Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2011
Disciplina dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, con particolare riferimento alle previsioni afferenti la raccolta a distanza del concorso pronostici Enalotto;
Visto l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, unitamente ai correlati allegati, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009 a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento agli impegni assunti dal concessionario con il capitolato di sviluppo, relativamente al lancio ed alla commercializzazione di giochi numerici a totalizzatore nazionale destinati in via esclusiva alla raccolta tramite canali di partecipazione a distanza;
Visto l'atto esecutivo del citato atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza e' pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Enalotto;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Superstar;
Visto l'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti volti ad individuare ulteriori modalita' dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, recante misure per la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita-Win for Life e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 24, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011, recante «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza»;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante «Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale»;
Considerata la necessita' di completare l'offerta di giochi numerici a totalizzatore nazionale, in relazione alle previsioni del menzionato atto di concessione per l'affidamento dei suddetti giochi ed ai correlati impegni assunti dal concessionario;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'introduzione di giochi numerici a totalizzatore nazionale la cui formula di gioco risulti espressamente concepita in relazione alle caratteristiche ed alle modalita' di fruizione proprie dei canali di raccolta a distanza, con particolare riferimento alla rete internet, alla telefonia fissa e mobile, nonche' alla televisione interattiva;
Considerata la necessita' di garantire il costante adeguamento dell'offerta di giochi numerici a totalizzatore nazionale all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, lettere b) e c), tenuto conto, tra l'altro, delle formule di gioco e della percentuale della raccolta da destinare alle vincite;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2011/0316/I del 27 giugno 2011, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie;

Dispone:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, come previsto dallo schema di contratto di conto di gioco adottato ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
c) atto di convenzione, l'atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;
e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;
f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario;
g) collaudo tecnico del punto di vendita a distanza, la verifica effettuata da parte del concessionario pro-tempore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, avente ad oggetto il collegamento alla piattaforma di gioco del concessionario stesso, il corretto funzionamento delle applicazioni di gioco, nonche' il corretto utilizzo degli elementi grafici ed informativi definiti dal concessionario ed approvati da AAMS. Tale verifica si applica anche in occasione della successiva introduzione di nuove modalita';
h) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario della relativa gara, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attivita' e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
j) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore ed un punto di vendita a distanza, di cui all'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
k) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco;
l) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da:
codice di identificazione;
data e ora della giocata;
importo della giocata;
m) disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale;
n) giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN), i giochi di sorte, oggetto del relativo atto di concessione, basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero, a seguito di esplicita richiesta dello stesso, sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente. Per ciascun gioco appartenente alla categoria GNTN, una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi. E' prevista anche la ripartizione del montepremi in piu' categorie di vincita. Per ciascuna delle menzionate categorie il relativo montepremi viene suddiviso in parti uguali tra le giocate vincenti appartenenti alla categoria stessa. La raccolta dei GNTN viene effettuata su una base territoriale non inferiore a quella nazionale;
o) gioco multimodale, indica un gioco numerico a totalizzatore nazionale che e' possibile effettuare secondo diverse modalita' di gioco, tutte accomunate dalla medesima matrice di gioco, ma che possono differenziarsi, oltre che per la denominazione, per uno o piu' dei seguenti elementi:
veste grafica;
posta di gioco.
Il riporto di quota parte del montepremi all'estrazione successiva nel caso in cui non si verifichino vincitori di una o piu' categorie di vincita, eventualmente previsto da un gioco multimodale, e' sempre comune alle diverse modalita' di gioco
Le categorie di vincita sono le medesime per ciascuna modalita' di gioco indipendentemente dalla modalita' di gioco scelta ed i relativi montepremi concorrono a formare un unico montepremi di categoria, da dividersi tra tutte le combinazioni vincenti per ciascuna categoria, indipendentemente dalla modalita' di gioco scelta;
p) gioco singolo, indica un gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza che contempla una singola modalita' di gioco;
q) matrice di gioco, in relazione ai numeri oggetto di estrazione, indica la formulazione matematica che individua il rapporto tra numeri estratti e numeri pronosticabili;
r) modalita', varianti di un medesimo gioco che condividono di massima le principali caratteristiche distintive;
s) modalita' estrazionale, indica il procedimento automatizzato e certificato attraverso il quale si effettuano le estrazioni;
t) punto di vendita a distanza, il concessionario, ai sensi dell'art. 16 dell'atto di concessione, ovvero il soggetto di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
u) raccolta a distanza, indica la modalita' di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata, alternativamente o congiuntamente, attraverso internet, la televisione digitale, terrestre e satellitare, la telefonia fissa e mobile, nonche' tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalita' e caratteristiche, con esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
v) sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal punto di vendita a distanza e collegato alla rete telematica nonche' al sistema centrale di AAMS;
w) verifica tecnico-funzionale, verifica effettuata da AAMS, anche avvalendosi di strutture del concessionario e, ove necessario, di specialisti del settore, riguardante il corretto funzionamento sotto il profilo tecnico funzionale ed amministrativo delle strutture dedicate a ciascun gioco, nonche' ad ogni nuova modalita' di gioco successivamente introdotta. Tale verifica, da realizzarsi ove del caso anche in ambiente di test, deve:
comprendere gli aspetti giuridici connessi anche allo ius superveniens, con particolare attenzione alle innovazioni tecnico amministrative, successivamente introdotte;
estendersi, in ogni caso, alla verifica del corretto funzionamento della piattaforma di gioco del concessionario e delle applicazioni di gioco.
 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, le disposizioni relative alla disciplina dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nonche' le disposizioni di carattere generale in materia di gioco a distanza.
 
