Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2011 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO - ROMA
DECRETO 20 ottobre 2011
Modificazioni allo Statuto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
Vistala legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;
Vistala legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo;
Vistala delibera del Consiglio di amministrazione del 20 settembre 2011 recante modifiche al predetto statuto;
Vista la nota prot. n. 12 del 20 settembre 2011 con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vistala nota del Ministero dell'universita' e della ricerca di risposta prot. n. 4560 del 14 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito:

LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PER L'INNOVAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI

Statuto di autonomia
Sezione prima
Disposizioni generali
Art. 1.
Istituzione

1. E' istituita in Roma la libera Universita' degli studi per l'innovazione e le organizzazioni (in breve LUSPIO).
2. L'universita' appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.
3. L'universita' promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attivita' istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.
4. L'universita' e' promossa dall'Istituto di studi Politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie (in breve Fondazione Formit), la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta formativa, efficienza ed economicita' della gestione.

Art. 2.
Titoli di studio

1. L'universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
a. laurea;
b. laurea magistrale;
c. diploma di specializzazione o perfezionamento;
d. master universitari di primo e di secondo livello;
e. dottorati di ricerca.

Art. 3.
Finalita'

1. L'universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonche' con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.
2. L'universita' persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle liberta' e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalita' anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.
3. L'universita' garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresi', un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attivita' didattica.
4. L'universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda
Organi dell'Universita'
Art. 4.
Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'Universita':
b. il Consiglio di amministrazione;
c. la Giunta esecutiva;
d. il presidente del Consiglio di amministrazione;
e. il rettore;
f. il senato accademico;
g. i consigli di facolta';
h. i consigli di corso di laurea.
2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'universita':
a. il collegio dei revisori dei conti;
b. il nucleo di valutazione;
c. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
3. Gli organi dell'universita' esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente aeneo.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto dei principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, da:
a. il presidente dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V» o un suo delegato;
b. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit;
c. il rettore dell'universita';
d. un professore di ruolo, per ciascuna facolta', designato dal senato accademico;
e. un rappresentante degli studenti.
2. Possono far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Fondazione Formit il Presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilita'.
5. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero consiglio si considera decaduto.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.
9. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal presidente della Fondazione Formit.
10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'universita'.

Art. 6.
Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'universita' fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'universita', sentito l'Istituto «S. Pio V» e l'Associazione Amici della Luspio per gli aspetti di pianificazione delle attivita' di ricerca e di orientamento scientifico delle attivita' di formazione;
b. nomina il rettore, su proposta del presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V», e della Fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'universita', o tra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'universita' stessa, ovvero tra personalita' di chiara fama sul piano culturale e scientifico;
c. nomina, su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione i presidi fra i professori di ruolo di prima fascia nelle rispettive facolta';
d. delibera sull'attivazione e disattivazione di dipartimenti, centri di ricerca, scuole di ateneo e di corsi di studio, sentito il parere del senato accademico;
e. nomina, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione i membri del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, determinandone i presidenti;
f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;
g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonche' il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso, sentito il parere del senato accademico;
h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del senato accademico;
i. nomina e revoca il direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale tecnico e amministrativo secondo quanto stabilito dal regolamento di ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2;
j. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
k. delibera, su proposta del senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;
l. delibera, sentito il senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
m. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
n. stabilisce la misura delle indennita' di carica a favore del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione, del rettore, dei pro-rettori, dei direttori di dipartimento e dei presidi di facolta';
o. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
p. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
q. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'universita', nel caso di liti attive o passive;
r. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;
s. delibera in ordine al regolamento generale di ateneo sentito il senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'universita';
t. puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consulti vi e operativi;
u. delibera in ordine al regolamento didattico d'ateneo su proposta del senato accademico;
v. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto o dal regolamento generale di ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo amo di corso dell'anno accademico successivo.

