Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 settembre 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Nesteruk Myroslava Ivanivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007; Vista la domanda con la quale la sig.ra Nesteruk Myroslava Ivanivna nata a Rivne (Ucraina) il giorno 13 ottobre 1984 ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dyplom Bakalavra» conseguito in Ucraina nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art.1, comma 10-ter del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2001, n. 1» e successive modificazioni; Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dalla sig.ra Nesteruk Myroslava Ivanivna; Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si e' gia' provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 ottobre 2010; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Il titolo di «Dyplom Bakalavra» conseguito nell'anno 2007, presso il Collegio Statale di Medicina di base di Rivne (Ucraina) dalla sig.ra Nesteruk Myroslava Ivanivna nata a Rivne (Ucraina) il giorno 13 ottobre 1984, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
1. La sig.ra Nesteruk Myroslava Ivanivna e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2011
Il direttore generale: Leonardi |
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