Art. 3
Introduzione dei Giochi numerici a totalizzatore
nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza

1. Ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza e' introdotto da AAMS con apposito provvedimento di propria iniziativa, ovvero a seguito di proposta avanzata dal concessionario.
2. Nel sopra citato provvedimento dovranno essere, tra l'altro, indicate:
la disciplina compiuta del gioco singolo o multimodale;
la denominazione del gioco, ove si tratti di gioco multimodale anche la denominazione di ciascuna delle distinte modalita' che lo compongono;
la matrice di gioco;
il costo delle giocate;
la modalita' estrazionale;
la frequenza delle estrazioni;
le modalita' di formazione e di ripartizione del montepremi, con dettaglio a livello di singola categoria di premio;
l'eventuale presenza dell'accumulo, in determinate condizioni, di una parte del montepremi al fine della formazione di un jackpot;
ogni altra indicazione che AAMS ritenesse opportuna.
3. AAMS provvede alle verifiche tecnico-funzionali ed alle attivita' di collaudo che si rendessero necessarie in relazione alle caratteristiche del gioco stesso e delle soluzioni tecnologiche utilizzate, superate le quali potra' essere adottato il provvedimento introduttivo del gioco che, si ribadisce, dovra' avere le caratteristiche e le specificazioni sopra riportate.
 
Art. 4
Soggetti ammessi alla raccolta

1. La raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza e' effettuata direttamente dal concessionario o attraverso punti di vendita a distanza. I punti di vendita a distanza raccolgono a seguito di:
a) autorizzazione da parte di AAMS alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, a seguito di presentazione di apposita richiesta, una volta esperita la prevista istruttoria, superato con esito positivo il collaudo tecnico e sottoscritto il contratto con il concessionario, nel caso di nuovi punti di vendita a distanza;
b) superamento con esito positivo del collaudo tecnico del punto di vendita a distanza, per i punti di vendita a distanza che gia' raccolgono i giochi numerici a totalizzatore nazionale.
2. Il concessionario e' tenuto a garantire ad AAMS la completa offerta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale presso ciascun punto di vendita a distanza. AAMS, qualora non venisse assicurato il servizio nel modo teste' menzionato, potra' revocare l'autorizzazione alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale a suo tempo rilasciata al punto di vendita a distanza inadempiente ed il concessionario dovra' risolvere il contratto stipulato con il medesimo punto vendita a distanza e comminare allo stesso le penali previste. Resta fermo che, nella circostanza, il concessionario e' sempre passibile di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, lettera b), dell'atto di convenzione.
 
