Gazzetta n. 258 del 5 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 luglio 2011 |
Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2010/2011. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli"; Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Considerato che, in virtu' del medesimo art. 35, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale; Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome Trento e Bolzano in data 25 marzo 2009; Considerato che detto Accordo ha previsto l'istituzione di un tavolo di lavoro Stato-Regioni con il compito di individuare adeguati criteri di ripartizione dei contratti di formazione tra le singole scuole di specializzazione; Visto il decreto interministeriale 27 luglio 2009 concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2008/2009; Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale 27 luglio 2009 che determina in 8.848 unita' il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per ciascun anno del triennio 2008/2011, cosi come indicato nella Tabella 1 parte integrante del decreto in parola; Considerato che il citato decreto, in ossequio ai termini dell'Accordo Stato-Regioni in data 25 marzo 2009, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare nel triennio 2008/2011, prevede l'eventualita' di procedere ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle esigenze rappresentante dalle Regioni nell'ambito dei lavori del menzionato tavolo di lavoro; Ritenuto, sulla scorta delle determinazioni assunte dal citato tavolo di lavoro Stato-Regioni, di procedere per l'anno accademico 2010/2011 ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica di cui al richiamato decreto interministeriale 27 luglio 2009; Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici; Vista la nota prot. 0027337, del 24 febbraio 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 266/2005, relative all'esercizio finanziario 2011, per l'anno accademico 2010 - 2011 ammontano a 562.101.876,00 Euro; Considerato che in detta nota il citato Dicastero rileva che occorre considerare, ai fini della copertura finanziaria, le risorse rivenienti dalla mancata assegnazione di contratti, per lo stesso anno accademico, pari ad Euro 73.370.492,00, tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca con nota n. 193 del 24 gennaio 2011; Considerato, altresi', che nella predetta lettera il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che le complessive disponibilita' (Euro 562.101.876,00 + Euro 73.370.492,00) consentono il finanziamento per l'anno accademico 2010 - 2011 di complessivi 21.741 contratti di formazione specialistica a carico dello Stato, di cui n. 5.000 riferiti al primo anno di corso;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi del decreto interministeriale 27 luglio 2009, di cui in premessa, per l'anno accademico 2010/2011, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare e' pari ad 8.848 unita', secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
1. Per l'anno accademico 2010/2011, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' per il primo anno di corso ed e' rideterminato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto. 2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, si provvede ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto dei criteri di priorita' indicati dal tavolo di lavoro di cui all'Accordo Stato-Regioni in data 25 marzo 2009 e della capacita' formativa delle scuole. |
| Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto interministeriale 27 luglio 2009. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2011
Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 189 |
| Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Tabella 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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