Gazzetta n. 258 del 5 novembre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 176
Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della
legge 4 giugno 2010 n. 96, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per
l'adempimento degli obblighi comunitari.
Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle
direttive elencate negli allegati A e B, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi
dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE».
- La direttiva 2009/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 giugno 2009, n. L 164.



 
Art. 2

Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.
2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.
3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:
a) geologico ed idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico;
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.
4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
 
Art. 3

Criteri di valutazione

1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono determinati i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo 2, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', si procedera' all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunita' europea in materia.



Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla direttiva 2009/54/CE, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 4

Domanda di riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).
2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
 
Art. 5

Riconoscimento

1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', provvede sulla domanda di cui all'articolo 4.
2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d).
3. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
 
Art. 6

Autorizzazione alla utilizzazione

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4 , e' subordinata all'autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).
3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.
 
Art. 7

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che:
a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;
b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.



Note all'art. 7:
- Il testo della parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O., cosi' recita:
"Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche -
Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione - Titolo I - Principi generali e
competenze - Capo I - Principi generali
Art. 53 (Finalita'). - 1. Le disposizioni di cui alla
presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il
risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei
fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle
situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma
1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione
di carattere conoscitivo, di programmazione e
pianificazione degli interventi, nonche' preordinata alla
loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni che
seguono.
3. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma
1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato,
le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le
comunita' montane e i consorzi di bonifica e di
irrigazione.
Art. 54 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli
abitati e le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali
e sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione
delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali
correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee
all'interno della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie, ma che puo' essere
parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali
in prossimita' della foce di un fiume, che sono
parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai
flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al
limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte
di un torrente, fiume o canale, nonche' di acque di
transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attivita' umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo
idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita' umana, e' sostanzialmente
modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di
roccia o altri strati geologici di porosita' e
permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di
quantita' significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al
mare in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare,
costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed
attivita' riferibili alla tutela e salvaguardia del
territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
acque sotterranee, nonche' del territorio a questi
connessi, aventi le finalita' di ridurre il rischio
idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico,
ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico,
valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che
caratterizza aree ove processi naturali o antropici,
relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico.
Art. 55 (Attivita' conoscitiva). - 1. Nell'attivita'
conoscitiva, svolta per le finalita' di cui all'articolo 53
e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono
comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione
dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio
degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche
del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti
alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di
opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere
conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 53.
2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo
e' svolta, sulla base delle deliberazioni di cui
all'articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e
standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche'
modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i
soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed
analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio
geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) (204) di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico
sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi
informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed
agli enti pubblici, anche economici, che comunque
raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di
trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed
al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del
suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) (205); secondo le modalita' definite
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI)
contribuisce allo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di
cui al presente articolo, in particolare ai fini
dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera
e), nonche' ai fini della diffusione dell'informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
altresi' con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione
fluviale e ciclo idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e
luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui
al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati
necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul
territorio nazionale in regime di convenzione con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio sono definiti i criteri e le modalita' di
esercizio delle suddette attivita'. Per lo svolgimento di
queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni
di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non
inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare
della massa spendibile annualmente delle spese
d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Per l'esercizio finanziario
2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo
da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
Art. 56 (Attivita' di pianificazione, di programmazione
e di attuazione). - 1. Le attivita' di programmazione, di
pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a
realizzare le finalita' di cui all'articolo 53 riguardano,
ferme restando le competenze e le attivita' istituzionali
proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in
particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero
del suolo nei bacini idrografici, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali,
idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di
bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei
corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro
foci nel mare, nonche' delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante
serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di
espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per
la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attivita' estrattive nei corsi
d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di
prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed
abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle
aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e
altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei
suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e
nelle falde idriche, anche mediante operazioni di
ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio
e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati
dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il
rifacimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche
superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme
delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale
negli alvei sottesi nonche' la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia
idraulica, di navigazione interna, nonche' della gestione
dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei
beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati
dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini
della loro tutela ambientale, anche mediante la
determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione delle aree demaniali e la costituzione di
parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte secondo
criteri, metodi e standard, nonche' modalita' di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire
omogeneita' di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del
territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi.».