Art. 5
Verifiche tecnico-funzionali e collaudi

1. L'introduzione di ciascun nuovo gioco singolo o multimodale e' subordinata al superamento di una apposita verifica tecnico-funzionale eseguita da parte di AAMS.
2. Ogni successiva modifica apportata ai giochi gia' adottati e' anch'essa preventivamente sottoposta a verifica tecnico-funzionale da parte di AAMS.
3. Il collaudo del punto di vendita a distanza e' demandato al concessionario, che se ne assume la piena e diretta responsabilita', ed abilita il punto di vendita a distanza alla raccolta. Ogni successiva verifica del possesso dei requisiti tecnici per la raccolta di ciascun nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza o di una nuova modalita' di un gioco multimodale gia' esistente e' demandata anch'essa al concessionario, sotto la sua piena e diretta responsabilita'.
 
Art. 6
Informazione al pubblico
sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Il concessionario, per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza, redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico, un Bollettino ufficiale nel quale, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, sono riepilogati:
a) la combinazione di gioco vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;
d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria;
e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti;
g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o piu' categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;
h) ogni comunicazione o informazione che possa risultare di interesse per i giocatori in relazione a ciascun tipo di gioco;
i) ogni ulteriore dato o notizia che AAMS ritenesse opportuno comunicare al pubblico.
2. Il Bollettino ufficiale viene consegnato in copia autentica dal concessionario ad AAMS e viene altresi' pubblicato, con indicazione della data di pubblicazione, dal concessionario sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, entro il giorno lavorativo successivo alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso e deve permanere sul sito quantomeno fino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, rispettivamente per ciascun concorso.
3. Il concessionario rende, altresi', accessibile al giocatore, sul sito internet di cui al comma 2, un applicativo di verifica, aggiornato costantemente ed in tempo reale, che, a seguito dell'inserimento di dati che consentano di identificare in modo univoco una specifica giocata, fornisce informazione sull'esito della giocata stessa e sull'importo delle eventuali vincite. Tale applicativo e' rilasciato, senza onere alcuno ad AAMS e a tutti i punti di vendita a distanza, i quali sono tenuti a renderlo a loro volta accessibile ai giocatori sui propri siti internet.
 
Art. 7
Certificazioni

1. Per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza, sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del concessionario:
a) il sistema estrazionale e le modalita' che sono utilizzate per l'estrazione stessa, con particolare riferimento al generatore, ovvero ai generatori, dei numeri casuali che vanno a formare la combinazione vincente;
b) il sistema di spoglio e le modalita' che sono utilizzate per l'individuazione delle giocate vincenti;
c) il sistema di archivio del gioco;
d) la matrice matematica del gioco;
e) ogni altro algoritmo o sistema impiegato per l'esercizio del gioco.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal concessionario ed approvato da AAMS.
3. Le certificazioni di cui al comma 1 devono essere depositate dal concessionario presso AAMS.
4. L'Amministrazione potra' comunque chiedere, a sua discrezione, che venga sottoposta a certificazione, a spese del concessionario, ogni altra attivita', funzione o operazione connessa all'esercizio dei giochi di cui al presente decreto, anche attraverso certificatori diversi da quelli gia' coinvolti dal concessionario.
 
