Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 ottobre 2011
Deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 19 aprile 2011 concernente le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2011;
Visto l'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportante, per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato, il relativo formato;
Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., a seguito della comunicazione dei fabbisogni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, ha provveduto alla stampa ed alla distribuzione dei contrassegni di Stato per i vini DOCG e DOC la cui larghezza risulta conforme all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 di cui al precedente punto;
Considerato che, successivamente alla distribuzione dei contrassegni ottenuti conformemente alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2011, alcuni consorzi di tutela nonche' talune organizzazioni di categoria hanno rappresentato difficolta' operative circa l'apposizione dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC benche' avessero condiviso il provvedimento e nonostante la bozza di contrassegno fosse stata proposta da un specifico gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di taluni consorzi di tutela;
Considerate le ulteriori e reiterate istanze recentemente avanzate da talune associazioni di categoria volte ad ottenere l'autorizzazione a ridurre ulteriormente la larghezza dei contrassegni consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alle strutture di controllo autorizzate;
Considerato che il mantenimento dell'integrita' e la visibilita' delle diciture di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del medesimo decreto vincola il taglio della larghezza rispetto alle esigenze specifiche rappresentate dai soggetti istanti, sopra richiamati;
Considerato che, al fine di non penalizzare le filiere vitivinicole, si rende necessario consentire ai soggetti imbottigliatori l'apposizione del contrassegno di Stato mediante le macchine etichettatrici attualmente in uso;

Decreta:

Art. 1

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, limitatamente ai contrassegni di Stato DOCG e DOC stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nel rispetto del predetto decreto, e' consentito ai soggetti imbottigliatori ridurre la larghezza dei contrassegni di Stato garantendo, in ogni caso, l'integrita' delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) e d) del decreto ministeriale 19 aprile 2011 e la visibilita' non inferiore alla meta' dell'emblema dello Stato e della dicitura Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indicati alla lettera a) e b) del citato art. 3, comma 3.
2. Le strutture di controllo autorizzate o designate ai sensi dell'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 al controllo delle produzioni DOCG e DOC che utilizzano, quale sistema di rintracciabilita' delle partite di vino certificate, il contrassegno di Stato sono tenute a verificare la corretta attuazione del presente decreto secondo le disposizioni stabilite dal piano di controllo approvato per la singola denominazione di origine nell'ambito della specifica sessione dedicata alla designazione e presentazione delle partite di vino certificate confezionate.
3. La mancanza delle informazioni minime di cui al comma 1 configura fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fino all'emanazione del decreto di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il Ministro: Romano
 
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