Art. 7.
Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal presidente della Fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, dal presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo delegato anche per una singola adunanza ed ha la medesima durata del consiglio.
2. La giunta esecutiva, nei casi di necessita' ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'universita'.
3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e puo' deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente dell'organo.

Art. 8.
Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed e' rieleggibile:
a. ha la rappresentanza legale dell'universita';
b. convoca e presiede il consiglio stesso;
c. convoca e presiede la giunta esecutiva;
d. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
e. adotta, in caso di necessita' e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;
f. puo' essere delegato espressamente dal consiglio per ogni atto ritenuto necessario.

Art. 9.
Rettore

1. Il rettore, nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.
Il rettore in particolare:
a. rappresenta l'universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
b. sovrintende all'attivita' didattica e scientifica dell'universita', riferendone al Consiglio di amministrazione con relazione annuale;
c. convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
d. esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2, comma 1 lettera b della legge n. 240/2010;
e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento didattico d'ateneo.
2. Il rettore puo' designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'universita' un pro-rettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare uno o piu' pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'ateneo.

Art. 10.
Senato accademico

1. Il senato accademico, e' composto dal rettore, che lo presiede, dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, dai presidi delle facolta' di cui si compone l'universita' e, se istituiti, dai direttori di dipartimento e di scuola d'ateneo. Alle sedute del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, e il pro-rettore vicario.
2. Il senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'ateneo. In particolare il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a. determina l'indirizzo generale delle attivita' di insegnamento, di formazione e delle attivita' di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facolta' nel rispetto del medesimo indirizzo generale;
b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'universita';
c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento didattico d'ateneo al Consiglio di amministrazione, sentite le facolta';
d. nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del rettore;
e. esprime parere al Consiglio di amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai presidenti dei corsi di laurea;
f. esprime parere al Consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di ateneo diversi da quello generale e didattico;
h. esprime parere al Consiglio di amministrazione sull'attivazione e disattivazione di dipartimenti, centri di ricerca, scuole di ateneo, Facolta' e corsi di studio;
i. esprime parere al Consiglio di amministrazione in merito ai punti d), g), h), k), dell'art. 6;
j. propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle facolta' e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'ateneo;
k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
3. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.
Direttore amministrativo

l. Il direttore amministrativo e' al vertice dell'apparato amministrativo dell'ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.
2. Il direttore amministrativo e' nominato e revocato con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Facolta'

1. Le facolta' hanno il compito di coordinare le attivita' con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Sono organi della facolta':
a. il preside;
b. il presidente del corso di laurea di primo livello e magistrale;
c. il consiglio di facolta'.
3. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito nel regolamento didattico di ateneo, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13.
Presidi

1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare il preside:
a. convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consiglio di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;
d. e' membro di diritto del senato accademico;
e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del suo presidente tra i professori di ruolo di prima fascia.
3. Il preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato.

Art. 14.
Presidenti dei consigli di corso di laurea

1. Il presidente del consiglio di corso di laurea viene nominato su proposta del rettore dal senato accademico tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del consiglio stesso, cosi' come previsto dal comma 3 dell'art. 16 del presente statuto.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.
3. Il presidente del consiglio di corso di laurea, che dura in carica un triennio, e' nominato con decreto del rettore.

Art. 15.
Consiglio di facolta'

1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, fanno parte inoltre del consiglio di facolta' le rappresentanze. secondo quanto previsto dal regolamento generale di ateneo. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento didattico d'ateneo.
2. Sono compiti del consiglio di facolta':
a. la formulazione delle proposte di sviluppo della facolta' ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'ateneo;
b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di ateneo;
e. la formulazione di proposte di conferimento di lauree honoris causa;
d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le disposizioni del presente statuto.