 
Art. 8

Operazioni consentite e operazioni non consentite
su un'acqua minerale naturale

1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta';
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo, nonche' dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta';
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta';
e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
3. E' consentita l'aggiunta di anidride carbonica, in conformita' alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.
4. E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.
 
Art. 9

Caratteristiche microbiologiche

1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un'acqua minerale naturale e' conforme al suo microbismo normale ed e' prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell'acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore.
2. I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 per ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.
3. Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non puo' superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22°C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37°C in 24 ore. Il tenore suddetto e' misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l'acqua e' mantenuta a una temperatura di 4°C ± 1°C.
4. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale deve essere esente da:
a) parassiti e microrganismi patogeni;
b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;
c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;
d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.
5. Nella fase della commercializzazione, fatto salvo il comma 2:
a) il tenore totale di microrganismi dell'acqua minerale naturale puo' risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;
b) l'acqua minerale naturale non puo' presentare difetti dal punto di vista organolettico.
 
Art. 10

Denominazione

1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.
2. Il nome di una determinata localita' puo' fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale localita'.
3. E' vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.
4. Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale, salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.
 
Art. 11

Modalita' di utilizzazione

1. E' vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.
2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
 
Art. 12

Etichettatura

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:
1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata;
2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata;
3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente;
4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali;
b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di piu' sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;
c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
e) il contenuto nominale;
f) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 6;
g) il termine minimo di conservazione;
h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d);
l) le eventuali controindicazioni.
2. Possono inoltre essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni:
a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 500 mg/l;
b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non e' superiore a 50 mg/l;
c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, e' superiore a 1500 mg/l;
d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato e' superiore a 600 mg/l;
e) «solfata», se il tenore dei solfati e' superiore a 200 mg/l;
f) «clorurata», se il tenore di cloruro e' superiore a 200 mg/l;
g) «calcica», se il tenore di calcio e' superiore a 150 mg/l;
h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio e' superiore a 50 mg/l;
i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro e' superiore a 1 mg/l;
l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente e' superiore a 1 mg/l;
m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera e' superiore a 250 mg/l;
n) «sodica», se il tenore di sodio e' superiore a 200 mg/l;
o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio e' inferiore a 20 mg/l;
p) «microbiologicamente pura».
3. Sulle etichette puo' inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:
a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
b) se detta designazione commerciale e' diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.
4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:
a) puo' avere effetti diuretici;
b) puo' avere effetti lassativi;
c) indicata per l'alimentazione dei lattanti;
d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
e) stimola la digestione o menzioni analoghe;
f) puo' favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;
g) altre menzioni concernenti le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreche' dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
h) le eventuali indicazioni per l'uso.
5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le analisi previste dal comma 1, lettera c), che dovranno essere inviate ai competenti organi regionali prima di procedere all'aggiornamento delle etichette.
7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunita' europea.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione
della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., cosi'
recita:
«Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme
di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte,
fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in
vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di
appartenenza.
3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal
confezionatore del prodotto alimentare o dal primo
venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e'
apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in
ogni caso in modo da essere facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla
lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da
essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati
l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio
preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati
l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul
recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti
commerciali di vendita.
6. L'indicazione del lotto non e' richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la
data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno
e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre
che essa figuri sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita
dall'azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di
condizionamento o di imballaggio,
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in
un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per
i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di
vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero
confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero
preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu'
grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2.
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali
altre date qualora espresse con la menzione almeno del
giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391, qualora conforme al disposto del comma 1.
8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme
comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' con proprio decreto stabilire le
modalita' di indicazione del lotto per taluni prodotti
alimentari o categorie di prodotti alimentari.».



 
Art. 13
Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande
analcoliche

1. E' consentita l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
 
Art. 14

Importazione di acque minerali naturali

1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.
2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purche' l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.
3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.
4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.
 
Art. 15

Rapporti intracomunitari

1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu' Stati membri della Unione europea, il Ministero della salute puo' temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; puo' richiedere, altresi', allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonche' i risultati dei controlli periodici.
2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro, nonche' i risultati dei controlli periodici.
 
