Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 175
Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 26 delle legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009;
Visto l'articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la predetta direttiva 2001/114/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Attuazione organica delle direttive
2007/61/CE e 2001/114/CE

1. Il presente decreto integra le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.
2. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia.
3. Si intende per «latte parzialmente disidratato» il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte.
4. Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua e' uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.
5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le denominazioni di vendita riportate nell'allegato I.
6. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I cui si riferiscono.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 26 della legge 4 giugno 2010, n.
96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n.
146, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 26 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte
conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per il
riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente
disidratato destinato all'alimentazione umana, come
modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26
settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in
materia di latte destinato ai lattanti e alla prima
infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all'art. 2 della presente legge e nel
rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di
disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo e'
adottato su proposta del Ministro per le politiche europee
e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole
alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e per i rapporti con le regioni,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso
di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il
parere delle competenti commissioni parlamentari secondo le
procedure di cui all'art. 1. Il decreto legislativo
prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare,
in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni
tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto
legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute e delle politiche
agricole alimentari e forestali, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi
espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del
predetto termine.».
- Il testo dell'art. 19 della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n.
161, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 19 (Disposizioni per il parziale recepimento
della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva
2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana). - 1. L'art. 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della
direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana,
e' abrogato.».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49
(Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni
tipi di latte conservato destinato all'alimentazione
umana), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, supplemento
ordinario.
- La direttiva 2001/114/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 gennaio 2002, n. L 15.
- La direttiva 2007/61/CE (Direttiva del consiglio che
modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di
latte conservato parzialmente o totalmente disidratato
destinato all'alimentazione umana), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 4 ottobre 2007, n. L 258.
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2007/61/CE, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la direttiva 2001/114/CE, si veda nelle note alle
premesse



 
Art. 2
Aggiunte

1. Nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ai fini della correzione del tenore proteico del latte, e' consentito l'impiego delle seguenti materie prime:
a) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
b) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o dal latte scremato;
c) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; puo' essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito di un miscuglio di entrambi.
 
Art. 3
Conservazione e trattamento

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si ottiene mediante:
a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1;
b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2;
c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2.
2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2 e' autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantita' aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso.



Note all'art. 3:
- Il regolamento (CE) n. 853/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139, entrato in vigore il 20
maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato
cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.



 
Art. 4
Tenore proteico

1. Il tenore proteico del latte puo' essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso, espresso in materia secca sgrassata, sia aggiungendo sia togliendo componenti del latte senza alterare nel latte corretto il rapporto tra proteina del siero e caseina.
 
Art. 5
Etichettatura

1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
2. I prodotti di cui all'articolo 1 devono riportare:
a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1, lettera d), punto 1.2, lettera g), e punto 2, lettera d); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita;
b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
c) sull'etichettatura la dicitura «non e' un alimento per lattanti minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2;
d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unita'.
3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e con le espressioni linguistiche ivi indicate.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
(Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari.), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario.



 
Art. 6
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.



Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 49
del 2004, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1982, n. 514 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1982, n. 216,
resta abrogato.
- La legge 11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme
concernenti il divieto di ricostituzione del latte in
polvere per l'alimentazione umana), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1974, n. 117.



 
Art. 7
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.
 
Art. 8
Modificazioni tecniche degli allegati

1. Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.
 
Art. 9
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Bernini, Ministro per le politiche
europee

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Palma, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Romano, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fazio, Ministro della salute

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Palma
 
Allegato I

(di cui all'articolo 1, comma 5)

DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI
1. Latte parzialmente disidratato:
1.1. Le denominazioni di vendita dei tipi di latte concentrato senza aggiunta di zuccheri sono:
a) latte concentrato ricco di grassi, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15% di materia grassa ed il 26,5% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
b) latte concentrato o latte intero concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 7,5% di materia grassa e il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
c) latte parzialmente scremato concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno l'1% e meno del 7,5% di materia grassa e almeno il 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
d) latte scremato concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non piu' dell'1% di materia grassa e non meno del 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
1.2. Le denominazioni di vendita dei tipi di latte concentrato con aggiunta di zuccheri sono:
e) latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato), contenente, in peso, almeno l'8% di materia grassa e il 28% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
f) latte parzialmente scremato concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'1% e meno dell'8% di materia grassa e almeno il 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
g) latte scremato concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, non piu' dell'1% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte. 2. Latte totalmente disidratato:
Le denominazioni di vendita dei tipi di latte totalmente disidratato sono:
a) latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42% di materia grassa;
b) latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, non meno del 26% e meno del 42% di materia grassa;
c) latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, piu' dell'1,5% e meno del 26% di materia grassa;
d) latte scremato in polvere o polvere di latte scremato, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, al massimo 1'1,5% di materia grassa.
 
Allegato II

(di cui all'articolo 1, comma 6)

a) In lingua inglese l'espressione «evaporated milk» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera b), contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
b) in lingua francese le espressioni «lait demi-ecreme' concentre'» e «lait derni-ecreme' concentre' non sucre'», e in lingua spagnola l'espressione «leche evaporada semidesnatada» e in lingua olandese le espressioni «geëvaporeerde halfvolle melk» o «halfvolle koffiemelk», e in lingua inglese l'espressione «evaporated semiskimmed milk» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera c), contenente, in peso, tra il 4% ed il 4,5% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale;
c) in lingua danese l'espressione «kondenseret kaffefløde» e in lingua tedesca l'espressione «kondensierte Kaffeesahne» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera a);
d) in lingua danese l'espressione «flødepulver», in lingua tedesca le espressioni «Rahmpulver» e «Sahnepulver», in lingua francese l'espressione «creme en poudre», in lingua olandese l'espressione «roompoeder», in lingua svedese l'espressione «gräddpulver» e in lingua finlandese l'espressione «kermajauhe» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera a);
e) in lingua francese l'espressione «lait demi-ecreme' concentre' sucre'», e in lingua spagnola l'espressione «leche condensada semidesnatada» e in lingua olandese l'espressione «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.2, lettera f), con un tenore di materia grassa, in peso, compreso tra il 4% ed il 4,5% e di estratto secco totale ottenuto dal latte non inferiore al 28%;
f) in lingua francese l'espressione «lait demi-ecreme' en poudre» e in lingua olandese l'espressione «halfvolle-melkpoeder» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c), il cui tenore di materia grassa e' compreso tra il 14% e il 16%;
g) in portoghese l'espressione «leite em po' meio gordo» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c), il cui tenore di materia grassa e' compreso tra il 13% e il 26%;
h) in lingua olandese l'espressione «koffiemelk» designa il prodotto, definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera b);
i) in lingua finlandese l'espressione «rasvaton maitojauhe» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera d);
l) in lingua spagnola l'espressione «leche en polvo semidesnatada» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c), il cui tenore di materia grassa e' compreso tra il 10% e il 16%.
 
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