Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2011
Applicabilita' del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (CE) 479/2008 con decreto 29 luglio 2009, per la DOCG «Albana di Romagna» alla DOCG «Romagna» Albana.


IL DIRETTORE GENERALE della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale prot. 17337 del 29 luglio 2009 relativo al conferimento alla societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Albana di Romagna»;
Visto il decreto dirigenziale prot. 8998 del 15 aprile 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Albana di Romagna» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;
Visto il decreto ministeriale del 22 settembre 2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» e modificata la denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» in «Romagna» Albana e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;
Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOCG «Albana di Romagna»risulta applicabile alla DOCG «Romagna» Albana;

Decreta:

Art. 1

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Albana di Romagna», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17337 del 29 luglio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 8998 del 15 aprile 2011, e' applicabile alla DOCG «Romagna» Albana ai sensi del decreto ministeriale 22 settembre 2011 indicato nelle premesse.
 
Art. 2

1. La societa' "Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 8957 del 15 aprile 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui all'art. 1, nonche' per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilita' previste dal decreto dirigenziale prot. 17337 del 29 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 8998 del 15 aprile 2011.
3. Conformemente alla disposizione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 settembre 2011, indicato nelle premesse, le disposizioni previste dal presente decreto sono applicabili anche a carico dei soggetti utilizzatori delle partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita e/o atte a divenire a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti che, fino all'esaurimento delle scorte, si trovano gia' confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione.
4. Ai fini della validita' dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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