Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 agosto 2011 |
Modifiche al decreto 10 novembre 1992 concernente produzione, acquisto e distribuzione dell'antigene di brucella tamponato (SAR) e dell'antigene per l'effettuazione della fissazione del complemento ai fini delle diagnosi della brucellosi ovi-caprina. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, come modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, art. 2, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 novembre 1992, concernente «Produzione, acquisto e distribuzione dell'antigene di brucella tamponato (SAR) e dell'antigene per l'effettuazione della fissazione del complemento ai fini delle diagnosi della brucellosi ovi-caprina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 24 novembre 1992, che individua gli Istituti produttori e stabilisce il prezzo di cessione dell'antigene di brucella tamponato per la siero-agglutinazione rapida in L. 45 a dose oltre I.V.A. e dell'antigene per la fissazione del complemento ai fini della vagliatura degli allevamenti e del controllo individuale dei singoli soggetti, nell'ambito del piano di eradicazione della brucellosi ovi-caprina in L. 4,5 per dose oltre I.V.A.; Viste la richieste, di cui alle note del 19 luglio 2010 e del 17 febbraio 2011, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo, di adeguare il prezzo di cessione dell'antigene Rosa Bengala a € 0,11 per dose oltre I.V.A., al fine di allinearlo ai costi di produzione e distribuzione; Rilevato che il citato decreto ministeriale 10 novembre 1992 reca fissazione del prezzo, oltre che dell'antigene di brucella tamponato, anche dell'antigene per l'effettuazione della fissazione del complemento ai fini delle diagnosi della brucellosi ovi-caprina; Vista la nota del 25 novembre 2010, con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «B. Ubertini», con sede in Brescia, ha comunicato che i costi di produzione e distribuzione dell'antigene per la fissazione del complemento miniaturizzata e' pari a € 0,05626 per dose oltre I.V.A.; Ritenuto di aggiornare i prezzi di cessione degli antigeni di cui al decreto ministeriale 10 novembre 1992, adeguandoli agli attuali costi di produzione e di distribuzione in conformita' a quanto richiesto dall' Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» e secondo quanto comunicato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «B. Ubertini»; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' del 6 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997, concernente «Individuazione delle prestazioni erogate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»; Considerato che le spese necessarie per l'attuazione dei piani nazionali di profilassi e risanamento dalla brucellosi gravano sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale (cap. 2700) iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (3), programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» (3.6);
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 1992
1. L'art. 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 1992 e' sostituito dal seguente: «Sono incaricati della produzione degli antigeni di cui all'art. 1 i seguenti istituti: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo, per l'antigene al Rosa Bengala (S.A.R.- Ag:RB). Il prezzo di cessione del prodotto e' fissato in € 0,11 per dose, oltre I.V.A; 2) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia «B. Ubertini», con sede in Brescia, per l'antigene per la fissazione del complemento miniaturizzata (FdC-mi). Il prezzo di cessione del prodotto e' fissato in € 0,05625 per dose, oltre I.V.A. 2. I prezzi di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 248 |
|
|
|