Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DECRETO 9 settembre 2011 |
Modifiche al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile» che ha introdotto nuove competenze negli Uffici e Servizi del Dipartimento medesimo e che pertanto occorre adeguare la normativa in materia di benemerenze alle innovazioni introdotte con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011 recante «Organizzazione interna del dipartimento della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2010 - registrato dalla Corte dei Conti in data 17 novembre 2010, al Reg. 19, foglio n. 24 - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 44, l'incarico di Capo Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 12 novembre 2010 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2009, n. 186; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008» - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2010, n. 77; Ritenuto di dover apportare delle modifiche al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009, gia' citato in premessa, riguardanti le caratteristiche delle insegne e la durata del contratto di produttore ufficiale del dipartimento; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2010, gia' citato in premessa, con il quale si riserva ad un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile l'introduzione delle disposizioni attuative delle modifiche apportate;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009
1. Alle lettere a) e b) del comma 2, sono soppresse le frasi «sul retro della medaglia va incisa la data di decorrenza dell'attestazione». 2. Il comma 3, e' sostituito dal presente: «3. Sul retro delle insegne sub a) vanno riportati la data ed il numero del conio collegati al brevetto). |
| Art. 2 Modifiche all'art. 6 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009
1. Il comma l, e' sostituito dal seguente: l. L'attestato dei tre gradi di merito e' cosi' composto: a) una medaglia del diametro di 30 mm. dello spessore di 2 mm, con il logo della protezione civile nazionale delle dimensioni di mm 28, appesa al nastro descritto all'art. 1, comma 2, lettera a). avente entrambi i bordi laterali evidenziati di mm l. Sul retro della medaglia vanno apposti la data di decorrenza dell'attestazione, il nominativo del soggetto nonche' un numero progressivo di conio collegato al brevetto; b) un nastrino, con gli stessi colori e stoffa del nastro di cui alla precedente lettera a). della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10. con al centro il logo della protezione civile nazionale; c) una rosetta in metallo smaltato con i colori del nastro, del diametro di mm 14, sulla quale va apposta una fascia centrale e verticale con il tricolore italiano (verde, bianco e rosso) di mm 6 di larghezza, con al centro il logo della protezione civile nazionale, da indossare sugli abiti civili. d) un Diploma in carta pergamena che reca la motivazione del conferimento; e) le medaglie di cui al presente articolo dovranno avere le seguenti caratteristiche: valenza d'arte, con modellato a forte rilievo; produzione con tecnica di fusione, con esclusione della tecnica di coniazione; il logo dovra' recare una finitura con contrasti lucido/opaco; |
| Art. 3 Modifiche all'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009
1. Al comma 2, le parole «ogni triennio» e' sostituita da «per la durata di almeno un anno». |
| Art. 4 Modifiche all'art. 12 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009
1. Al comma 2, tra le parole «di cui al comma» e «puo' segnalare» e' inserita la parola «non»; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in seguito, reso disponibile nel sito istituzionale del dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «http://www.protezionecivile.it». Roma, 9 settembre 2011
Il capo del dipartimento: Gabrielli |
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