvigionamenti;
b) Direzione centrale dei sistemi informativi e
dell'innovazione;
c) Direzione centrale del personale;
d) (abrogata).».
4. Sono assegnati al Dipartimento due posti di livello
dirigenziale generale con funzioni di studio e ricerca per
coadiuvare il capo del Dipartimento nel coordinamento del
Dipartimento stesso.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento
operano uffici di livello dirigenziale non generale nonche'
un corpo di ispettori aventi competenza anche in relazione
alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle
attivita' trasferite alle Ragioneria territoriali, ai sensi
dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2,
comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'art.
7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonche'
sulle modalita' del passaggio di consegne conseguente ai
citati decreti ministeriali, sullo scarto di atti
d'archivio effettuato sugli atti delle soppresse Direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze e delle
Commissioni mediche di verifica. Le competenze degli uffici
di livello dirigenziale non generale sono: coordinamento e
segreteria del capo Dipartimento nonche' comunicazione;
controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni
sindacali; coordinamento del corpo ispettivo; consulenza
giuridico-legale.
6. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti
con organismi internazionali nelle materie di pertinenza
dipartimentale, nonche' per il supporto all'istruttoria
nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle
proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale
generale di cui al comma 3, lettera a) svolge
contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca
storica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi). - 1. La Direzione
centrale per gli affari generali, la logistica e gli
approvvigionamenti si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni: acquisizione,
amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale
degli immobili del Ministero con i relativi impianti
tecnologici non informatici; sicurezza sui luoghi di
lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed
esterni, gestione del patrimonio mobiliare del Ministero,
anche di rilievo storico-artistico; gestione unificata
delle biblioteche del Ministero; gestione dei servizi di
carattere generale, del protocollo generale e della
corrispondenza; affari, servizi generali e gestione
contabile del Dipartimento, in raccordo con le Direzioni
centrali del Dipartimento, servizio di economato e
provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti
informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi;
gestione unificata nelle materie comuni a piu' dipartimenti
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279; procedure di gara anche per altri dipartimenti,
laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle
convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ed al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; rilevamento, analisi delle
esigenze logistiche degli uffici centrali e locali, anche
su indicazione della struttura di coordinamento degli
uffici territoriali e del corpo ispettivo ed attuazione
delle misure atte al loro soddisfacimento, secondo livelli
di servizio definiti; contenzioso nelle materie di
competenza; rapporti con l'Agenzia del demanio; ufficio
relazioni con il pubblico.
2. La Direzione centrale dei sistemi informativi e
dell'innovazione si articola in uffici dirigenziali non
generali e svolge le seguenti funzioni: definizione delle
specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti
prestazioni e modalita' operative che devono essere
assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali
del Ministero e dei sistemi informativi specifici per lo
svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in
materia di acquisti, logistica, personale ed altri servizi
dipartimentali; pagamento delle retribuzioni per il
personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi
dell'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e comunicazione al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei
dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi;
definizione di specifiche modalita' operative per le
Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle
materie di competenza della Direzione, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in
materia di stipendi per il personale delle amministrazioni
dello Stato; coordinamento dell'attivita' relativa
all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni e
funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti
della societa' dedicata, anche con particolare riferimento
alle attivita' informatiche relative all'attuazione del
medesimo progetto; ideazione, sviluppo ed attuazione di
progetti di diffusione delle tecnologie informatiche, quali
leve per il cambiamento all'interno del Dipartimento; cura
dei rapporti amministrativi con la societa' dedicata di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia
di sistemi informativi e di programma di razionalizzazione
degli acquisti; rapporti con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione; gestione
coordinata dei progetti e dei servizi relativi ai sistemi
informativi trasversali del Ministero ed ai sistemi
informativi specifici per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del dipartimento; gestione e sviluppo delle
infrastrutture informatiche comuni del Ministero, ivi
comprese le reti locali e geografiche, gli impianti e le
reti di fonia, i servizi di posta elettronica, eventuali
servizi comuni e generalizzati.
3. La Direzione centrale del personale svolge le
seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle
politiche del personale del Ministero; selezione,
reclutamento, formazione, sviluppo professionale,
valutazione del personale nonche' organizzazione delle
competenze; mobilita' del personale interna ed esterna;
trattamento giuridico, economico, anche accessorio e
pensionistico; contratti di lavoro del personale
dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti
e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici;
comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione
dei fondi della dirigenza e del fondo unico di
Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e
dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti
con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con
la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con
l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre
Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione
e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli
altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso
nelle materie di competenza.
4. (Abrogato).
5. La Direzione centrale dei servizi del tesoro si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le
seguenti funzioni: segreteria del Comitato per la verifica
delle cause di servizio; servizio delle pensioni di guerra
ed assegni vari a particolari categorie; attribuzioni
previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, ad esclusione della
vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli
stampati soggetti a rigoroso rendiconto e della
monetazione; adempimenti connessi all'art. 1, commi 1224 e
1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; riparazioni
pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;
risarcimenti per casi di responsabilita' civile dei
giudici; spese per liti e arbitraggi; adempimenti connessi
al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed
all'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n.
296; definizione di specifiche modalita' operative per le
Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle
materie di competenza della Direzione, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi
gia' di pertinenza della Cassa depositi e prestiti;
contenzioso nelle materie di competenza; ulteriori
attivita' su delega di altri dipartimenti; coordinamento
dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio
statistico nazionale nelle materie di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Soppressione dei dipartimenti provinciali del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nonche' delle ragionerie provinciali dello Stato e delle
direzioni provinciali dei servizi vari). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
sono soppressi i dipartimenti provinciali del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica nonche' le
ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni
provinciali dei servizi vari.
2. Sono contestualmente istituite:
a) le Ragionerie territoriali dello Stato;
b) (abrogata).
3. Le residue funzioni dei capi dipartimento
provinciali previste dall'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono
attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori
delle ragionerie territoriali dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Ragionerie territoriali dello Stato). - 1. Le
ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del
Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono
organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato.
2. Le ragionerie territoriali dello Stato, costituite
nel numero complessivo non inferiore a 63, svolgono, su
base regionale ovvero interregionale ed interprovinciale,
le funzioni attribuite al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato dal presente regolamento nonche', a
livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
3. Le ragionerie territoriali si articolano in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e provvedono alle attivita' in
materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel
territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo
amministrativo; esercitano nei confronti degli organi
decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato il controllo di regolarita'
amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali
derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la
vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e
le altre competenze necessarie per il funzionamento dei
servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito
all'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma 1-ter
del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
espletate a livello territoriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
degli uffici territoriali). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono individuate le sedi territoriali da
chiudere sulla base dei seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione
alle funzioni assegnate;
b) interazioni con le attivita' svolte dalle singole
amministrazioni;
c) popolazione residente;
d) distanza tra le sedi e conformazione geografica
del territorio;
e) logistica;
f) mobilita' regionale e sistema dei trasporti;
g) consistenza del personale.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 23 (Dotazioni organiche). - 1. In attuazione
dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e dall'art. 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le
dotazioni organiche del personale dirigenziale del
Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la
Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce
parte integrante, che comprende anche tre posti di funzione
dirigenziale generale da destinare agli uffici di diretta
collaborazione e alla Scuola superiore dell'economia e
delle finanze.
2. La riduzione dei posti di cui al comma 1 ha effetto
dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche
per effetto del collocamento a riposo.
3. In considerazione del nuovo assetto organizzativo
del Ministero e della necessita' di contenere il personale
addetto a funzioni di supporto ai sensi dell'art. 1, comma
404, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottare entro 120 giorni dalla emanazione del
decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 2, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono rideterminate le dotazioni organiche del personale
non dirigente del Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Ruolo del personale). - 1. E' istituito il
ruolo unico del personale del Ministero.
2. Con uno o piu' provvedimenti del Ministro, da
emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, sono adottate le misure necessarie ad
assicurare, anche gradualmente, l'effettiva costituzione
del ruolo unico e la conseguente soppressione dei ruoli di
provenienza.
3 (Abrogato).».
- Per il testo del comma 359 dell'art. 1 della citata
legge n. 244 del 2007, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
n. 400 del 1988, vedasi nelle note alle premesse.



 
Allegato

(previsto dall'articolo 1,comma 2)


Tabella Organici Dirigenziali
Dirigenti di prima fascia

|================================================|================|
|Uffici di diretta collaborazione con il Ministro| 1 |
|------------------------------------------------|----------------|
|Struttura tecnica permanente presso l'Organismo | 1 |
|indipendente di valutazione della performance | |
|------------------------------------------------|----------------|
|Dipartimento del tesoro | 11 |
|------------------------------------------------|----------------|
|Dipartimento della ragioneria generale | 30 |
|dello Stato | |
|------------------------------------------------|----------------|
|Dipartimento dell'amministrazione generale, | 7 |
|del personale e dei servizi | |
|------------------------------------------------|----------------|
|Dipartimento delle finanze | 10 |
|------------------------------------------------|----------------|
|Scuola superiore dell'economia e delle finanze | 1 |
|------------------------------------------------|----------------|
|Totale (*) | 61 |
|------------------------------------------------|----------------|

Dirigenti di seconda fascia

|================================================|================|
|Dirigenti di seconda fascia | 789 |
|================================================|================|

(*) Non compresi n. 11 posti fuori ruolo istituzionale, di cui 10
presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 1 presso
l'AGEA.


 
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