Art. 8
Svolgimento del gioco

1. La partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza e' subordinata:
a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, stipulato con un punto di vendita a distanza abilitato ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, che preveda espressamente le modalita' di pagamento delle vincite come previsto dal presente regolamento;
b) all'esplicito formale consenso del giocatore all'utilizzo, da parte del punto vendita a distanza, del proprio conto di gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del punto di vendita a distanza presso il quale ha aperto il proprio conto di gioco, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso.
3. La richiesta della giocata e' irrevocabile.
4. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza possono accettare le richieste di giocata alle condizioni previste dalla disciplina di gioco di ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza.
5. A seguito della richiesta della giocata di cui al comma 2, il punto di vendita a distanza, verificata l'esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, autorizza la richiesta medesima e ne da' comunicazione al concessionario.
6. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 5 venga negata, il punto di vendita a distanza ne da' comunicazione al giocatore, indicandone i motivi.
7. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il concessionario convalida la giocata mediante l'attribuzione alla stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema.
8. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al punto di vendita a distanza l'accettazione della giocata.
9. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della giocata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse transazioni sul conto di gioco secondo quanto disposto nel contratto per la raccolta a distanza, provvedendo alla contabilizzazione della giocata sul conto di gioco.
10. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento della convalida e contestualmente ne da' comunicazione al giocatore e al punto di vendita a distanza.
11. La registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce la ricevuta di gioco con i limiti indicati dal successivo punto 12.
12. Il concessionario e' tenuto a consentire al giocatore la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito, corredati dalla dicitura «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita», ovvero da altra dicitura richiesta da AAMS.
13. A seguito della certificazione degli esiti del gioco, il concessionario rende possibile il riscontro delle giocate vincenti sul sito informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.
 
Art. 9
Spoglio e determinazione
delle giocate vincenti

1. Per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza, sono oggetto dello spoglio di ciascun concorso le giocate ad esso attribuite.
2. Lo spoglio si effettua, dopo l'avvenuta chiusura del concorso, in modo automatizzato a cura del concessionario e sotto la sua piena responsabilita' sul sistema di elaborazione, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.
3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le giocate di uno specifico concorso sono registrate nell'archivio di concorso, costituito da un supporto informatico di archiviazione senza possibilita' di riscrittura o modifica o con altre modalita' che AAMS riterra' equipollenti, comunque in grado di fissare in modo inalterabile gli intervalli temporali di riferimento previsti dal gioco.
4. Per ciascun concorso il concessionario redige un'apposita certificazione di concorso, secondo un modello sottoposto all'approvazione di AAMS. Su richiesta di AAMS il concessionario presentera' altresi' documenti riepilogativi delle certificazioni di piu' concorsi.
 
Art. 10
Archivio del gioco

1. Per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza, costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai concorsi conclusi contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'art. 9, comma 3, nonche' quelli residenti sul sistema di elaborazione.
2. I risultati di ciascun concorso archiviati a cura del concessionario sono tenuti a disposizione di AAMS per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle relative controversie. Il concessionario assicura la conservazione e l'inalterabilita' dell'archivio di gioco, adottando la metodica indicata da AAMS.
 
Art. 11
Supervisione dei giochi

1. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite commissioni per far fronte al controllo ed alla supervisione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza, ove questi siano divenuti molto numerosi e caratterizzati da particolarita' e tecniche complesse.
2. Le certificazioni delle giocate relative a ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui e' prevista la sola raccolta a distanza sono effettuate dal concessionario, sotto la sua piena responsabilita', in un momento compreso tra la chiusura di ciascun concorso e la relativa estrazione, secondo le modalita' stabilite con AAMS e, comunque, con procedure automatizzate basate sulla firma digitale, o modalita' equipollenti, in grado di fissare in modo inalterabile l'intervallo temporale di riferimento.
3. Il concessionario mette a disposizione di AAMS tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed al controllo del regolare svolgimento del gioco.
4. E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di ispezione, nonche' di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilita' del concessionario. Ove AAMS lo ritenga opportuno potra' richiedere al concessionario ogni ulteriore supporto per il miglior risultato dei controlli.
5. Per ciascun concorso il concessionario comunica ai punti di vendita a distanza le vincite relative ai conti di gioco di competenza nel tempo tecnico strettamente necessario.
6. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati, ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente provvedimento.
7. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.
 
Art. 12
Destinazione delle somme raccolte

1. Il punto di vendita a distanza, diverso dal concessionario, e' tenuto a versare al concessionario medesimo le somme ad esso dovute raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio spettante al punto stesso in base all'art. 16, commi 2 e 3, e detratte tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.
2. Il concessionario e' tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 13 e 14.
 
