Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2011
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 3974).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 28 ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle provincie di La Spezia e Massa Carrara;
Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' produttive ed economiche delle zone interessate;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato la perdita di numerose vite umane, feriti e l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni;
Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 127505/RU del 28 ottobre 2011;
Vista la nota del 28 ottobre 2011 del Presidente della regione Toscana;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il commissario delegato provvede entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali nonche' alla quantificazione dei danni nei termini previsti dal comma 3, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, il commissario puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato. Gli incarichi di commissario delegato e di soggetto attuatore sono svolti a titolo gratuito.
2. Il commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il commissario delegato provvede all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1, nonche' entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto con il coinvolgimento degli enti locali interessati e' approvato con decreto del commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere:
a) relativamente al periodo antecedente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni intervenute durante gli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, accertato tramite la presentazione di apposite relazioni di dettaglio, comprensive anche degli interventi di somma urgenza disposti;
b) la quantificazione dell'ulteriore fabbisogno per gli interventi di somma urgenza volti a garantire le attivita' di soccorso e di assistenza alla popolazione;
c) la quantificazione del fabbisogno per gli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati, mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati;
d) la quantificazione del fabbisogno per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, nonche' dei beni mobili;
f) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
g) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, e scorte;
h) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;
i) la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in aggiunta a quanto previsto dalla lettera d), al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.
Il piano, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, nonche' degli oneri di cui al comma 5 ed all'art. 10, e nel limite delle risorse disponibili, deve poi indicare un ordine di priorita' degli interventi, individuando per ciascuna tipologia di intervento il limite massimo delle risorse da utilizzare.
4. Il commissario delegato e' autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui alla lettera a) del comma 3, debitamente documentate.
5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di cinque unita', per le quali e' autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, anche titolare di posizione organizzative, sia dei comuni individuati dal medesimo commissario delegato, che delle province nonche' delle amministrazioni pubbliche, degli enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonche' per le attivita' connesse con i compiti commissariali, e' autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal commissario medesimo, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 9, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione nei limiti di quanto strettamente necessario per far fronte agli interventi emergenziali.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, nonche' degli enti locali interessati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione e/o studi di fattibilita' e servizi comunque connessi con le finalita' di cui alla presente ordinanza anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 9, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3, dell'art. 1.
2. Il commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del commissario delegato, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
5. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi ed opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al Presidente della regione competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato.
6. Il commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili anche parzialmente, realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, e il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ovvero degli enti locali, ad erogare un contributo fino al 75% e nel limite massimo di € 100.000,00, per il ripristino di ciascuna unita' abitativa ad uso di abitazione principale e di € 30.000,00 per le altre abitazioni, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dall'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di un'apposita garanzia, fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal commissario delegato con successivi provvedimenti.
2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali e relative pertinenze, realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, il commissario delegato e' autorizzato a concedere, anche per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo fino al 100% del valore nel limite massimo del costo al mq degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata per una superficie complessiva non superiore a quella distrutta e comunque nel limite di 120 mq. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal commissario delegato con successivi provvedimenti.
3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente dimorante nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
4. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.
5. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento della competente autorita', fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
6. I benefici economici di cui al comma 3 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre dodici mesi dal provvedimento di sgombero emanato dalla competente autorita'.
7. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno, nel limite massimo di euro 30.000,00, anche in anticipazione, subito dai beni mobili registrati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
8. Agli oneri derivanti dalle misure previste dai commi da 1 a 7 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza secondo il piano di cui al comma 3 dell'art. 1.
9. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.
10. E' esclusa la cumulabilita' tra i contributi di cui ai commi 1 e 2.
11. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.
 
Art. 4

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive ed economiche danneggiate dagli eventi alluvionali in rassegna, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla presente ordinanza e con le modalita' stabilite da propri successivi provvedimenti, e' autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei sindaci dei comuni colpiti dagli eventi in premessa:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno medesimo sulla scorta della spesa effettivamente sostenuta;
b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2011, l'istanza deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
d) un contributo, fino al 75% del danno medesimo, e nel limite massimo di euro 30.000,00, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda entro il 31 gennaio 2012, per beni mobili registrati o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 500 euro secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate del commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
2. I danni sono attestati, per importi fino a 30.000,00 euro, con dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sulle quali il commissario delegato provvede, anche mediante i soggetti attuatori, allo svolgimento dei controlli a campione nei termini di legge, mentre per importi superiori con apposita perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta degli interessati e previa presentazione di idonea garanzia un acconto fino al massimo del 50% del contributo ammissibile sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.
4. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.
5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 
Art. 5

1. Il commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, la disciplina dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi, delle anticipazioni nonche' della rendicontazione delle spese di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 6

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13,14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;
leggi regionali strettamente connesse con l'applicazione della presente ordinanza.
 
Art. 7

1. Il commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, puo' disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, di cui all'art. 1, comma 3, lettera h) e secondo le procedure previste dall'art. 2.
2. Possono essere ricompresi nel piano di cui all'art. 1 comma 3, ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.
3. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi.
 
Art. 8

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i soggetti di cui al presente comma della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2012, e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. E', comunque, fatta salva la facolta' dei clienti di rinunciare alla sospensione.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati, tramite l'invio di messaggi SMS - short message service - dalle reti di telefonia fissa e mobile, da destinare all'attuazione di specifiche iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, approvate dai rappresentanti dei promotori della raccolta. I fondi in questione sono versati al Fondo per la protezione civile e destinati dal Dipartimento della protezione civile in pari misura tra le province di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza richiamate in premessa e messi a disposizione dei rispettivi commissari delegati. Al fine di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse di cui al presente comma, e' istituito un comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto da tre membri scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Ai membri del comitato di garanti non spettano compensi.
 
Art. 9

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma 85 milioni di euro di cui:
a) 25 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) 60 milioni di euro a carico del bilancio regionale derivanti dall'aumento di 5 centesimi di euro per litro dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del commissario delegato.
3. Con apposita previsione in ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonche' economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite nella contabilita' speciale di cui al comma 2.
 
Art. 10

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della presente ordinanza, gli oneri per l'erogazione dei rimborsi previsti ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresa la componente volontaristica della Croce Rossa Italiane e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, impiegate sul territorio della regione Toscana sulla base dell'attivazione del Dipartimento della protezione civile sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 9. A tal fine il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione Toscana, il commissario delegato e le altre regioni e province autonome di provenienza dei volontari, provvede alla disciplina dei relativi procedimenti istruttori, al fine di assicurarne il piu' celere svolgimento.
 
Art. 11

1. Il piano di cui all'art. 1, comma 3, deve contenere il cronoprogramma delle attivita' da svolgere con i finanziamenti di cui all'art. 9. Ogni quattro mesi, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2011

Il Presidente
Berlusconi
 
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