IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste la richiesta dell'interessato volta a estendere la responsabilita' del mantenimento in purezza ad altro soggetto per le varieta' riportate nel presente dispositivo; Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni; Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011 ha preso atto della richiesta sopra menzionata; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Decreta: Articolo unico
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2011
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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