Art. 16

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali.
2. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.
3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'.
4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata.
5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione europea.
6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.
 
Art. 17

Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.



Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194
(Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2008, n. 289.



 
Art. 18

Acque potabili condizionate

1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, e' vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare e' vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».
 
Art. 19

Pubblicita'

1. Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, e' vietato fare riferimento a caratteristiche o proprieta' che l'acqua minerale naturale non possegga.
2. La pubblicita' delle acque minerali naturali e' sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprieta' favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all'articolo 12.
3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
4. Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione e' vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
 
Art. 20

Definizione e caratteristiche

1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) geologico e idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
c) microbiologico.
3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, e' effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.
4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.
5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'articolo 9.



Note all'art. 20:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31
(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.



 
Art. 21

Riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente e' indirizzata al Ministero della salute ed e' corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 20.
2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la localita' ove essa sgorga e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d); esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 22

Immissione in commercio

1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 20 e' subordinata ad autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 23, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.
 
Art. 23

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 deve in particolare essere accertato che:
a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;
b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.



Note all'art. 23:
- Per il testo della parte terza del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'articolo 7.



 
Art. 24

Operazioni consentite e operazioni non consentite

1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonche' dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;
e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.
3. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.
 
Art. 25

Modalita' di utilizzazione

1. E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.
2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
 
Art. 26

Etichette

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) «acqua di sorgente» seguito dal nome della sorgente e da quello della localita' di utilizzazione della stessa;
b) il volume nominale;
c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 22;
d) il termine minimo di conservazione;
e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d);
g) la dicitura «con aggiunta di anidride carbonica» o il termine «gassata» qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.
2. Sulle etichette puo' essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:
a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
b) se detta designazione commerciale e' diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.
3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia in sede comunitaria.
5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.



Note all'art. 26:
- Per il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera a),
del citato decreto legislativo n.109 del 1992, si veda
nelle note all'articolo 12.



 
Art. 27

Preparazione di bevande analcoliche

1. E' consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
 
Art. 28

Importazione e riconoscimento

1. E' consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute.
2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21; in tale caso possono essere riconosciute solo se l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.
3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.
4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 29

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unita' sanitarie locali.
2. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.
3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'.
4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata.
5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute.
6. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 20 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.
 
Art. 30

Applicabilita' delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, fermo restando quanto disposto all'articolo 29, comma 3, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.



Note all'art. 30:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.194
del 2008, si veda nelle note all'articolo 17.



 
Art. 31

Pubblicita'

1. Nella pubblicita', sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, ed e' vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.
 
Art. 32

Ricerca e coltivazione

1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.



Note all'art. 32:
- Il regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194.



 
Art. 33

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione e' soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale;
b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque immetta in commercio un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 22;
c) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque importi un'acqua minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle condizioni previste dall'articolo 14;
d) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque minerali naturali dall'articolo 12, commi 1, 5 e 6;
e) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque di sorgente dall'articolo 26, commi 1 e 3;
f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva il divieto previsto dall'articolo 8, comma 4, per l'acqua minerale naturale ed il divieto di cui all'articolo 24, comma 3, per l'acqua di sorgente;
g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio acque potabili non rispettando il divieto di cui all'articolo 18;
h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osservi i divieti previsti in tema di pubblicita' dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4; alla stessa sanzione pecuniaria e' soggetto chi effettua pubblicita' di acque minerali naturali senza la preventiva approvazione del Ministero della salute prevista dall'articolo 19, comma 2.
2. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



Note all'art. 33:
- La legge 24 novembre 1981 , n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.



 
Art. 34

Norme transitorie e abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto della sanita' 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.
3. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.



Note all'art. 34:
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105
(Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla
utilizzazione e alla commercializzazione delle acque
minerali naturali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339
(Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.
Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali
naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1999, n.
231.
- Il decreto del Ministero della Sanita' 12 novembre
1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione
delle caratteristiche delle acque minerali naturali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1993, n. 8.



 
Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Bernini, Ministro per le politiche
europee

Fazio, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Palma, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Romano, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
 
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