Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2011
Modifica della categoria dei produttori ed utilizzatori della filiera «oli essenziali» individuata nella categoria «imprese di lavorazione» dall'articolo 1, comma 1 del decreto 10 maggio 2001.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 concernente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61414 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2005, che integra i decreti del 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
Visto l'art. 2 del citato decreto n. 61414 che individua le categorie di ciascuna filiera produttiva, ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori ed utilizzatori, come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2001;
Visto l'art. 4, lettera i) del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000, come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2001 citato che individua, in ciascuna filiera produttiva, le categorie dei «produttori ed utilizzatori» dei prodotti italiani riconosciuti come denominazione di origine protetta ovvero come indicazione geografica protetta;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Vista la richiesta di modifica del decreto ministeriale 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), come integrato dal decreto ministeriale 10 maggio 2001, per la parte relativa alle esigenze proprie della filiera del «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale» DOP avanzata dal Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria;
Visto il parere relativo alla proposta di adeguamento del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413, in relazione alle integrazioni apportate con decreto ministeriale del 10 maggio 2001 ed alle esigenze proprie della filiera «Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale» DOP espresso dall'Universita' degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - facolta' di Agraria;
Visto il parere relativo alla rappresentativita' dei produttori all'interno del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria espresso dal Consorzio Bergamotto di Reggio Calabria;
Ritenuto di dover modificare la categoria dei produttori ed utilizzatori della filiera «oli essenziali» individuata nella categoria «imprese di lavorazione» dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2001, per l'esatta individuazione della categoria la cui attivita', all'interno della filiera, assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della DOP,

Decreta:
Articolo unico

1. La categoria «imprese di lavorazione» nella filiera oli essenziali, individuata dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 2001, che modifica l'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, e' sostituita con la categoria «agricoltori».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 25 ottobre 2011

Il Ministro: Romano
 
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