Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2011 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 24 ottobre 2011
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per uso umano Inomax (azoto ossido). (Determinazione/C n. 2673/2011).


Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale INOMAX (azoto ossido)- autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 18/03/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/01/194/003 «800ppm mol/mol - Gas per inalazione - uso endotracheopolmonare -bombola (alluminio) - 2 litri» 1 bombola.
EU/1/01/194/004 «800ppm mol/mol - Gas per inalazione - uso endotracheopolmonare -bombola (alluminio) - 10 litri» 1 bombola.
Titolare A.I.C.: INO THERAPEUTICS AB.
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta INO Therapeutics AB ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 13/14 settembre 2011;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1
Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialita' medicinale INOMAX (azoto ossido) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
Confezione:
«800 ppm mol/mol - gas per inalazione - uso endotracheopolmonare - bombola (alluminio) - 2 litri» 1 bombola;
AIC N. 035494032/E (in base 10) 11V64J (in base 32).
Confezione:
«800 ppm mol/mol - gas per inalazione - uso endotracheopolmonare - bombola (alluminio) - 10 litri» 1 bombola;
AIC N. 035494044/E (in base 10) 11V64W (in base 32).
Indicazioni terapeutiche: Inomax, unitamente a supporto ventilatorio e ad altri attivi idonei, e' indicato: per il trattamento di neonati di 34 settimane di gestazione o piu', affetti da insufficienza respiratoria ipossica associata ad evidenza clinica o ecocardiografica di ipertensione polmonare, onde migliorare l'ossigenazione e ridurre la necessita' di usare un ossigenatore extracorporeo a membrana, come parte del trattamento di ipertensione polmonare peri e postoperatoria negli adulti e nei' neonati, lattanti, bambini ed adolescenti di eta' compresa tra O e 17 anni in concomitanza con intervento cardochirurgico, onde ridurre selettivamente la pressione polmonare arteriosa e migliorare la funzionalita' ventricolare destra e l'ossigenazione.
 
Art. 2
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La specialita' medicinale Inomax (azoto ossido) e' classificata come segue:
Confezione:
«800 ppm mol/mol - gas per inalazione - uso endotracheopolmonare - bombola (alluminio) - 2 litri» 1 bombola;
AIC N. 035494032/E (in base 10) 11V64J (in base 32)
Classe di rimborsabilita': C.
Confezione:
«800 ppm mol/mol - gas per inalazione - uso endotracheopolmonare - bombola (alluminio) - 10 litri» 1 bombola;
AIC N. 035494044/E (in base 10) 11V64W (in base 32).
Classe di rimborsabilita': C.
 
Art. 3
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Inomax (azoto ossido) e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
 
Art. 4
Farmacovigilanza

Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 
Art. 5
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: Rasi
 
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