Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 novembre 2011
Rettifica del decreto 2 agosto 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Roma».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2011, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Roma» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la motivata richiesta presentata dalla regione Lazio, intesa a rinviare alla prossima campagna vendemmiale 2012 - 2013, l'entrata in vigore del decreto sopra citato;
Ritenuta accoglibile le predetta istanza;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare l'opportuna rettifica del citato decreto ministeriale 2 agosto 2011;

Decreta:
Articolo unico

Il comma 2 dell'art. 1 del decreto 2 agosto 2011 richiamato in premessa, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata «Roma» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, e' sostituito dal seguente comma:
«2. La Denominazione di Origine Controllata "Roma" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2012-2013».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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