Art. 16.
Consiglio di corso di laurea

1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti consigli di corso di laurea. Possono essere istituiti anche consigli di corso di laurea comuni a piu' facolta' (Interfacolta').
2. I consigli di corso di laurea:
a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca;
b. decidono in merito alla programmazione e organizzazione delle attivita' didattiche, in conformita' con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del senato accademico;
c. formulano proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di ateneo;
d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalita' di ammissione;
e. valutano propongono al Consiglio di amministrazione l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento.
3. I consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e ricercatori di ruolo, nonche' dalle rappresentanze delle altre categorie, cosi' come previste dal regolamento generale d'ateneo.

Art. 17.
Collegio dei revisori dei conti e certificazione dei bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'universita' e' affidata ad un collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del consiglio di amministrazione su delibera del consiglio stesso. Il presidente del collegio dei revisori dei conti e' nominato dal presidente del Consiglio di amministrazione.
2. I membri del collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. La certificazione del bilancio dell'universita' e' affidata a societa' iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob, al fine di garantire un'adeguata proiezione internazionale.

Art. 18.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di ateneo, secondo le modalita' previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. I componenti del nucleo di valutazione sono cinque. La loro nomina spetta al Consiglio di amministrazione su proposta del presidente del consiglio stesso. Il Presidente del nucleo di valutazione e' nominato dal presidente del Consiglio di amministrazione.
3. I membri del nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 19.
Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita'.

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunita' e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.
2. La composizione del comitato, le modalita' per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal cda, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010.

Sezione terza
Personale docente
Art. 20.
Personale docente dell'ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'universita' nonche' dai ricercatori di ruolo. Sono altresi' impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Inoltre possono essere attribuiti incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalita' straniera.
3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente, da apposito regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico.

Art. 21.
Professori

1. Il ruolo dei professori dell'universita' si articola in due fasce:
a. professori di prima fascia;
b. professori di seconda fascia.
2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' statali.
3. Ai professori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 22.
Ricercatori

1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle universita' statali.
2. Ai ricercatori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 23.
Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della libera Universita' degli studi Per l'innovazione e le organizzazioni, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Universita' statali.
2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione. sentito il senato accademico.

Sezione quarta
Ordinamento didattico
Art. 24.
Facolta' e corsi di studio

1. L'universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
Facolta' di scienze politiche;
Facolta' di interpretariato e traduzione;
Facolta' di economia.
I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.
2. L'universita' puo' istituire, in conformita' alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi regolamenti didattici sono stabilite dal regolamento didattico di ateneo.
3. L'universita' puo' altresi' istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione quinta
Gli studenti
Art. 25.
Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'universita' secondo le norme del presente statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di facolta'.
2. L'universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attivita' connesse ai servizi dell'ateneo.
3. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento degli studenti dell'ateneo.

Art. 26.
Difensore civico

1. Il Consiglio di amministrazione valuta l'istituzione della figura del difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.
2. Il difensore civico e' nominato dal presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.

Sezione sesta
Organizzazione e gestione amministrativa
Art. 27.
Strutture dell'ateneo

Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure definite dal regolamento generale di ateneo.

Art. 28.
Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'universita' sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.
2. L'universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidita' scelto dal Consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 29.
Bilanci

Il Consiglio di amministrazione dell'universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 30.
Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita'

Il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita' disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'universita' e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 31.
Personale tecnico-amministrativo

Le modalita' di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del direttore amministrativo dell'universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

Art. 32.
Codice etico

1. La Luspio adotta il codice etico che, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, determina i valori fondamentali dell'universita', promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.
2. Il codice etico e' approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Art. 33.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassativita'.
2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.
3. E' composto, in qualita' di membri effettivi, da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati dal senato accademico.
4. Il senato accademico, altresi', designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilita', al fine di garantire l'effettivita' del principio di giudizi tra pari.
5. I componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal rettore.
6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici e non puo' essere rinnovato consecutivamente.
7. Il collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.
8. Le modalita' di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico.
9. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Art. 34.
Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute con la presente versione dello statuto modifiche al testo previgente.
Successivamente alla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalita' previste dal presente statuto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2011

Il Presidente : Bisogni
 
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