Art. 13
Certificazione e pagamento delle vincite
da accreditare sui conti di gioco

1. La certificazione delle vincite di importo inferiore o uguale ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) si effettua con modalita' automatizzate, sotto la piena responsabilita' del concessionario, in un momento compreso tra l'effettuazione dell'estrazione del relativo concorso e l'apertura del concorso successivo.
2. Relativamente alle vincite di cui al comma 1, il punto di vendita a distanza, sulla base della comunicazione dell'esito delle giocate di ciascun concorso da parte del concessionario, effettua il pagamento agli aventi diritto, mediante accredito sul conto di gioco.
3. Effettuato il pagamento delle vincite, il punto di vendita a distanza ne da' immediata comunicazione al concessionario, anche ai fini delle connesse contabilizzazioni.
 
Art. 14
Certificazione e pagamento delle vincite
non accreditabili sui conti di gioco

1. Le vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) sono preliminarmente individuate con modalita' automatizzate, sotto la piena responsabilita' del concessionario, in un momento compreso tra l'effettuazione dell'estrazione del relativo concorso e l'apertura del concorso successivo e quindi comunicate ad AAMS.
2. Il giocatore che ha conseguito una vincita di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), vincita che non puo' essere accreditata sul suo conto di gioco, puo' richiederne il pagamento entro il tempo massimo di 60 giorni solari dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, a pena di decadenza da ogni diritto inerente.
3. Tali richieste, con le modalita' previste dal concessionario, si presentano presso i punti di pagamento premi previsti per la rete distributiva fisica da questi espressamente istituiti sul territorio nazionale e di cui e' fatto obbligo al concessionario stesso di comunicazione sul proprio sito internet, su quello informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e su quelli dei punti di vendita a distanza. AAMS, con apposito provvedimento, puo' consentire, sentito il concessionario, che le vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) possano anche essere reclamate presso primario istituto bancario.
4. Le richieste di pagamento delle vincite di cui al comma 1 si effettuano presso i punti sopraindicati esibendo un documento di identificazione valido, il proprio codice fiscale, una dichiarazione riportante il codice di identificazione del conto di gioco, il codice univoco della giocata per la quale si reclama la vincita e l'indicazione del conto corrente bancario o postale presso il quale effettuare il versamento da parte del concessionario, nonche' una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti che colui che reclama la vincita e' titolare del conto di gioco indicato con la richiesta di pagamento.
5. Per le vincite di cui al comma 1, vincite che necessitano il disvelamento dell'anagrafica del vincitore, e' competente la commissione per la decrittazione delle anagrafiche dei giochi numerici a totalizzatore nazionale raccolti a distanza che e' in possesso delle chiavi necessarie a quanto innanzi.
Tale commissione provvede:
a) ad accertare l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste;
b) a verificare, mediante accesso all'anagrafica, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;
c) a redigere apposito verbale delle operazioni di verifica ed, eventualmente, certifica la vincita, il corrispondente importo e le generalita' dell'avente diritto;
d) a consegnare copia del suddetto verbale al concessionario e, contestualmente, disporre che il concessionario stesso, sulla base della certificazione riportata nel verbale, effettui il pagamento della vincita in favore dell' avente diritto ovvero dispone che il concessionario notifichi al giocatore al quale non sia stata riconosciuta la vincita richiesta, oppure al quale sia stata riconosciuta una vincita di importo inferiore rispetto a quanto richiesto. La notifica si effettua da parte del concessionario, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultimo indirizzo conosciuto di colui cui spetta la vincita;
e) a valutare i reclami presentati dai giocatori nei termini di cui al presente decreto.
6. Il pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 si effettua ad opera del concessionario mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale espressamente indicato dal vincitore nella richiesta di pagamento.
 
Art. 15
Contabilizzazione delle giocate
in abbonamento e a prenotazione

1. Le giocate in abbonamento e quelle a prenotazione, ove previste, vengono contabilizzate insieme alle giocate dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento e di quelle a prenotazione produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalita' stabilite da AAMS.
 
