Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 ottobre 2011 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria» registrata con Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; Visto il Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Umbria, ai sensi dell'art. 17 del predetto Regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Umbria presentata dal sig. Costantino Piacentini, residente a Terni in Via Garibaldi n. 88 quale delegato di 242 produttori della DOP di che trattasi, rispondenti ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 del decreto 21 maggio 2007; Vista la nota protocollo n. 19810 del 14 ottobre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 3 ottobre 2011, con la quale il suddetto sig. Costantino Piacentini, quale delegato di 242 produttori della denominazione di origine protetta Umbria, rispondenti ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 del decreto 21 maggio 2007, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della modifica richiesta secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Umbria, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Umbria in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Umbria, secondo le modifiche richieste, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Umbria che recepisce le modifiche richieste dal sig. Costantino Piacentini, residente a Terni in Via Garibaldi n. 88 quale delegato di 242 produttori della denominazione di origine protetta Umbria, rispondenti ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 del decreto 21 maggio 2007, a presentare richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOP Umbria, trasmessa con nota n. 19810 del 14 ottobre 2011 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it |
| Art. 2
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Umbria, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 3
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2011
Il capo dipartimento: Alonzo |
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