Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO |
DECRETO 28 luglio 2011 |
Modificazioni e integrazioni al decreto 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, nonche' istituzione del riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione». |
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IL MINISTRO PER IL TURISMO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, reg. n. 7, fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Ministro per il Turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10, fog. n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702 che ha previsto lo stanziamento per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico; Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n.702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute; Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti che senza scopo di' lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, reg. n. 11, fg. n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2010, recante «Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 702 ed all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44»; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011, reg. n. 15, fg. n. 57, relativo alla fissazione dei termiti di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; Valutato necessario, anche alla luce della nuova normativa intervenuta, provvedere a modifiche dei criteri e parametri di valutazione delle istanze presentate per la concessione di contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, al fine di poter adeguatamente individuare, tra le iniziative e manifestazioni oggetto di valutazione, quelle che siano maggiormente in grado di sviluppare e valorizzare l'offerta turistica del territorio di riferimento; Valutato altresi' opportuno provvedere all'attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualita' a favore di quelle manifestazioni ed iniziative che evidenzino una particolare attrattivita' turistica in ragione della loro capacita' di valorizzazione delle tradizioni del territorio; Ritenuta pertanto la necessita' di modificare i criteri e parametri di valutazione delle predette istanze per la concessione di contributi, al fine anche di consentire la migliore valutazione delle manifestazioni ed iniziative, considerando adeguatamente tutte le offerte turistiche individuate nella nuova disciplina normativa, nonche' di integrare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 2010, al fine di prevedere l'istituzione del precitato riconoscimento;
Emana: il seguente decreto
Art. 1 Valutazione delle istanze di contributo di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702
1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, reg. n. 11, fg. n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2010, recante «Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 702 ed all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982 n. 44» citato in premesse e' cosi' sostituito: «Sono sottoposte a valutazione le iniziative e/o manifestazioni volte ad incentivare le offerte turistiche concernenti: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e' faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attivita' industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo, p) turismo con animali al seguito; q) turismo nautico.». Ad ognuna di tali manifestazioni e/o iniziative e' attiibuito un punteggio fino ad un massimo di punti 40. A ciascuna manifestazione e/o iniziativa possono essere inoltre attribuiti punteggi aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri e parametri: avere una lunga storia o essere state in grado in poco tempo di creare un evento di rilevanza per il territorio; fino a punti 10 prestare attenzione alla promozione turistica dell'evento; fino a punti 10 far conoscere le tradizioni e tipicita' del territorio (storiche, religiose, enogastronomiche, dell'artigianato e cosi' via); fino a punti 10 valorizzare la creativita' italiana e il made in Italy; fino a punti 10 favorire la cultura di rispetto dell'ambiente e tutela della biodiversita', evitando l'impiego di animali a qualsiasi titolo; fino a punti 10 Essere state in grado tra una edizione e l'altra di innovare e potenziare la manifestazione per cio' che attiene la valorizzazione turistica (miglior promozione, commercializzazione o pubblicita', inserimento dell'evento in circuiti turistici, coinvolgimento della filiera turistica nella definizione dell'evento); fino a punti 20 Essere state in grado tra una edizione e l'altra di innovare e potenziare la manifestazione per cio' che attiene la conoscenza delle tradizioni del territorio; fino a punti 20 Essere state in grado tra una edizione e l'altra di innovare e potenziare la manifestazione per cio' che attiene la capacita' di reinterpretare la tradizione adeguandola ai tempi e alle nuove sensibilita', pur mantenendo vivo il baglio culturale e il folclore storico che da sempre caratterizzano la festa; fino a punti 20 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle istanze di contributo presentate ai sensi della legge n. 174/58 per l'anno 2011 e seguenti. |
| Art. 2 Disposizioni transitorie
1. Gli Enti di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 per l'anno in corso possono presentare istanza per la concessione di contributi sulla base della disciplina di cui al presente decreto relativamente a manifestazione e/o iniziative svolte nel secondo semestre 2011 fino alla data del 31 dicembre 2011. 2. Gli Enti che abbiano presentato istanza di contributo entro la data del 31 ottobre 2011 prevista dal decreto ministeriale 5 agosto 2010 per manifestazioni ed iniziative relative al secondo semestre 2011, che non abbiano ancora ottenuto il contributo richiesto, possono presentare una nuova istanza entro il termine indicato al comma precedente, previa rinuncia alla istanza gia' presentata. 3. Le istanze di contributo presentate sulla base della previgente disciplina entro la prevista data del 31 ottobre 2011 sono valutate con i criteri e le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 agosto 2010. |
| Art. 3 Riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione»
1. Al fine di poter promuovere adeguatamente e conferire specifico rilievo a quelle manifestazioni ed iniziative che, per le loro specifiche caratteristiche, si dimostrino particolarmente valide ai fini della qualificazione e valorizzazione dell'offerta turistica tradizionale italiana e' istituito il riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione», all'interno dei riconoscimenti «Patrimonio d'Italia». 2. Il riconoscimento di cui al comma precedente viene concesso annualmente dal Ministro per il turismo a favore di venti manifestazioni e/o iniziative individuate tra quelle che, per la loro elevata corrispondenza qualitativa e quantitativa ai criteri di cui all'arti del presente decreto, evidenziano una particolare attrattivita' turistica e unaspecificacapacita' di valorizzazione delle tradizioni del territorio. La concessione del riconoscimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato. 3. Le domande per richiedere il riconoscimento di cui al presente articolo sono presentate entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo entro i termini indicati, ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Le domande devono essere accompagnate da una argomentata relazione illustrativa che metta in luce la specifica corrispondenza della manifestazione stessa ai criteri di valutazione previsti dal presente decreto e da ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della conoscenza delle caratteristiche della manifestazione e/o iniziativa stessa. |
| Art. 4 Comitato per le manifestazioni
1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente decreto e per la selezione delle manifestazioni ed iniziative ai fini del riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione» e' istituito un apposito Comitato denominato «Comitato per le tradizioni». Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il turismo ed e' composto da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra personalita' che abbiano qualificazione nel mondo del turismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del marketing e del giornalismo. Il Comitato opera senza oneri a carico dell'Amministrazione. 2. Il Comitato provvede: a) alla valutazione delle istanze per la richiesta di contributi presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 4 marzo 1958, n. 174. A tali fini il Comitato provvede a valutare separatamente le istanze presentate ai sensi delle due leggi sopracitate, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri e parametri predeterminati; b) alla individuazione delle manifestazioni e/o iniziative che, per la loro piu' elevata corrispondenza qualitativa e quantitativa ai criteri di cui all'art. 1 del presente decreto, per la loro particolare attrattivita' turistica e per la specifica capacita' di valorizzazione delle tradizioni del territorio risultino meritevoli del riconoscimento annuale di «Patrimonio d'Italia per la tradizione» di cui all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 5 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 2010, come integrate dal presente decreto, si applicano per gli esercizi 2011 e seguenti, salvo eventuali modifiche da apportarsi con decreto del Ministro per il turismo adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web dell'Amministrazione.
Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro: Brambilla Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 19, foglio n. 134 |
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