Art. 16
Incaricati della raccolta del gioco
e relativi compensi

1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilita', sull'osservanza degli obblighi a carico dei punti di vendita a distanza.
2. Al punto di vendita a distanza, e' riconosciuto il compenso fissato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell' 8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, salvo modifiche di legge.
3. Il concessionario, a suo esclusivo carico, puo' riconoscere ai punti di vendita a distanza un compenso aggiuntivo.
4. Il compenso del concessionario e' calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, come previsto dalla convenzione di concessione, applicando, ove ne ricorrano le condizioni, anche le maggiorazioni ivi previste.
 
Art. 17
Effettuazione dei versamenti
da parte del concessionario

1. Il concessionario e' responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu' punti di vendita a distanza, fatta salva ogni facolta' di rivalsa e di richiesta di danni nei loro confronti.
2. Per ciascuna settimana contabile, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del concessionario con le modalita' stabilite da AAMS. E' responsabilita' del concessionario vigilare sul corretto comportamento del punto di vendita a distanza e sugli obblighi a carico di questi derivanti dagli impegni contrattuali assunti e dalla normativa di riferimento.
3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilita' delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario e' fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.
4. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, da liquidare e versare con cadenza trimestrale sull'apposito capitolo dell'entrata. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS. Ogni eventuale spesa per la tenuta del conto corrente e' a carico del concessionario.
5. Con versamenti sull'apposito capitolo dell'entrata, da effettuarsi entro 15 giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.
6. Il concessionario consegna ad AAMS copia delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestanti l'avvenuto versamento delle somme dovute ai previsti capitoli dell'entrata.
7. In caso di ritardato versamento, verranno applicate le penali contemplate dalla convenzione di concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nonche' da qualsiasi altra vigente pertinente fonte normativa.
 
Art. 18
Rendicontazione

1. Il concessionario fornisce ad AAMS, con frequenza settimanale, separatamente per ciascun gioco, con dettaglio per ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello e' proposto dal concessionario e sottoposto all'approvazione di AAMS. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene almeno le informazioni complete relative agli argomenti di seguito elencati:
a) raccolta di gioco;
b) compenso spettante ai punti di vendita a distanza;
c) compenso del concessionario;
d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;
e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
2. Il concessionario e' tenuto a produrre ulteriori rendiconti su richiesta di AAMS.
3. Il concessionario e' tenuto, altresi', al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalita' da essa prescritte, nonche' a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 19
Reclami in ordine al riconoscimento
ed al pagamento delle vincite

1. Il giocatore che, a seguito di verifiche effettuate nel Bollettino ufficiale o sull'applicativo di verifica di cui all'art. 6, comma 3, ritenga di aver conseguito una vincita che non gli sia stata riconosciuta, ovvero una vincita per la quale gli sia stato riconosciuto un importo inferiore a quello al quale ritiene di avere diritto, puo' avanzare reclamo scritto indirizzandolo al concessionario fornendo, contestualmente al reclamo stesso, tutti gli elementi utili all'individuazione della giocata reclamata.
2. I reclami relativi alle vincite di importo inferiore o uguale ad euro 5.200,00 devono, come sopra detto, essere presentati al concessionario, a pena di decadenza da ogni diritto, entro trenta giorni solari dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale.
3. I reclami relativi alle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 devono essere presentati parimenti al concessionario, a pena di decadenza da ogni diritto, entro trenta giorni solari dalla avvenuta notifica di cui all'art. 14, comma 5, lettera d), e agli stessi deve essere allegata tutta la documentazione da presentare in occasione della richiesta di pagamento dell'importo della relativa vincita, salvo a presentare gli ulteriori elementi richiesti dalla commissione di cui all'art. 14, comma 5.
4. Il concessionario e' tenuto a protocollare i reclami relativi ai commi 2 e 3 del presente articolo e a trasmetterli alla commissione di cui all'art. 14, comma 5, entro il tempo massimo di quattordici giorni solari dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. E' facolta' della suddetta commissione disporre indagini e richiedere ogni ulteriore utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al concessionario, che e' tenuto a fornirlo con la massima tempestivita' consentita.
5. In relazione ai reclami relativi alle vincite, la commissione di cui all'art. 14, comma 5, e' tenuta a pronunciarsi per iscritto.
 
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per quanto di competenza.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 178
 
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