Gazzetta n. 252 del 28 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 settembre 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Air One S.p.a. (Decreto n. 61889).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;
Visto il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";
Visto l'accordo in data 05.08.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti delle societa' AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS), nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si sono trovate le predette societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 05.08.2009, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori delle societa' di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Chieti (CH);
Visto il decreto n. 47698 del 26.10.2009 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS), unita' in Chieti (CH), per il periodo dal 05.08.2009 al 04.02.2010 (I semestre);
Visto l'atto notarile dell'11.11.2009, repertorio n. 97588, raccolta n. 23792, con il quale e' stata stabilita la fusione per incorporazione della societa' EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS) nella societa' AIR ONE SPA;
Visto il decreto n. 50733 del 17.03.2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA (14 lavoratori) e dalla societa' EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS) (2 lavoratori), unita' in Chieti (CH), per il periodo dal 05.02.2010 al 04.08.2010 (II semestre).
Visto il decreto n. 55043 del 02.11.2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA (14 lavoratori) e dalla societa' EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS) (2 lavoratori), unita' in Chieti (CH), per il periodo dal 05.08.2010 al 04.02.2011 (III semestre).
Visto il decreto n. 58233 del 24.03.2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA (14 lavoratori) e dalla societa' EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS) (2 lavoratori), unita' in Chieti (CH), per il periodo dal 05.02.2011 al 04.08.2011 (IV semestre).
Visto l'accordo in data 26.07.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' AIR ONE SPA, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 05.08.2011, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori dalla societa' di cui trattasi;
Vista l'istanza con la quale la societa' AIR ONE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il I semestre dal 05.08.2011al 04.02.2012 in favore di 12 lavoratori -assistenti di terra- dipendenti della sede di Chieti;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 05.08.2011al 04.02.2012 in favore di 12 lavoratori -assistenti di terra- dipendenti della sede di Chieti della societa' AIR ONE SPA ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.07.2011, in favore 12 lavoratori -assistenti di terra- dipendenti della sede di Chieti della societa' AIR ONE SPA per il periodo dal 05.08.2011 al 04.02.2012.
Matricola INPS: 2302100732 ( n. 12 personale di terra)
Pagamento diretto: no
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.
 
Art. 4

La societa' AIR ONE SPA., e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ulteriori 24 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario delegato
Bellotti
 
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