Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2011 |
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. (Ordinanza n. 3972) |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010, n. 3909 del 4 dicembre 2010 e l'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920/2011; Visto l'articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui e' stata autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in favore della regione Liguria colpita dagli eventi alluvionali sopra citati; Viste le riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 ottobre 2011 e al Ministero dell'economia e delle finanze il 18 ottobre 2011; Viste le note del 15 giugno, del 2 settembre e del 3 novembre 2011 del Presidente della regione Liguria; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a complessivi 45 milioni di euro per l'anno 2011, sono destinate, quanto a euro 20.000.000,00 agli interventi conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 e, quanto a euro 25.000.000,00, agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010 e nel mese di dicembre 2010. 2. All'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 le parole: "di € 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 100.000,00 per ciascuna unita' abitativa ad uso abitazione principale e di euro 30.000,00 per le altre abitazioni". 3. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 le parole: "fino al 75% della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 100% della spesa sostenuta". 4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede, rispettivamente nel limite di spesa di euro 1.650.000,00 ed euro 250.000,00 nell'ambito delle risorse di cui al comma 1. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche con riferimento agli eventi del 30, 31 ottobre e 1° novembre e per quelli del 22, 23 e 24 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920/2011 e dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3909/2010. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di spesa di euro 900.000,00, quanto alle misure di cui al comma 2, e nel limite di spesa di euro 500.000,00, quanto alle misure di cui al comma 3, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1. 6. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' altresi' autorizzato, anche avvalendosi di appositi Soggetti attuatori che svolgono la propria attivita' a titolo gratuito, a porre in essere le necessarie iniziative per la delocalizzazione del fabbricato di Via Giotto n. 15, ubicato nella citta' di Genova, nell'ambito delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3 della stessa ordinanza per la messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Chiaravagna. Il Commissario e' autorizzato all'applicazione, ai soggetti espropriati residenti nel sopra citato immobile, dei benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39, nel limite di spesa di euro 299.320,00, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1. 7. Le restanti risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio di cui ai decreti n. 173/2011, n.182/2011 e n.183/2011 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903/2010 e ai decreti n. 5/2011 e n.6/2011 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3909/2010. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 novembre 2011
Il Presidente: Berlusconi |
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