Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179
Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'articolo 4-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'emanazione di un regolamento per la fissazione dei criteri e delle modalita' di sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 novembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonche' i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, introdotto
dall'art. 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:
«Art. 4-bis. (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di
cui al presente testo unico, si intende con integrazione
quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il
reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validita' del permesso di
soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione
rappresenta condizione necessaria per il rilascio del
permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti
determina la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'art.
13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo,
per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per
motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 5. (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere :
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove
mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione];
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di
un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per
lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari];
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via telematica
al Ministero dell'interno e all'INPS nonche' all'INAIL per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'art.
22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione .
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni .
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale .
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'art. 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'art.
29, comma 1-ter .
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale
.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico».



 
Art. 2
Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo
di integrazione

1. Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato «accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.
4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
5. Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a rispettarne i principi.
6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.
10. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9.
11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con modalita' informatiche allo sportello medesimo.



Note all'art. 2:
- Il decreto ministeriale 23 aprile 2007 (Carta dei
valori della cittadinanza e dell'integrazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2007, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299:
«632. Ferme restando le competenze delle regioni e
degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire
piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti
presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati "Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti''. Ad essi e' attribuita
autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna
regione e delle attuali disponibilita' complessive di
organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma,
si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
del medesimo decreto legislativo».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui
sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi
dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2001, n. 188.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133:
«Titolo I-bis - (Dell'affidamento del minore) - Art. 2.
- 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e
aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha-bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 32 del
decreto citato legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli
previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei
predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato,
con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una
situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998».
«Art. 32. (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2,
e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori
che sono stati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'art. 3, comma 4».



 
Art. 3
Sessione di formazione civica e di informazione

1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta' e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
 
Art. 4
Articolazione dell'accordo per crediti

1. L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con:
a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;
c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.
3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui all'articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del Codice di
procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».



 
Art. 5
Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti

1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C avviene:
a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata
legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42:
«Art. 43. (Accertamenti d'ufficio). - 1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti
stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati
all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da
parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e
degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
febbraio 2003, n. 36:
«Art. 39. (Consultazione diretta del sistema da parte
dell'autorita' e da parte delle amministrazioni pubbliche e
dei gestori di pubblici servizi). - 1. Le modalita' tecnico
operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e
ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con
differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la
consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni
d'ufficio, di cui all'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli,
di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini
dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e
32, nonche' per consentire all'autorita' giudiziaria
l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e
30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
e il Garante per la protezione dei dati personali».



 
Art. 6
Verifica dell'accordo

1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e' valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.
3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.
5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui all'articolo 5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, e' decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo straniero;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8.
6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello sportello unico alla questura.
8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.
 
Art. 7
Agevolazioni connesse alla fruizione
di attivita' culturali e formative

1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attivita' culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attivita' culturali e formative di cui al comma 1.
3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8
Sospensione dell'accordo

1. L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 9
Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi
di integrazione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo.
3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe, lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.
4. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e' interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della consultazione dei dati.
6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242 (Regolamento per la razionalizzazione e la
interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni
pubbliche in materia di immigrazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2004, n. 220:
«Art. 2. (Sistemi informativi). - 1. I sistemi
informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da
utilizzare nelle attivita' previste dai procedimenti di cui
al testo unico e al regolamento, sono:
a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro
subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi dell'art. 21 del testo unico;
b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla
costruzione del Sistema informativo del lavoro e della
borsa del lavoro, derivanti dall'accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002,
dall'art. 1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14
febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti,
tenuto dal Ministero degli affari esteri;
d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
e) l'archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, ai sensi dell'art. 41 del regolamento;
f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi
pendenti e l'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero della
giustizia;
g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno,
tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza;
h) l'archivio informatizzato per
l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal
Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione, ai sensi dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 1 del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
i) il casellario nazionale d'identita', tenuto dal
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza;
l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo,
tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione;
m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal
Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione;
n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale
delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio
anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali.
2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e
dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti
di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e
tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione archivi automatizzati in
materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono
le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con
decreto del Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo dell'art. 30-quater, commi da 4 a
6, del citato decreto del Presidente della Repubblica, n.
394 del 1999:
«Art. 30-quater. (Archivio informatizzato dello
Sportello unico). - (Omissis).
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti
all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori
misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la
tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione,
sono disciplinate con decreto del Ministero dell'interno,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il
Garante per la protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati alla
consultazione e le modalita' tecniche e procedurali per la
consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la
trasmissione telematica dei dati e dei documenti
all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242, in modo che, secondo le concrete possibilita'
tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto
cartaceo e informatico, anche con differenziazioni
territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia
delle Amministrazioni e degli organi emittenti».



 
Art. 10
Collaborazione interistituzionale

1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e orientamento civico.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 11. (Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo). - (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il
Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale
permanente, dallo stesso presieduta e composta dai
responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3».
- Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata
legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 11
Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 42,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 3. (Politiche migratorie). - (Omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale».
«Art. 42. (Misure di integrazione sociale). -
(Omissis).
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti
in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
non superiore a dieci».



 
Art. 12
Disposizioni finali

1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche' attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata
legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 13
Disposizione finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 14
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 Registro n. 19, foglio n. 315
 
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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